TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2020-05-21, n. 202005390

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2020-05-21, n. 202005390
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202005390
Data del deposito : 21 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2020

N. 05390/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03110/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3110 del 2020, proposto da
Acg Auditing e Consulting Group S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S F D, D P, E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D P in Roma, via Montevideo, 10;

contro

Enpaia Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Studio Legale e Tributario Ltpartners, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pazzaglia, Antonia Veltri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Pazzaglia in Roma, largo Amilcare Ponchielli, 6;

per l'annullamento,

previa concessione di idonea misura cautelare,

1) del provvedimento del 1.04.2020 con cui il RUP - nell’ambito della procedura aperta avviata da ENPAIA per l’affidamento del servizio di assistenza amministrativa e tributaria CIG: 7908287CDF - ha provveduto “alla revoca in autotutela della aggiudicazione all’operatore economico A.C.G”, in quanto “non ha i requisiti di cui all’art. 83 comma 1 lettera a) relativi alla attività principale del bando di gara in quanto la sua attività è rivolta principalmente a quella di revisione legale e di organizzazione contabile” (doc. 1);

2) il provvedimento del 2.04.2020 con cui ENPAIA, nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza amministrativa e tributaria CIG: 7908287CDF - ha provveduto ad affidare tale servizio in favore dello Studio LTP (doc. 2)

3) il capitolato ed il disciplinare di gara, nella sola ipotesi in cui dovessero essere interpretati come lesivi della posizione dell’odierna ricorrente, in particolare laddove dovessero essere interpretati nel senso di non permettere la partecipazione alla procedura selettiva per cui è causa a tutti gli operatori la cui visura camerale indica, quale oggetto sociale, l’attività di Revisione legale ed organizzazione contabile (cfr. doc. 3).

4) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

e per l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra ENPAIA e lo Studio LTP, nella cui esecuzione sin d’ora si manifesta la volontà di subentrare;

e per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti e subendi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Studio Legale e Tributario Ltpartners e di Enpaia Ente Nazionale di Previdenza per Gli Addetti e Gli Impiegati in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


È stata impugnata la revoca in autotutela dell’aggiudicazione della procedura per l'affidamento del servizio di assistenza amministrativa e tributaria, già disposta in favore della ricorrente.

Con ricorso n. 1656/2020 lo Studio Legale e Tributario LTPartners ha impugnato l’aggiudicazione in favore della attuale ricorrente, comunicata il 13.01.2020, della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto per il servizio di assistenza e consulenza amministrativa e tributaria per la Fondazione E.N.P.A.I.A., per le gestioni separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici.

Con unico motivo di ricorso, la ricorrente ha fatto valere il fatto che la controinteressata in quel giudizio e attuale ricorrente, Auditing &
Consulting Group s.r.l. - A.C.G., non era in possesso del requisito professionale richiesto dal disciplinare di gara, e cioè “l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio…per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura…”.

In data 14.04.2020 lo Studio Legale e Tributario LTPartners ha depositato in quel giudizio copia del provvedimento con cui l’Ente intimato ha revocato l’aggiudicazione a favore della A.C.G., e aggiudicato la gara allo Studio Legale e Tributario LTPartners.

Con sentenza n. 4732 del 06.05.2020 la Sezione ha ritenuto “che, in considerazione dell’avvenuto annullamento del provvedimento impugnato”, andasse “dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cpa”.

Con ricorso n. 3110/2020 la attuale ricorrente A.C.G. ha impugnato la revoca dell’aggiudicazione originariamente disposta in suo favore, nonché l’aggiudicazione disposta in favore dello Studio Legale e Tributario LTPartners.

All’udienza camerale del 19.05.2020 la causa è stata posta in decisione.

Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di tardività dell’impugnativa della clausola del Bando relativa al requisito professionale in argomento, sollevata dallo Studio LTP, e motivata con l’argomento che “la previsione, che non era (e non è) suscettibile di interpretazione alcuna, era immediatamente lesiva, non essendo la ricorrente in possesso del requisito ivi prescritto”.

Il Collegio è consapevole che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, nelle gare pubbliche è onere dell'interessato procedere all'immediata impugnazione delle clausole del bando che prescrivano il possesso di requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara la cui carenza determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 12/04/2019 n. 2387).

Tuttavia, a fronte del fatto che il Disciplinare di gara prevedeva che l’appalto riguardava “le attività di consulenza ed assistenza verso ENPAIA, FIA, FIS ed AGRIFONDO”, come specificata all’art. 1 dello stesso, l’art. 7 prevedeva poi tra i requisiti, per le società, l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura “per attività coerenti” con quelle oggetto della procedura di gara;
cosicché tale previsione poteva ingenerare nella ACG il dubbio, nella sua genericità, che la “revisione e la organizzazione contabile di aziende” fosse compatibile con l’oggetto della gara, e quindi non rendere immediatamente percepibile l'effetto preclusivo alla partecipazione, e la conseguente immediata lesività.

Nel merito il ricorso è infondato.

Oggetto dell’appalto è, per l’appunto, l’affidamento del servizio di consulenza amministrativa e tributaria così come meglio descritta in sede di capitolato e disciplinare. Nello specifico: a) Consulenza e assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
b) Consulenza e assistenza negli adempimenti previsti per i Sostituti di Imposta;
c) Consulenza e assistenza nella redazione del rendiconto d’esercizio ed adempimenti connessi;
d) Consulenza e assistenza tributaria generica e continuativa.

Nella visura camerale di ACG è indicato come oggetto sociale: “la revisione e la organizzazione contabile di aziende ai sensi della legge 23 novembre 1939 n.1966, del d.p.r. 31 marzo 1975 n. 136, del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 e del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58”.

L’ampliamento dell’oggetto sociale della ACG è irrilevante, perché effettuato a febbraio 2020, dopo l’aggiudicazione.

L’oggetto sociale della ACG è quindi limitato all’attività di revisione legale e di organizzazione contabile che, come è noto, attiene all’attività di controllo contabile di una impresa finalizzata all’ottenimento della certificazione del suo bilancio.

E del resto, diversamente non potrebbe essere, dal momento che, per espressa previsione dello Statuto, l’oggetto sociale è stato definito ai sensi del D.Lgs. n. 88/1992, che, all’art. 6, stabilisce che le Società di Revisione devono avere un “oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende”.

Irrilevante è la circostanza che il D.Lgs. n. 88/92 sia stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 43 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, poiché ciò che interessa, con riferimento alla procedura di cui in oggetto, è individuare il reale ambito di operatività dell’oggetto sociale della Società, e in tal senso è evidente che l’oggetto sociale della ricorrente è stato limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende, non estendibile ad altre attività come la consulenza fiscale, che da quella differisce profondamente.

Come pure è irrilevante che “la professionalità idonea a svolgere la predetta attività di consulenza può essere ravvisata in tutti i soggetti iscritti all’Albo Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”.

Perché i professionisti che fanno parte della Società oggi ricorrente non hanno partecipato alla gara in esame uti singuli, ma, appunto, come Società con un preciso oggetto sociale, che non corrisponde a quello prescritto al fine della partecipazione alla gara.

Per cui, in conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese tra ricorrente e Amministrazione seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre con la controinteressata – che ha avuto notificato il ricorso in esame in tempo utile per avvisare il Collegio prima del passaggio in decisione del precedente ricorso da essa proposto – possono essere compensate, visto che in suo favore le spese sono state già liquidate nel precedente giudizio.

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