TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202201377

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202201377
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202201377
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 01377/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00206/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2021, proposto da
Centro Studi di Cultura, Economia e Amministrazione della Montagna - Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D C e E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Fuipiano Valle Imagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A D L e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Comunità Montana Valle Imagna, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Fuipiano Valle Imagna 26/01/2021, n. 7 e di tutti gli atti ad essa preordinati, connessi e conseguenti;

- nonché, previa, se del caso, risoluzione della convenzione 24/05/2018 ovvero accertati la revoca della concessione ovvero l'anticipato recesso, per la condanna del Comune di Fuipiano Valle Imagna al risarcimento dei danni cagionati al ricorrente ovvero al pagamento a questo stesso del giusto indennizzo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fuipiano Valle Imagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il Comune di Fuipiano Valle Imagna (Bg) è proprietario del complesso monumentale di Arnosto, nell’antica contrada omonima, costituito da varie unità immobiliari di elevato valore storico-identitario per l’intera Valle Imagna e àmbito di forte attrazione sotto il profilo turistico culturale.

2. A partire dalla fine degli anni ’90, l’immobile era sottoposto ad alcuni limitati interventi di ristrutturazione da parte del Comune e della Comunità Montana Valle Imagna, che portavano ad un recupero parziale dell’immobile, in particolare attraverso interventi di consolidamento strutturale e il rifacimento del tetto e del manto di copertura; tuttavia, nel 2017 l’immobile restava ancora in attesa di una sua funzione, essendone utilizzata solo una minima parte, come sede del Municipio e della Biblioteca Comunale, mentre gli spazi rimanenti erano ancora sprovvisti di una specifica funzione e venivano utilizzati solo saltuariamente per iniziative sporadiche e occasionali.

3. Nel corso del 2017 il Centro Studi di Cultura, Economia e Amministrazione della Montagna, comunemente denominato “Centro Studi Valle Imagna” – una organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente come finalità statutaria, tra l’altro, quella della promozione e valorizzazione dell’ambiente e della cultura rurali e montani con particolare riferimento alla Valle Imagna, e che negli anni precedenti aveva dato vita sul territorio a progetti di sviluppo locale, tra cui il recupero dello storico edificio di Cà Berizzi e della contrada medievale della Roncaglia – presentava al Comune di Fuipiano un progetto denominato “Berghemhaus ovvero la casa dei bergamini” , consistente nella realizzazione di un centro di animazione culturale e di promozione dell’accoglienza all’interno del predetto complesso monumentale di Arnosto.

3.1. Il progetto era approvato dal Comune di Fuipiano e dalla Comunità Montana Valle Imagna (rispettivamente con deliberazioni della giunta comunale di Fuipiano 22 giugno 2017 n. 19 e della giunta esecutiva della Comunità Montana 20 giugno 2017 n. 19) e prevedeva, nella sua versione originaria, una spesa complessiva di € 1.000.000,00, di cui il 70% per interventi strutturali e il resto per la gestione del centro culturale, che sarebbe stata assunta dal Centro Studi in forza di un rapporto di comodato d’uso ventennale.

3.2. Successivamente, dal progetto veniva stralciato un primo lotto di lavori per un importo di € 300.000,00, che il Comune decideva di realizzare direttamente avendo ottenuto un finanziamento regionale dedicato allo “sviluppo delle Valli Alpine”.

3.3. Il progetto originario era quindi riformulato con la previsione di una spesa complessiva di € 700.000,00, di cui € 436.000,00 per l’intervento sulla struttura ed € 264.000,00 per le attività gestionali. L’importo complessivo sarebbe stato finanziato in gran parte della Fondazione Cariplo (€ 490.000,00) e per la parte residua con il concorso della Comunità Montana Valle Imagna (€ 85.000,00), del Comune di Fuipiano (€ 85.000,00), e del Centro Studi Valle Imagna (€ 40.000,00).

3.4. Il progetto, così riformulato, era approvato dalle amministrazioni interessate con deliberazioni della giunta comunale di Fuipiano del 7 maggio 2018 n. 25 e della giunta esecutiva della Comunità Montana del 23 maggio 2018 n. 264.

3.5. Seguiva la stipula della convenzione in data 24 maggio 2018 tra Comune di Fuipiano, Comunità Montana e Centro Studi Valle Imagna, per la realizzazione del progetto “Berghemhaus, ovvero la casa dei bergamini” , come da progetto allegato quale parte integrante.

3.6. Nella convenzione le parti contraenti, oltre a ribadire i rispettivi impegni finanziari nei termini anzidetti, stabilivano quanto segue (per ciò che rileva ai fini del presente giudizio):

- il Comune di Fuipiano concedeva in “comodato d’uso modale” al Centro Studi Valle Imagna la gestione degli spazi del complesso monumentale di Arnosto necessari per l’attuazione della Berghemhaus (art. 4) per la durata di anni 20 a far data dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2039, con possibilità di eventuale rinnovo con provvedimento espresso per altri 20 anni (art. 6);

- sia il Comune che il Centro Studi avrebbero potuto esercitare il “diritto di recesso” dalla convenzione con un preavviso di un anno mediante lettera raccomandata A.R.; peraltro, mentre il Centro Studi avrebbe potuto esercitarlo “in qualsiasi momento”, il Comune di Fuipiano avrebbe potuto esercitarlo “solo successivamente decorsi dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente contratto” (art. 6).

4. Il 26 ottobre 2020, a seguito dell’insediamento della nuova compagine amministrativa uscita vittoriosa dalle elezioni amministrative del 20/21 settembre 2020, il Centro Studi sollecitava il Comune di Fuipiano Valle Imagna a concludere i lavori di sua pertinenza oggetto del finanziamento regionale (la cui esecuzione era stata ritardata dalla pandemia), e a procedere alla materiale consegna alla richiedente del compendio immobiliare, così da consentire la successiva attuazione del progetto.

5. Seguivano incontri e contatti tra le parti, nel corso dei quali il sindaco iniziava a ventilare l’intenzione dell’amministrazione di procedere ad una modifica del progetto approvato, sia in ordine alla destinazione degli spazi dell’immobile sia in ordine all’offerta dei servizi.

6. In tal contesto, la giunta comunale approvava la deliberazione n. 7 del 26 gennaio 2021 – oggetto del presente giudizio - con cui:

(i) dichiarava “l’inefficacia/nullità dell’affidamento del progetto “Berghemhaus” al Centro Studi Valle Imagna, perché disposto in assenza di una previa procedura di evidenza pubblica;

(ii) rilevava “l’annullabilità” delle proprie precedenti deliberazioni n. 19/2017 e 25/2018, per essere state approvate con la partecipazione e il voto favorevole del sindaco, all’epoca in asserita situazione di conflitto di interessi, in quanto membro del consiglio direttivo del Centro Studi Valle Imagna;

(iii) per l’effetto, rilevava l’insussistenza di alcun obbligo dell’amministrazione comunale di contribuire a finanziare il progetto in questione, sia in ragione della invalidità delle predette delibere autorizzative e della nullità dell’accordo conseguente, sia anche in ragione della mancata assunzione di alcun impegno di spesa negli atti contabili interni dal 2017 al 2020;

(iv) dava atto, inoltre, che non era stata trovata alcuna traccia della convenzione relativa al progetto Berghemhaus nei documenti programmatori del comune dal 2017 al 2020, né dell’originale cartaceo di tale convenzione sottoscritto da tutte le parti e nemmeno della attestazione di avvenuta pubblicazione della deliberazione della giunta comunale n. 25/2018.

7. Con ricorso notificato il 29 marzo 2021 al Comune di Fuipiano e alla Comunità Montana Valle Imagna, e ritualmente depositato, il Centro Studi ha impugnato la

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