TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-03-14, n. 201400819

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-03-14, n. 201400819
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201400819
Data del deposito : 14 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03470/2003 REG.RIC.

N. 00819/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03470/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 3470 del 2003, proposto da: Arcobaleno Victorine Le Dieu Soc.Coop. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. E F, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via G.Puccini, 32;

contro

Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. A L M T e A L, con domicilio eletto presso gli uffici legali dell’ente in Catania, via Oberdan, 141;;

nei confronti di

Ati Le Radici e Le Ali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Benito Triolo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, via F. Riso, 26;

per l'annullamento

- del verbale del 09/07/2003 recante aggiudicazione del servizio di gestione di un centro di incontro per minori all’

ATI

Le radici e le ali;

- dei verbali del 24/06/2003, 22/04/2003;

- di ogni atto connesso presupposto e consequenziale;

e per il risarcimento danni conseguenti alla mancata aggiudicazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania e dell’ Ati Le Radici e Le Ali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nel 2003, la Società cooperativa Arcobaleno Victorine Le Dieu (d’ora in avanti Arcobaleno) ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Catania per l’affidamento di un centro incontro per minori collocandosi, all’esito delle complessive operazioni di gara, al secondo posto della relativa graduatoria, preceduta dall’ATI “Le radici e le ali”, alla quale è stato affidato il servizio.

Con il ricorso in esame ha impugnato gli atti di gara contestandone, con un unico motivo di ricorso, la legittimità per violazione di legge.

Il Comune di Catania si è costituito in giudizio per resistere al ricorso;
anche la controinteressata ATI “Le radici e le ali”si è costituita in giudizio eccependo la tardività e l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 1927/2003 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, ritenendo il ricorso non assistito da sufficienti profili di fondatezza.

Con istanza depositata in data 04/03/2011 la parte ricorrente ha dichiarato di aver ancora interesse al ricorso chiedendo la fissazione dell’udienza di merito;
nelle more, non ha tuttavia prodotto alcuna ulteriore difesa.

Alla pubblica udienza del 12 marzo 2014, fissata per la trattazione del merito del ricorso la parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso chiedendo altresì la compensazione delle spese;
il Comune di Catania ha aderito alla predetta richiesta, mentre la controinteressata ha insistito per la refusione delle spese processuali.

Il Collegio prende della sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso manifestata dalla parte ricorrente attraverso l’irrituale atto di rinunzia di cui sopra e conseguentemente dichiara improcedibile il ricorso in esame.

In considerazione dell’espressa adesione manifestata dal Comune di Catania in ordine alla richiesta di compensazione, le spese possono essere compensate tra la parte ricorrente e il Comune predetto;
non sussistono, invece, i presupposti per la compensazione delle spese nei confronti della controinteressata, in ragione del complessivo comportamento processuale tenuto dalla parte ricorrente, la quale soltanto in limine litis ha dichiarato di rinunziare al ricorso.

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