TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-04-06, n. 202300206

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-04-06, n. 202300206
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300206
Data del deposito : 6 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2023

N. 00206/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00332/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI MA

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 332 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Adami e Andrea Massimo Molé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Questore della Provincia di Ferrara, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento:

dei provvedimenti DASPO del 21 febbraio 2020, notificati il successivo 25, coi quali il Questore della Provincia di Ferrara ha disposto, nei confronti dei ricorrenti, -OMISSIS-e -OMISSIS- il divieto ex art. 6 della L. n. 401/1989 e successive modifiche di accedere ai luoghi italiani ove si svolgono incontri di calcio di serie A, B, LEGA PRO, D, Coppa Italia, Champions League, Coppa Uefa, anche amichevoli, nonché tutti i luoghi di transito, trasporto e sosta dei tifosi della squadra del Parma, per la durata di anni cinque dalla data di notifica del provvedimento, nonché tutti gli atti conseguenti, presupposti e collegati allo stesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Questore di Ferrara e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Gianmario Palliggiano, presente l’avv. Uliana Casali dell’Avvocatura distrettuale dello Stato; vista l’istanza di decisione sugli scritti depositata dal ricorrente in data 6 marzo 2023;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS-e -OMISSIS- hanno impugnato per l’annullamento i provvedimenti DASPO del 21 febbraio 2020, notificati il successivo 25, di eguale durata e contenuto, coi quali il Questore della Provincia di Ferrara aveva disposto, a carico di ciascuno dei ricorrenti, il divieto, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 401/1989 e di accedere ai luoghi, nel territorio della nazione, ove si svolgono incontri di calcio di serie A, B, LEGA PRO, D, Coppa Italia, Champions League, Coppa Uefa, anche amichevoli, nonché tutti i luoghi di transito, trasporto e sosta dei tifosi della squadra del Parma, per la durata di anni 5 dalla data di notifica del provvedimento medesimo

Hanno dedotto le seguenti censure:

Eccesso di potere per travisamento dei fatti, nonché insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione anche per difetto di istruttoria in relazione:

- all’individuazione dei prevenuti sul luogo dei fatti,

- all’indicazione della condotta specifica posta in essere dai ricorrenti.

Il provvedimento emesso dal Questore è lacunoso, in quanto non fornisce un’idonea motivazione circa l'iter che ha portato a considerare accertata la presenza dei ricorrenti sul luogo del fronteggiamento coi tifosi della Spal e

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi