TAR Milano, sez. I, sentenza 2009-11-27, n. 200905199

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2009-11-27, n. 200905199
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200905199
Data del deposito : 27 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02369/1992 REG.RIC.

N. 05199/2009 REG.SEN.

N. 02369/1992 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2369 del 1992, proposto da:
S G, rappresentato e difeso dall’avv. M G presso il cui studio ha eletto domicilio in Milano, via Sant’Antonio, 2;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca (già Ministero della Pubblica istruzione – Provveditorato agli Studi di Milano), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici è domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 22.5.1992, notificato il 1.6.1992, con il quale il Provveditore agli Studi di Milano comminò al ricorrente la sanzione disciplinare della “censura”, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 619/1992 con la quale fu respinta l’istanza cautelare;

Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/10/2009 il dott. Hadrian Simonetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il presente gravame il Prof. Giovanni Sirna, premettendo di essere docente straordinario titolare di cattedra presso l’I.T.C.G. “Ezio Vanoni” di Vimercate (MI) dal 1991-1992, in servizio nella sezione “C”, impugnò il provvedimento in epigrafe con il quale gli era stata comminata la sanzione della censura, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.

A fondamento del gravame, e della domanda di annullamento previa sospensione dell’efficacia, dedusse, con tre articolati e facondi motivi, la violazione in più punti del d.p.r. 417/1974, della l. 241/1990, della l. 93/1983 nonché l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, ingiustizia grave e manifesta.

In estrema sintesi, con un primo motivo censurò la correttezza del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, lamentando la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, l’eccessiva durata del procedimento, la carenza di motivazione posta a fondamento della sanzione adottata all’esito.

con il secondo e terzo motivo si censurarono i presupposti di fatto posti a fondamento della sanzione applicata, rilevando l’assenza di qualunque illecito disciplinare.

Si costituì l’amministrazione resistendo al ricorso.

Acquisiti con ordinanza istruttoria ulteriori documenti ed in specie la relazione ispettiva in ordine ai fatti di causa, nella camera di consiglio dell’8.7.1992 questa Sezione respinse l’istanza cautelare.

In vista della discussione nel merito la difesa erariale ha prodotto una breve memoria illustrativa. La difesa di parte ricorrente non ha depositato alcune memoria né è comparsa all’udienza del 20.10.2009 sicché la causa è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate in epigrafe.

DIRITTO

Osserva il Collegio in premessa come la sanzione disciplinare della censura, a suo tempo comminata nei confronti dell’odierno ricorrente, si fondasse su di un duplice ordine di contestazioni: in primo luogo, su un piano più generale, si censurò il suo atteggiamento nell’insieme poco collaborativo ed anzi polemico nei confronti del Preside della scuola;
in secondo luogo, facendo invece riferimento ad un episodio specifico, fu contestato al Sirna di avere sottratto agli studenti la documentazione relativa ad una gita scolastica.

A fronte di tali rilievi chiaramente indicati nella parte motiva del provvedimento qui impugnato, le censure di parte ricorrente sono volte a contestare tanto la regolarità formale del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti quanto, sul piano sostanziale, gli esiti di tale procedimento conclusosi con una censura.

Ciò posto, quanto al primo ordine di censure, dalla documentazione acquisita in atti emerge il pieno rispetto delle forme del procedimento disciplinare disciplinato dagli artt. 100 e ss d.p.r. 3/1957 e, per quanto più rileva, dei diritti dell’odierno ricorrente cui furono contestati gli addebiti, con nota circostanziata del 20.3.1992, ed al quale fu assicurata la possibilità di controdedurre sugli stessi, il che avvenne con un’ampia memoria presentata dal Sirna il 2.5.1992. Si aggiunga come delle osservazioni difensive dell’odierno ricorrente il Provveditore agli Studi tenne sicuramente conto nell’adozione del provvedimento impugnato, richiamandole espressamente (sebbene per sintesi) nella parte motiva dell’atto del 22.5.1992 ( a distanza, quindi, di poco più di due mesi dalle contestazioni) e specificando le ragioni per le quali le riteneva non persuasive.

Per quanto attiene invece alla fase preliminare originata dalla nota del 9.12.1991, con la quale il Capo dell’Istituto richiedeva l’intervento ispettivo del Provveditorato agli Studi cui fece seguito all’esito dell’ispezione la relazione del 18.3.1992, deve sottolinearsi come l’avvio di un'ispezione disposta da un pubblico ufficio, inerendo alla fase delle indagini preliminari ufficiose, non sia subordinato ad alcuna necessaria comunicazione agli interessati, in quanto la verificazione ispettiva non è (ancora) un procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione, bensì un mero strumento di conoscenza, utile alla p.a. per decidere se attivare o meno l'azione disciplinare, per cui deve ritenersi che prima del formale avvio del procedimento la p.a. non sia tenuta, per principio, a dar notizia all'interessato dello svolgimento di atti a carattere meramente preliminare, che potrebbero pure sfociare in un'archiviazione (cfr. Cons. St., VI, n. 6534/2007)

Con specifico riferimento al procedimento disciplinare, si è peraltro escluso che vi sia l'obbligo della comunicazione all'interessato dell' avvio del procedimento amministrativo, al fine di consentirgli la partecipazione con la presentazione di memorie scritte e documenti, poiché nel procedimento disciplinare tale funzione è svolta dall'atto con il quale il dipendente non solo è reso edotto di un procedimento instaurato nei suoi confronti, ma è messo in condizione di conoscere con precisione quale comportamento gli si contesta, consentendogli la difesa dall'addebito con la presentazione di giustificazioni (v. Cons. St., IV, n. 4050/2003).

Quanto all’esito del procedimento ed alla legittimità della misura adottata, ad onta dei rilievi di parte ricorrente, la decisione assunta dall’amministrazione appare immune sia da vizi di manifesta illogicità che da errori di fatto.

Valga sottolineare, nei limiti di un sindacato giurisdizionale di legittimità che non può valutare l’opportunità o meno della decisione amministrativa, come gli addebiti contestati al ricorrente trovino conferma nelle risultanze ispettive. Le stesse difese di parte ricorrente sono piuttosto volte a giustificare tali condotte in ragione di asserite gravi mancanze imputabili al Capo dell’Istituto, che il Sirna si sarebbe sentito in dovere di denunciare in più sedi e forme.

O, anche a voler ritenere (almeno in parte) fondati i rilievi di parte ricorrente, appare evidente come nel caso di specie il diritto-dovere di denuncia sia stato esercitato in forme irrituali ed in modi non proporzionati, sino a trasmodare in un’aperta e personalistica contrapposizione al suo superiore che ha finito per determinare un clima di generale tensione.

Di tutto ciò si trae conferma anche in relazione all’episodio posto a fondamento del secondo addebito, consistito nella migliore delle ipotesi in una non richiesta ed arbitraria intromissione nell’organizzazione della gita scolastica degli alunni, dei quali il Sirna tratteneva la documentazione all’uopo necessaria (le autorizzazioni dei loro genitori), provocando in tal modo disguidi e ritardi.

In conclusione, per tali ragioni, il ricorso è infondato e, confermandosi la decisione cautelare adottata a suo tempo nell’immediatezza dei fatti, va respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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