TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-06-03, n. 201600358
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N. 00358/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ditta Sac S.r.l. Unipersonale, rappresentata e difeso dall'avv. M O, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Comune di Montottone, rappresentato e difeso dall'avv. G L Spina, con domicilio eletto presso Avv. Leto Baldoni in Ancona, corso Mazzini, 100;
Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, Agenzia del Territorio - Direzione Generale -, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montottone, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio delle Marche, Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno -, Agenzia del Territorio - Sede Centrale di Roma -, Agenzia del Territorio - Direzione Regionale di Marche e Umbria, non costituiti in giudizio
per l'annullamento
-dell'atto prot.3177/06 con il quale il Responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune di Montottone ha disposto l'annullamento del permesso di costruire n.3/06 del 4.3.2006 pratica 904 relativo ai lavori di variante alla concessione edilizia n.836/01 "Ristrutturazione fabbricati via degli Orti".
Con motivi aggiunti depositati il 26.3.2009 :
- dell’ordinanza 30.12.2008 con la quale si ordina di provvedere alla rimozione o demolizione delle opere difformi dal permesso di costruire.
Con motivi aggiunti depositati il 22.4.2010:
- per l’annullamento del silenzio rifiuto tenuto dal Comune di Montottone avverso la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla ricorrente e per la declaratoria dell’obbligo di pronunciarsi esplicitamente e per l’accertamento del diritto ad un provvedimento positivo;
Con motivi aggiunti depositati il 15.9.2010
- del provvedimento del Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Montottone n. 1671 del 28.6.2010 e per l’annullamento degli atti impugnati in precedenza;
Con motivi aggiunti depositati il 14.5.2012 :
- dell'atto del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montottone prot. 356/2012 con il quale si determina l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 DPR 380/01 e se ne ingiunge il relativo pagamento;di tutti gli atti antecedenti e susseguenti comunque presupposti e connessi, ivi compresa la relazione e valutazione effettuata dall'Agenzia del Territorio Ufficio provinciale di Ascoli Piceno del 23.01.2012 prot. 1848/ST/37-209 e la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche del 09.2.2012 prot. 1927.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Montottone e di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e di Agenzia del Territorio - Direzione Generale -;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, la società ricorrente ha impugnato l'atto prot. 3177/06, con il quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montottone ha disposto l'annullamento del permesso di costruire n. 3/06 del 04.3.2006, pratica 904 relativo ai lavori di variante alla concessione edilizia n. 836/01 “Ristrutturazione fabbricati via degli Orti e atti antecedenti e susseguenti.
Con ordinanza 58/2007, il Tar accoglieva l’istanza cautelare presentata con il ricorso, argomentando “che l’amministrazione non prospetta elementi atti a sostenere che l’edificio non presenti caratteristiche analoghe a quello preesistente, limitandosi ad evidenziare una lacunosa attività istruttoria in occasione del rilascio del titolo ad edificare, per cui va privilegiato l’interesse della ricorrente a proseguire nell’attività edilizia, essendo stata la medesima avviata, restando ovviamente salvo il potere dell’amministrazione di provvedere ulteriormente sulla scorta di adeguata istruttoria”.
Con successivo atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione del 30.12.2008, dove si contestavano, tra l’altro, ulteriori abusi edilizi.
Con il secondo atto di motivi aggiunti la ricorrente, dopo aver presentato domanda di accertamento di conformità ex art. 36 Testo Unico 380/01, contestava la mancata risposta del Comune, sull’istanza impugnando il silenzio-rifiuto o in alternativa il silenzio-diniego, nel caso il silenzio fosse da intendere come atto provvedimentale di diniego implicito. Nel contempo si chiedeva di dichiarare l'illegittimità del silenzio-rifiuto tenuto dal Comune di Montottone unitamente all’accertamento della legittimità della richiesta formulata dalla ricorrente e della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire ex art. 36 DPR 380/01.
Con il terzo atto di motivi aggiunti, si impugnava il diniego esplicito di permesso di costruire in sanatoria adottato nelle more dall’amministrazione (provvedimento prot. 1671/2010).
Successivamente, parte ricorrente presentava una nuova richiesta ai sensi dell’art. 38 DPR 380/2001, in data 24.1.2011, tendente a ottenere il rilascio del permesso di costruire in variante al permesso n. 3/06 del 4.3.2006, previo pagamento della sanzione pecuniaria prevista.
A seguito del suddetto procedimento, l’Agenzia del Territorio eseguiva la relazione di valutazione degli immobili ai sensi dell’art. 38 DPR 380/01, stimando il predetto valore in € 111.091,00.
A sua volta la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, ex art. 160 d.lgs 42/04, ipotizzando un abuso edilizio realizzato sulle mura castellane di proprietà comunale, evidenziava la necessità di reintegrazione parziale delle mura castellane o, qualora non fosse possibile per la perdita parziale o totale del bene, la necessità di computazione da parte del Ministero di una somma da corrispondere allo Stato, pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
La ricorrente ha quindi presentato ulteriori motivi aggiunti, depositati in data 14.5.2012, impegnando questi ultimi provvedimenti.
Si sono costituiti il comune di Montottone (in tutti i ricorsi), il Ministero dei Beni Culturali e l’Agenzia del Territorio (chiamati in causa nei motivi aggiunti).
Il Tribunale, con ordinanza 6.2.2015 n. 102 ordinava una verificazione, incaricando il Dirigente del Settore 9 della Provincia di Macerata (Gestione del Territorio) con facoltà di delegare altri funzionari, anche di differenti servizi della Provincia di Macerata. Il verificatore doveva in particolare:
-elaborare una relazione che riepilogasse l’iter amministrativo relativo al permesso di costruire in oggetto;
- verificare la consistenza delle opere già eseguite nel territorio oggetto del permesso di costruire 3/2006 e successive modificazioni, anche in relazione alla valutazione di stima effettuata dall'Agenzia del Territorio Ufficio provinciale di Ascoli Piceno del 23.1.2012 prot. 1848/ST/37-209;
- esaminare i documenti relativi alla eventuale preesistenza di edifici realizzati sulle particelle 80 e 82, oggetto del permesso e relazionare su di essi;
- verificare se e in quale misura le opere realizzate dalla ricorrente abbiano interessato e modificato le mura castellane del Comune di Montottone, anche alla luce della documentazione depositata dalle parti e altra che venisse eventualmente reperita.
Dopo una proroga, il verificatore depositava la relazione finale in data 21.7.2015.
Alla pubblica udienza del 10.12.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è parzialmente fondato, sulla base di quanto si riscontra nella verificazione ordinata dal Tribunale, condivisa, nella massima parte dal Collegio.
1.1 E’ necessario riepilogare gli elementi di fatto.
1.2 In data 4.3.2006, il Comune di Montottone ha rilasciato il permesso di costruire n.3/2006 per l'esecuzione dei lavori di "variante alla C.E. n. 836/2001 ristrutturazione fabbricati Via degli orti". Il permesso riguardava "aree e fabbricati distinti al foglio catastale n.12 particelle n. 80-81-82-84-85-86-87-88". A seguito di sopralluogo effettuato 1'8.7.2006 da personale comunale, in data 11.7.2006, con atto prot.2320 il Segretario Comunale, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico, ha emesso l'ordinanza di sospensione dei "lavori in corso presso il fabbricato distinto al foglio 12 con le particelle n. 80-81-82-86-87-88" (intero complesso), per la cui esecuzione "è stato rilasciato atto di concessione edilizia n. 836 in data 3.12.2001 e permesso a costruire n.3/2006 in data 4.3.2006". Successivamente a tale atto il Comune di Montottone ha provveduto all'annullamento del permesso di costruire n.3/2006 del 4/3/2006, ai sensi dell'art.34 comma 1 lettera a) del Regolamento Edilizio Comunale con atto prot. 3177 del 14.10.20060.
1.3 L'annullamento è stato adottato in autotutela in quanto: le particelle n.80 e 82, oggetto di intervento, sono individuate nel Piano Particolareggiato del Centro Storico con la zona "classe D2 aree inedificate per crollo o demolizione”. L’art.15 "classe D2" delle norme tecniche di attuazione del PPCS prevede la ricostruzione purché si rispettino le caratteristiche volumetriche di ingombro e di ubicazione originaria. A detta del Comune, il permesso a costruire n. 3/2006 e la concessione n. 836/2001 sono stati rilasciati a seguito di richiesta corredata dalla sola planimetria catastale e non anche da fotografie o stampe dell'epoca che potessero confermare le altezze ed il numero dei piani degli edifici oggetto di ricostruzione, ovvero di piantine dei vari piani per individuare la distribuzione interna. I permessi sono stati quindi rilasciati "senza essere a conoscenza degli indici e dei parametri edilizi del fabbricato da ricostruire e quindi, senza la certezza dimensionale e la conformità allo strumento urbanistico attuativo in vigore";L’annullamento è stato impugnato con il ricorso introduttivo, la cui istanza cautelare è stata accolta da questo Tar con ordinanza 58/2007, per l’assenza di elementi atti a sostenere che l'edificio non presentasse caratteristiche analoghe a quello preesistente, limitandosi il provvedimento ad evidenziare una lacunosa attività istruttoria in occasione del rilascio del titolo ad edificare., si lasciava salvo il potere dell'amministrazione di provvedere ulteriormente sulla scorta di adeguata istruttoria.