TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-06-19, n. 202301910

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-06-19, n. 202301910
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301910
Data del deposito : 19 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2023

N. 01910/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00252/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 252 del 2021, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali è domiciliato per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- del provvedimento emanato dall'U.T.G. Prefettura di -OMISSIS- – Area I – Prot. N.-OMISSIS- di rigetto rispetto all'aggiornamento informazione antimafia interdittiva prot.-OMISSIS-, emanata dal Prefetto della provincia di-OMISSIS-, -OMISSIS-;

- del provvedimento emanato dall'U.T.G. Prefettura di -OMISSIS- di informazione antimafia interdittiva prot. -OMISSIS-;

- della informazione antimafia interdittiva emanata con provvedimento n.-OMISSIS-da parte della Prefettura U.T.G. di -OMISSIS-, adottata nei confronti della ditta individuale -OMISSIS-;

- di ogni eventuale ulteriore atto e/o provvedimento, a oggi sconosciuto, di interdizione di autorizzazioni, revoca autorizzazioni ed erogazioni, blocco informatico, annotazione sul casellario informatico della informativa interdittiva antimafia o di eventuale atto in danno dell'odierno ricorrente, a oggi sconosciuto, emanato dalla competente Prefettura a seguito della trasmissione dei provvedimenti di ogni altro atto e/o provvedimento, comunque, presupposto, connesso e/o consequenziale, limitatamente a quanto di interesse rispetto al procedimento con il presente ricorso incoato, ancorché sconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato il 19 gennaio 2021 e depositato il 16 febbraio 2021, parte ricorrente ha impugnato i seguenti provvedimenti:

- il provvedimento emanato dall’U.T.G. Prefettura di -OMISSIS- – Area I – Prot. N.-OMISSIS-di rigetto rispetto all’aggiornamento informazione antimafia interdittiva prot.-OMISSIS-, emanata dal Prefetto della provincia di -OMISSIS-, -OMISSIS-;

- il provvedimento emanato dall’U.T.G. Prefettura di -OMISSIS- di informazione antimafia interdittiva prot. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di-OMISSIS-: “ Conferma la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 nei confronti della ditta individuale -OMISSIS- …”;

- l’informazione antimafia interdittiva emanata con provvedimento n.-OMISSIS-da parte della Prefettura U.T.G. di-OMISSIS-, adottata nei confronti della ditta individuale -OMISSIS-.

Avverso i detti atti, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

I) Violazione e/o falsa applicazione del d. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e segnatamente degli artt. 67, 84, 89 bis e 91. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 25, 41 e 42 della Costituzione, anche in relazione a quanto disposto dall'art 16 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (c.d. Trattato di Nizza) e dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo (c.d. CEDU), artt. 6 e 7, oltre che dei paragrafi 3 e 4 del protocollo addizionale n.

7. Violazione e/o falsa applicazione del principio di tassatività e di specificità. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta e travisamento. Violazione e falsa applicazione l. 241/90, art.

3. Carenza di motivazione.

Contesta parte ricorrente l’illegittimità dell’iter logico e motivazionale del provvedimento emanato dall’U.T.G. Prefettura di -OMISSIS- – Area I – Prot. N.-OMISSIS- poiché avulso da ogni concreta contestazione e constatazione di effettivo pericolo di infiltrazioni mafiose con riferimento alla ditta individuale ricorrente, avendo fatto riferimento solo ed esclusivamente a una misura di sorveglianza di p.s. per contestazioni risalenti addirittura agli anni ’90, a fronte di assoluzioni/proscioglimenti del ricorrente, permanendo a suo carico semplicemente contestazioni sanzionate con multe o ammende.

II) Violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità.

Nel caso all’esame, il provvedimento interdittivo risulterebbe sanzionabile sotto il profilo dell’eccesso di potere, poiché la misura impugnata incide sulla sfera privata, senza trovare una proporzionata giustificazione in specifiche e motivate esigenze di interesse pubblico.

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