TAR Venezia, sez. III, sentenza 2019-05-24, n. 201900644

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2019-05-24, n. 201900644
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201900644
Data del deposito : 24 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2019

N. 00644/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00519/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 519 del 2014, proposto da
S L, rappresentata e difesa dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, piazzetta Da Re, 5;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C D, E Z, domiciliata ex lege in Venezia, Cannaregio, 23;

per l'annullamento:

- del decreto n. 981 in data 31 dicembre 2013 del dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato della Regione Veneto, comunicato con nota prot. n. 49893 del 4 febbraio 2014 a firma del medesimo dirigente, con cui è stato revocato il contributo di € 103.060,33 nell'ambito delle agevolazioni previste dalla legge n. 215 del 25 febbraio 1992 (azioni positive per l'imprenditoria femminile) - V Bando di attuazione, e ordinato alla ricorrente la restituzione del contributo entro il 31 marzo 2014;

- di ogni atto antecedente, concomitante o susseguente e in particolare della nota prot. n. 362856 del 6 agosto 2012 a firma del medesimo dirigente regionale e avente ad oggetto "Docup Obiettivo 2 - 2000-2006, Misura 1.1., Azione b2 - Aiuti agli investimenti delle PMI di nuova costituzione a prevalente partecipazione femminile. Bando 2002. Avvio del procedimento di revoca".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2019 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente sig. S L, in qualità di titolare della ditta individuale GSA di Longo Silvana, ha presentato in data 11 marzo 2003 alla Regione Veneto, per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A., domanda n. 2002/VE2/75 di ammissione alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile", riguardante un programma di investimenti relativo all'unità locale ubicata in Marghera (VE) - Via Confalonieri (doc. n. 3 in atti deposito Regione), a seguito di pubblicazione del V Bando (2002) relativo alla citata legge n. 215/1992.

La sua domanda è stata ammessa a finanziamento per euro 103.312,00 ed il finanziamento è stato erogato in due quote (la prima con valuta 21 novembre 2005, doc. n.8 in atti deposito Regione e la seconda con valuta 8 agosto 2006, doc. 10 in atti deposito Regione) sulla base della documentazione presentata dalla ricorrente.

Con decreto n. 981 in data 31 dicembre 2013, comunicato con nota prot. n. 49893/2014 notificata il 24 febbraio 2014, la Regione ha disposto la revoca del contributo, maggiorato di interessi, per complessivi euro 122.456,14, disponendone la restituzione nel termine del 31 marzo 2014 (doc. nn.34 e 35 in atti deposito Regione).

La ricorrente lamenta l’illegittimità del sopracitato decreto di revoca del contributo per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e dell'art. 8 della L. n. 241/1990 , in quanto il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto da valida ed efficace comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990, dal momento che la nota prot. n. 362856 in data 6 agosto 2012, citata nel provvedimento quale preavviso, riguardava la concessione di contributi diversi da quelli oggetto dell’impugnato provvedimento di revoca;
era stata indirizzata direttamente ad altro soggetto (APS di M N) e solo per conoscenza alla ricorrente;
non preannunciava l'adozione del successivo provvedimento di revoca e non conteneva l'indicazione dei motivi e delle ragioni giuridiche a base della stessa;
non indicava il responsabile del procedimento;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 21 novies L. n. 241/1990;
eccesso di potere per difetto di presupposti in fatto e in diritto e per difetto di istruttoria;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990;
eccesso di potere per carenza di motivazione
, in quanto il provvedimento adottato sarebbe in realtà un annullamento per mancanza dei presupposti del finanziamento e sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 21 novies l. n. 241/1990, perché sarebbe stato adottato oltre ogni termine ragionevole, posto che il finanziamento oggetto di revoca è stato corrisposto in due tranches, di cui la prima nel 2005 e la seconda nel 2006, inoltre non sarebbero state indicate le ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento, né sarebbero stati tenuti in considerazione gli interessi del destinatario del finanziamento e il suo affidamento ;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 314;
violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990;
eccesso di potere per difetto e/o carenza di idonea motivazione e per illogicità e contraddittorietà
, in quanto nel provvedimento impugnato e nella precedente comunicazione del 6 agosto 2012 non viene menzionata alcuna delle fattispecie contemplate dall’art. 20 del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 314 ("Regolamento per la semplificazione del procedimento recante relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile") né si indicano le ragioni giuridiche e le prescrizioni, che si dovrebbero ritenere violate nella fattispecie così da legittimare il ricorso ai poteri di autotutela e, inoltre, l’amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato e valorizzato la nota di chiarimenti presentata dalla ricorrente in data 10 dicembre 2012 (doc. 33 in atti deposito Regione);

4) violazione dell'art. 97 Costituzione;
eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta
, in quanto il provvedimento di revoca impugnato sarebbe ingiustamente gravatorio perché adottato a distanza di oltre sette anni dall’erogazione e dall'impiego del contributo concesso e in palese contraddizione con il comportamento precedentemente tenuto dall'amministrazione che aveva erogato le due tranches di finanziamento a seguito di presentazione della documentazione richiesta e dopo ulteriori chiarimenti forniti dalla ricorrente;

5) violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 314;
eccesso di potere per difetto di presupposti in fatto e in diritto, per violazione di circolare ministeriale e violazione di autolimiti, per difetto di istruttoria
. Con tale motivo, la ricorrente lamenta l'erroneità e l'infondatezza delle argomentazioni addotte dall'amministrazione nel provvedimento di revoca, evidenziando che: a) non risultava necessario alcun accreditamento per poter svolgere l'attività così come descritta nello schema di progetto di sviluppo aziendale presentato;
il codice

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