TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-03-02, n. 202300302

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-03-02, n. 202300302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300302
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2023

N. 00302/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01912/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento

del provvedimento del Prefetto di Vibo Valentia del-OMISSIS- n. -OMISSIS- , con il quale è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 2.12.2019 e depositato l'11.12.2019 -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di diniego di armi e munizioni sul presupposto che in armeria vi fossero armi non tracciabili e in numero superiore a quello consentito di cui è stato invocato il sequestro all’Autorità giudiziaria.

2- Il ricorrente rileva in “Fatto”:

-) nel mese di ottobre 2019 è stato notificato un provvedimento di diniego armi e/o munizioni sul falso ed erroneo presupposto che in armeria vi erano armi superiori a quanto consentito, su proposta del Commissariato che aveva rilevato un deferimento del -OMISSIS- per violazione delle norme del TULPS;

-) in effetti, allo stato non vi è nessun procedimento penale sulle armi mentre tutti gli altri procedimenti penali aventi ad oggetto il sequestro del materiale esplodente sono stati archiviati;

-) la proposta di emissione del provvedimento negativo è stata invocata senza provare l’esistenza di alcun ostacolo che lasci presupporre che il ricorrente possa abusare delle armi e munizioni detenute per la vendita penalizzando l’attività commerciale ripresa dopo lunga malattia;

-) il Prefetto ha chiesto la prova documentale sulla pendenza o meno dei procedimenti penali e la Procura ha risposto riscontrando la presenza di due procedimenti penali oggetto di riunione e archiviati;

-) che nessuna pendenza penale è in atto se non il mero deferimento del -OMISSIS- -riguardante la detenzione di un numero di armi superiori a quanto consentito e la non tracciabilità di altre- che non ha avuto alcun esito, mentre il Commissariato di -OMISSIS- ha invocato al PM l’emissione di un provvedimento di sequestro penale mai emesso.

3- Tanto chiarito, dopo aver richiamato giurisdizione, competenza e tempestività del ricorso (essendo stato il provvedimento notificato il 4.10.2019) e l’interesse ad agire in quanto titolare di armeria cui è stata negata la possibilità di continuare nella sua attività commerciale dopo una grave malattia che lo ha colpito determinando la necessità di un trapianto, il ricorrente impugna il provvedimento per i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione di legge, in particolare gli articoli inerenti i rapporti civili (Titolo I 13-28), gli articoli inerenti i etico sociali (Titolo II 29-34) e gli articoli inerenti i rapporti economici (Titolo III 35-47) della Costituzione, per essere il provvedimento violativo dei principi di imparzialità, buon andamento della P.A. e del principio di eguaglianza formale e sostanziale e della libertà di continuare l’attività imprenditoriale che garantisce una vita libera e dignitosa al singolo ed alla sua famiglia.

2) Violazione di legge ed in particolare dell’art. 43 TULPS, in quanto il ricorrente è in possesso dei requisiti morali richiesti per il rilascio delle autorizzazioni di polizia.

7 (rectius 3) Eccesso di potere per travisamento del fatto, in quanto nessun indizio di colpevolezza di carattere amministrativo, penale o altro è allegato e provato che possa far ritenere che il ricorrente possa abusare delle armi che detiene per la vendita e la riparazione.

Il ricorrente soggiunge che nessun procedimento penale pende a suo carico.

4- Con atto depositato il 13.12.2019 si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.

5- Alla camera di consiglio del 15.1.2020 la ricorrente chiede un rinvio per depositare la documentazione atta a sostenere i motivi del ricorso e a illustrare circostanze importanti a fini della decisione e il ricorso viene rinviato al 12.2.2020.

6- In data 6.1.2020 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti avverso il medesimo provvedimento e gli atti presupposti, in particolare la nota informativa n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.

L’atto reca una descrizione di eventi in “Fatto” (pagg. 2-9) e nella parte “in diritto” denuncia:

- violazione dell’art. 99 R.D. n. 773/1931;

- violazione degli artt. 323 e 490 del c.p. - abuso d'ufficio e sottrazione (non tracciabile) dei registri cartacei di carico scarico delle armi ex art. 35 tulps.

- violazione dell'art. 476 c.p. - falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici;

- violazione e/o falsa/errata applicazione di norme di diritto.

illegittimità del decreto di convalida del sequestro cautelativo delle armi.

7- Alla camera di consiglio del 12.2.2020 viene depositato copia del certificato medico del ricorrente.

8- Alla camera di consiglio del 12.2.2020, con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare.

9- In data 14.9.2022 il ricorrente ha depositato ulteriore atto

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi