TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2016-02-24, n. 201600036

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2016-02-24, n. 201600036
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201600036
Data del deposito : 24 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00061/2016 REG.RIC.

N. 00036/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00061/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 61 del 2016, proposto da F S, rappresentato e difeso dall'avv. G D S, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Reggio Calabria, Via Crisafi, 25;

contro

Questura di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliati in Reggio Calabria, Via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento/decreto prot. 6F/3°/2015 con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo di licenza di porto di fucile per uso caccia del 23 ottobre 2015, notificato in data 12 novembre2015, nonché di ogni atto ad esso presupposto consequenziale e connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Reggio Calabria - Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- Viste le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso l’impugnata determinazione recante diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia;

- Considerato che ai sensi degli articoli 39 e 43 del R.D. 773/1931 “va riconosciuto al Prefetto e al Questore il potere discrezionale di vietare la detenzione di armi e munizioni e il porto di armi ai soggetti ritenuti capaci di abusarne. Si tratta di un potere connotato da elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità per cui il potere è attribuito. Il fine perseguito è infatti la tutela dell'ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione. Sicché, si tratta di un potere attribuito anche con fini di prevenzione della commissione di illeciti. Ne consegue che il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne. La valutazione di inaffidabilità del soggetto è affidata all'Autorità amministrativa, secondo un apprezzamento discrezionale, purché congruamente motivato avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche” (Cons. St., sez. VI, sent. 10 maggio 2006. n. 2576);

- Considerato che, nella fattispecie, vengono in considerazione valutazioni ampiamente discrezionali, rientranti nel merito dell’azione amministrativa e dunque sottratte, in linea di principio al sindacato del giudice della legittimità, salva l’ipotesi di manifesta illogicità o incongruenza delle determinazioni assunte (così T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 15 marzo 2010, n. 2224;
Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2009, n. 7107);
e che, d’altronde, l'interesse pubblico alla sicurezza dei cittadini va, nel dubbio, considerato prevalente rispetto al contrapposto interesse ludico-sportivo di cui è titolare colui che richiede la licenza di porto d'armi (T.A.R. Lombardia, Brescia, 5 marzo 2007, n. 246);

- Vista la documentazione prodotta in atti del giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 18 febbraio 2016;

- Ritenuto che l’impugnato provvedimento non risulta affetto, prima facie , da manifesta illogicità, incongruenza o contraddittorietà;

- Ritenuto, altresì, non sussistente il pregiudizio di un danno grave e irreparabile nelle more della decisione di merito, attese le finalità meramente ludico-sportive della revocata licenza;

Ritenuto di condannare la parte soccombente alle spese della presente fase cautelare, come liquidate in dispositivo;

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