TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-02-02, n. 202400860

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-02-02, n. 202400860
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400860
Data del deposito : 2 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2024

N. 00860/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05121/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5121 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da R Iica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 947005047B, rappresentata e difesa dall'avvocato F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ente Autonomo Volturno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Parco Margherita n. 33;



nei confronti

Alfredo C S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Tricamo, Andrea Ruffini, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

I)per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza comunicato in data 23 ottobre 2023 con il quale EAV conclude la fase di verifica dei requisiti di cui all''art. 83 del D.Lgs. 50 del 2016 rendendo efficace l''aggiudicazione di cui alla comunicazione del 13 marzo 2023 e procede al passaggio di consegne in via d'urgenza e sotto riserva di legge all’aggiudicataria C srl nella more della sottoscrizione del contratto;

b) di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi inclusi tutti i verbali di gara;

per la dichiarazione di inefficacia

-del contratto eventualmente stipulato e del diritto della ricorrente al subentro nel medesimo;

nonché per la declaratoria ex art. 116 c.p.a

nonché per la declaratoria

del diritto di accesso ai documenti forniti in sede di comprova ed accettati da EAV nonché al contratto eventualmente sottoscritto.

II) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da R Iica S.r.l. l’11/12/2023 :

a) per l’annullamento del verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza comunicato in data 23 ottobre 2023 con il quale EAV conclude la fase di verifica dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50 del 2016

nonché per la dichiarazione di inefficacia

del contratto sottoscritto sia da EAV che C srl avente prot. 0038958 del 2023 in data 13 novembre 2023 ma depositato per la prima volta agli atti del giudizio avente R.G. 5121 del 2023 in data 28 novembre 2023 e stipulato a valle dell’aggiudicazione di cui alla comunicazione del 13 marzo 2023;

b) ove e per quanto occorra per l’annullamento dell’aggiudicazione di cui alla comunicazione del 13 marzo 2023 del servizio di manutenzione triennale degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale, degli impianti ausiliari e degli impianti antincendio dei fabbricati e stazioni dell’intera rete EAV CIG 947005047B - quale atto presupposto già impugnato con ricorso avente R.G. 1873 del 2023 deciso con sentenza n. 4756 del 2023 impugnata in Consiglio di Stato con giudizio ancora pendente avente R.G. 8138 del 2023;

c) e per la declaratoria ex art. 31 cpa dell’obbligo da parte dell’Ente Autonomo Volturno di concludere il procedimento di verifica dei requisiti e dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione a favore della C srl o procedere allo scorrimento di graduatoria a favore della R impiantistica srl;

III) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da R Iica S.r.l. il 14/12/2023:

Stessi atti sotto ulteriori profili.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Autonomo Volturno S.r.l. e di Alfredo C S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare n. 2219 del 29.11.2023;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato il 7 novembre 2023, la società R Iica s.r.l. (in seguito R) ha esposto le seguenti circostanze di fatto:

i) di aver partecipato alla gara a procedura aperta bandita da EAV - Ente Autonomo Volturno s.r.l. (di seguito EAV) con bando del 21 novembre 2022 (gara per l’erogazione di un servizio di durata triennale di manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale, degli impianti ausiliari e degli impianti antincendio dei fabbricati e stazioni dell’intera rete EAV CIG 947005047B), servizi di cui era gestore essendosi aggiudicata la gara bandita in precedenza;

ii) che all’esito della procedura risultava aggiudicataria la società Alfredo C s.r.l. (di seguito C) e tale aggiudicazione veniva comunicata in data 13 marzo 2023;

iii) che all’esito di due istanze di accesso (la prima del 14 marzo 2023) la R constatava che l’aggiudicataria aveva ottenuto il massimo del punteggio nella parte tecnica della valutazione a differenza della ricorrente che aveva ottenuto 72,24 punti non avendo ricevuto alcun punteggio per il requisito di cui al punto B 2 ovvero il possesso della certificazione ES.CO. (posseduto tramite avvalimento dalla società Zigarella S.r.l.), sicché la mancata attribuzione degli 8 punti ha determinato un punteggio complessivamente più basso (72.24 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica) rispetto alla cecchini (quest’ultima 80 punti per l’offerta tecnica e 14,79 punti per l’offerta economica);

iv) che quindi con ricorso RG 1873/2023 la R ha impugnato l’aggiudicazione in favore della C, che, come gestore del servizio, ha continuato a svolgere il servizio in proroga di fatto fino al 25 luglio 2023, data in cui EAV formalizzava l’integrazione del contratto sia per il servizio di manutenzione impianti antincendio con scadenza l’11 ottobre 2023, che per il servizio di manutenzione di impianti termici con scadenza invece al 31 ottobre 2023, poi confluiti in un unico servizio nel bando oggetto del giudizio de quo;

v)che per tutta la durata del suindicato giudizio, la C ha prodotto una gran mole di documenti, ritenendoli utili a comprovare i requisiti richiesti dal bando e vantati in sede di partecipazione, circostanza che la ricorrente ha contestato tanto da indurre l’EAV in data 24 maggio 2023 a richiedere una copiosa integrazione documentale;

vi) che in data 11 maggio 2023, la C ha proposto ricorso incidentale nel giudizio suidicato, per contestare la nullità del contratto di avvalimento prodotto dalla ricorrente laddove fosse ipoteticamente ritenuto ammissibile l’avvalimento premiale e quindi le venissero riconosciuti i punti decurtati;

vii) che l’attività di verifica dei requisiti da parte di EAV si è protratta per tutto il corso del giudizio, ed il 13 luglio 2023 – termine ultimo per il deposito delle memorie di replica – l’EAV ha depositato una ulteriore richiesta di integrazione documentale datata 3 luglio 2023, istanza rimasta inevasa;

viii) che all’udienza del 25 luglio 2023, l’EAV ha dichiarato che la documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50 del 2016 non era ancora stata acquisita e che quindi la comprova era ancora in corso;

ix) che con sentenza n. 4756 del 2023 questa Sezione ha in parte respinto il ricorso di R, per il resto lo ha dichiarato in parte inammissibile, così come ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti atteso il mancato esercizio del potere decisionale da parte della stazione appaltante in ragione della mancata conclusione del procedimento di verifica dei requisiti; il ricorso incidentale è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

x) di aver impugnato la sentenza di primo grado con ricorso in appello notificato in data 30 settembre 2023, prospettando, tra le altre cose, di continuare a svolgere il servizio in proroga, non essendo ancora conclusa la fase di verifica;

xi) che il 23 ottobre 2023 i dipendenti della R – regolarmente presenti sul loro luogo di lavoro – sono stati invitati da EAV, senza preavviso, ad abbandonare i locali per fare posto ai dipendenti della C, stante il verbale sottoscritto da EAV– con il quale si provvedeva ad affidare la commessa in via d’urgenza;

xii) che dalla disamina dei documenti depositati in appello da C per la camera di consiglio cautelare del 26 ottobre 2023, è emerso che EAV era in procinto di stipulare con C il contratto per una commessa triennale senza aver acquisito un DURC in corso di validità ma scaduto alla data del 4 ottobre 2023, e che fra i documenti prodotti da C - e mai da EAV - mancava il certificato del casellario giudiziale del procuratore speciale C C (per il quale era presente una presunta autocertificazione sottoscritta tuttavia non dal soggetto dichiarante ma dal sig. C

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