TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-01-13, n. 202200086
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Testo completo
Pubblicato il 13/01/2022
N. 00086/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2021, proposto da
Società Agricola -OMISSIS- S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Farina in -OMISSIS-, via Berchet, 11;
contro
EP e ON VE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Franco Botteon, Tito Munari, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Agricola -OMISSIS-– Società Agricola Semplice, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del dirigente di AVEPA n. 649/2021 del 15.02.2021 avente ad oggetto “Non ammissibilità alla graduatoria regionale di finanziabilità della domanda n. 4787877 presentata dalla Società Agricola -OMISSIS- S.S. (CUAA -OMISSIS-) nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo – Misure Investimento Reg. CE 1308/2013, art. 50 Bando Biennale 2021-2022 – D.G.R. 1284/2020 – Misura UVA azione A – Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole”, trasmesso con nota EP prot. 27264/2021 del 22.02.2021;
- in parte qua, del decreto del dirigente di AVEPA prot. n. 22921/2021 del 15.02.2021 - rep. 651/2021 - class. VI/2, avente ad oggetto “Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Reg. UE n. 1308/2013 articolo 50. Bando biennale annualità 2021-2022. DGR n. 1284 del 08.09.2020. Approvazione delle domande ammissibili per l'azione B e individuazione delle domande finanziabili della misura investimenti azione A e azione B, ossia la graduatoria finale di ammissione ai contributi”;
- della nota AVEPA prot. 1923 del 12/01/2021, con la quale sono stati comunicati ai sensi dell'art 10-bis L. 241/90 i motivi ostativi all'ammissibilità della domanda;
e per l’accertamento del diritto ad ottenere l'ammissione della domanda alla graduatoria nonché ad ottenere l'intero contributo richiesto e conseguente condanna di AVEPA a provvedere all'ammissione della domanda, all'inserimento in graduatoria nonché all'erogazione del contributo richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EP e della ON VE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha presentato domanda di contributo, per € 20.117,60, al Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo – Misure Investimento Reg. CE 1308/2013, art. 50 Bando Biennale 2021-2022 – D.G.R. 1284/2020 – Misura UVA azione A – Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole, pubblicato nel B.u.r. n. 141 del 18 settembre 2020.
EP, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. 241/90 ed esame delle controdeduzioni e della documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di procedimento, ha adottato in data 15 febbraio 2021 il decreto di non ammissibilità della domanda e, quindi, il decreto di approvazione delle graduatorie delle domande ritenute ammissibili e di individuazione delle domande finanziabili, meglio indicati in epigrafe, impugnati dalla società ricorrente con il presente ricorso.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:
1) eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e violazione del principio di proporzionalità. violazione dell’art. 20, co. 2, della l. n. 689/1981 .
Secondo la ricorrente, in sostanza, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto EP ha adottato un provvedimento di definitiva esclusione dall’accesso al contributo in questione sulla base di una sanzione che non era ancora definitiva. Secondo la ricorrente, infatti, la sanzione dell’esclusione per tre anni dai contributi erogati nell’ambito dei programmi OCM vino, irrogata assieme alla sanzione pecuniaria di € 1.500,00, per il carattere gravemente afflittivo e deterrente, sarebbe da qualificare come sanzione sostanzialmente penale; per cui, dovendosi applicare le garanzie tipiche dei procedimenti penali, la sanzione potrebbe essere eseguita solo a seguito del definitivo accertamento (all’esito dell’opposizione) degli elementi costitutivi dell’illecito. Inoltre, l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto nemmeno della portata dell’art. 20, comma 2, L. 689/1981, secondo cui le sanzioni accessorie ad una sanzione amministrativa pecuniaria non sarebbero applicabili/esecutive durante la pendenza del giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione con un reato, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo;
2) in ogni caso, illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione dell’illegittimità dell’ordinanza 11 febbraio 2021, n. 1, opposta dinnanzi al g.o. - accertamento incidentale ex art. 8 c.p.a..
Con questo secondo motivo, con riguardo al potere di accertamento incidentale rimesso al giudice amministrativo dall’art. 8 c.p.a., la ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati evidenziando le seguenti ragioni di illegittimità della presupposta ordinanza ingiunzione:
- la disciplina sanzionatoria applicabile al caso di specie non sarebbe quella di cui all’art. 69, comma 3, della L. 12 dicembre 2016, n. 238, entrata in vigore successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione (23 marzo 2016) e alla concessione dell’autorizzazione stessa (23 maggio 2016), bensì quella – più favorevole – non contemplante alcuna esclusione dalla misure di sostegno OCM vitivinicola, ma solo sanzione pecuniaria – in vigore al momento della presentazione della domanda e al perfezionamento dell’autorizzazione, come risultante dal D.M. 12272 del 15 dicembre 2015 sulle “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”, nonché dalla Circolare Agea prot. ACIU.2016 del 01.02.2016 recante le “Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio” e dal D. Lgs. 260/2000;
- quand’anche si ritenesse applicabile la disciplina di cui all’art. 69, comma 3, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, la sanzione applicata sarebbe comunque illegittima in quanto la società agricola -OMISSIS-, in data 12 maggio 2019, ossia in costanza del termine triennale per la conclusione dei lavori di impianto delle viti, avrebbe concluso i lavori di impianto delle viti nella superficie concessa, come risulterebbe dalla fattura del 13 maggio 2019 per i lavori di impianto, con annessa la contestuale misurazione del vigneto svolta alla conclusione dell’opera. Quando, però, detta conclusione dei lavori è stata dichiarata (18 giugno 2020) il sistema telematico impediva di registrare tale dichiarazione nell’ambito della predetta autorizzazione, non essendo più visibile il “diritto” in questione, per cui la dichiarazione di conclusione dei lavori di impianto è stata effettuata, non essendovi a tal fine ulteriori alternative, utilizzando la superficie residuante in relazione all’autorizzazione ID 204325. Tali aspetti però sarebbero solo formali, mentre l’art. 69, comma 3, D. Lgs. 238/2016, ricollegherebbe le sanzioni ivi previste al sostanziale mancato utilizzo (totale o parziale) delle