TAR Catania, sez. II, ordinanza cautelare 2012-04-05, n. 201200363
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N. 00363/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00622/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2012, proposto da:
Comune di Camporotondo Etneo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S C, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via O.Scammacca, 23/C;
contro
Distretto Minerario di Catania, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dei legali rapp.ti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Basalt Stone Co Srl, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Scuderi e Giovanni Mandolfo, con domicilio eletto presso il primo in Catania, via V. Giuffrida, 37;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'autorizzazione n.9/11 del 15.12.2011 rilasciata alla odierna controinteressata dal Distretto minerario di Catania per l'esercizio della cava di pietra lavica;
della nota prot. 9184 del 21.12.2011 di trasmissione della autorizzazione impugnata, pervenuta al comune di Camporotondo Etneo il 3.1.2012;
del provvedimento prot. n.63031 del 6.10.2011 dell'Assessore territorio ed Ambiente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni regionale e della Basalt Stone Co Srl;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, allo stato, la domanda cautelare si appalesa non meritevole di positiva valutazione alla luce degli atti allegati alla memoria dell’amministrazione resistente dai quali emerge l’adozione di modalità di frantumazione del materiale lapideo e cautele tali da salvaguardare l’ambiente sia sul piano della produzione di materiale polveroso dannoso per la salute sia sotto il profilo della rumorosità (atteso, tra l’latro, che non è stata introdotta dal Comune ricorrente alcuna valida prova che i rumori e gli scuotimenti lamentati provengano dalla cava della controinteressata e non da altre cave che operano nella zona);
Considerato che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate attesa la particolare valenza degli interessi a tutela dei quali l’amm.ne comunale ricorrente ha agito;