TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-11-08, n. 202316529

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-11-08, n. 202316529
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316529
Data del deposito : 8 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2023

N. 16529/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05801/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5801 del 2017, proposto da
Energia Fotovolatica 31 S.r.l. con S.U., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pietro Ravanas, 228;



contro

Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E C, F G, con domicilio eletto presso lo studio F G in Roma, via Sardegna n.14;



per l'annullamento

1. Annullamento provvedimento, prot. GSE/P20170025933, emesso in data 21/3/2017, relativo all'impianto fotovoltaico n. 600557 di potenza pari a 987,76 Kw., sito in Matera alla C.da Chiancalata snc, con il quale è stata riconosciuta all'impianto una tariffa incentivante in misura pari a 0,210 €/Kwh, senza la maggiorazione del premio pari al 10% degli incentivi di cui dall'art. 14, comma 1 lett. d) del citato DM 5/5/2011.

2. Per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo del diritto dell'istante


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 ottobre 2023 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento prot. GSE/P20170025933 emesso a conclusione del procedimento di verifica avviato ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 28/2011 e del DM 31 gennaio 2014, con il quale è stata riconosciuta all’impianto una tariffa in misura pari a 0,210 €/Kwh, senza la maggiorazione del premio pari al 10% degli incentivi di cui dall’art. 14, comma 1 lett. d) del citato DM 5/5/2011, previsto per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione europea.

La società ricorrente premette di aver presentato la richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti spettanti agli impianti ricadenti nella tipologia installata “altro impianto fotovoltaico” richiedendo altresì la maggiorazione del 10% di cui all’art. 14, comma 1, lettera d) del Decreto, spettante in caso di utilizzo di componenti prodotti nell’Unione Europea e nei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

Con comunicazione del 30 aprile 2012 (prot. FTV 471422), il GSE ha riconosciuto la tariffa incentivante richiesta in misura pari a 0,231 €/kWh inclusiva della maggiorazione del 10% per impiego di componenti prodotti nell’Unione Europea, stipulando, successivamente, la Convenzione n. B01L243290207.

Senonchè, in seguito ad un sopralluogo effettuato presso l’impianto in commento, preventivamente comunicato con nota prot. GSE/P20150090090, il GSE ha diposto la decadenza dagli incentivi di cui all’art. 14, comma 1 lett. d) del citato DM 5/5/2011 sul presupposto che “con riferimento ai 2 moduli oggetto di sostituzione, non più nella disponibilità della Società, per i quali è stata trasmessa la fattura di acquisto "da cui si evince che la commessa prevedeva l'acquisto di moduli mono marca, modella H3A, direltamente da Helios", il

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