TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-12-27, n. 202208075
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 08075/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04683/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46-OMISSIS-3 del -OMISSIS--OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 3-OMISSIS-3;
contro
A A C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
--OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dei seguenti atti: a) nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-con la relativa graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura per n. -OMISSIS- posti di -OMISSIS-, Cat. D, di cui il 50% riservato al personale interno, nella parte in cui non sarebbe stata correttamente valutata la posizione e gli elaborati della ricorrente; b) delibera n. -OMISSIS- avente ad oggetto la presa d’atto dei verbali e la graduatoria di merito del concorso con immissione in servizio dei vincitori e contestuale utilizzo della graduatoria, nella parte in cui non sarebbe stata correttamente valutata la posizione e gli elaborati della ricorrente; c) ove e per quanto lesivi di tutti i verbali delle operazioni di concorso nella parte in cui non sarebbe stata correttamente valutata la posizione e gli elaborati della ricorrente ivi compresi, ove e per quanto lesivi, il verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-1.-OMISSIS-.-OMISSIS--OMISSIS-avente ad oggetto la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali della ricorrente ed il verbale n. -OMISSIS- con cui la Commissione Esaminatrice ha rielaborato la graduatoria di merito alla luce del riesame dei titoli di una sola candidata in uno alla relativa graduatoria; d) di tutte le successive determine di approvazione di eventuali scorrimenti della graduatoria in uno agli scorrimenti stessi nella parte in cui non è stata correttamente valutata la posizione della ricorrente; e) Ove e per quanto lesivi, della delibera n. -OMISSIS-f) Ove e per quanto lesive delle deliberazioni n. --OMISSIS-; g) bando di concorso pubblicato sul BURC n. --OMISSIS- in esecuzione della Delibera del Direttore Generale n. -OMISSIS-
nonché per il risarcimento del danno ingiusto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il -OMISSIS-\5\--OMISSIS-
a) della deliberazione del Direttore Generale dell’UOC Gestione Risorse Umane n. -OMISSIS-onosciuta solo in data -OMISSIS-a valle della pubblicazione, nella parte in cui delibera la presa d’atto dell’ordinanza del TAR Campania n. -OMISSIS-e prende atto della graduatoria di merito così come riformulata dalla Commissione giusta verbale n. -OMISSIS-in uno al verbale n. --OMISSIS- – non conosciuto nel contenuto - ed alla graduatoria così modificata ed approvata per l’effetto della quale la ricorrente risulta collocata al n. -OMISSIS-del ricorso introduttivo; b) ove e per quanto lesiva della nota prot. n. --OMISSIS-, non conosciuta nel contenuto; c) ove e per quanto lesiva della nota prot. n. -OMISSIS-0, non conosciuta nel contenuto; d) ove e per quanto lesiva della deliberazione del direttore generale n. -OMISSIS- nella parte in cui procede allo scorrimento di n. 3 posti della graduatoria di merito del concorso e autorizza conseguenzialmente l’immissione in servizio dei dottori -OMISSIS-in graduatoria, già impugnata al buio sub d) del ricorso introduttivo; e) ove e per quanto lesivi di tutti i verbali, ivi compreso i -OMISSIS- non conosciuti; f) ove e per quanto lesiva della deliberazione del Direttore Generale dell’UOC Gestione Risorse Umane n. -OMISSIS-- già impugnata al buio sub d) del precedente ricorso per motivi integrativi, non conosciuta nel contenuto che ci si riserva di impugnare espressamente con ricorso per motivi aggiunti; g) della nuova graduatoria e dello scorrimento della stessa così come seguente alle delibere n. -OMISSIS- nonché di tutti i successivi scorrimenti della graduatoria, già impugnata sub d) del ricorso introduttivo; nonché dei provvedimenti già impugnati con i precedenti motivi integrativi ovvero 1) del verbale -OMISSIS-, con cui la Commissione esaminatrice ha riesaminato la posizione della ricorrente ed ha confermato il punteggio attribuito alla stessa con le precedenti graduatorie, in uno alla graduatoria allegata nella parte in cui colloca la ricorrente -OMISSIS-ed alla delibera eventualmente assunta in approvazione della stessa, non conosciuta, così come già impugnato al buio sub c) del ricorso introduttivo; -OMISSIS-) del verbale n. 3-OMISSIS-, non conosciuto, che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti ovvero integrativi, già impugnato al buio sub c) del ricorso introduttivo nonché di tutti gli atti già oggetto del ricorso introduttivo: a) della nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-con la relativa graduatoria di merito relativa al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura per n. -OMISSIS- posti di Collaboratore Professionale Amministrativo, Cat. D, di cui il 50% riservato al personale interno, nella parte in cui non è stata correttamente valutata la posizione e gli elaborati della ricorrente; b) della delibera n. -OMISSIS- avente ad oggetto la presa d’atto dei verbali e la graduatoria di merito del concorso con immissione in servizio dei vincitori e contestuale utilizzo della graduatoria nella parte in cui non è stata correttamente valutata la posizione e gli elaborati della ricorrente; c) ove e per quanto lesivi di tutti i verbali delle operazioni di concorso nella parte in cui non è stata correttamente valutata la posizione e gli elaborati della ricorrente ivi compresi, ove e per quanto lesivi, il verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-1.-OMISSIS-.-OMISSIS--OMISSIS-avente ad oggetto la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali della ricorrente ed il verbale n. -OMISSIS- con cui la Commissione Esaminatrice ha rielaborato la graduatoria di merito alla luce del riesame dei titoli di una sola candidata in uno alla relativa graduatoria; d) di tutte le successive determine di approvazione di eventuali scorrimenti della graduatoria in uno agli scorrimenti stessi nella parte in cui non è stata correttamente valutata la posizione della ricorrente; e) Ove e per quanto lesivi, della delibera n. -OMISSIS-f) Ove e per quanto lesive delle deliberazioni n. --OMISSIS-; g) ove e per quanto lesivo del bando di concorso pubblicato sul BURC n. --OMISSIS- in esecuzione della Delibera del Direttore Generale n. -OMISSIS-h) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti nonché per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A A C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno -OMISSIS--OMISSIS- novembre -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-, tenuta da remoto a termini dell’art. -OMISSIS-7, comma 4-bis c.p.a., il dott. F M e riservata la causa in decisione sulla base degli atti processuali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’odierna ricorrente, avendo partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalla resistente azienda con la delibera n. 3-OMISSIS--OMISSIS-/-OMISSIS-01-OMISSIS- e volto alla copertura a tempo indeterminato di n. -OMISSIS- posti di collaboratore professionale amministrativo cat. D, ha impugnato sia la delibera prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-di approvazione della relativa graduatoria di merito nella quale si era classifica al n. 53, sia la delibera n. -OMISSIS- avente ad oggetto la presa d’atto dei verbali e della graduatoria di merito del concorso con la conseguente immissione in servizio dei vincitori.
In primo luogo, ha censurato la condotta della commissione esaminatrice in quanto violativa del DPR 4-OMISSIS-7 del 9.5.1994 e del DPR -OMISSIS--OMISSIS-0/-OMISSIS-001, essendo peraltro la stessa incorsa in eccesso di potere per disparità di trattamento nella valutazione dei suoi titoli di carriera. Al riguardo osservava che la predetta commissione, disapplicando i criteri valutativi fissati con il verbale n. 1 del 1-OMISSIS-.9.-OMISSIS-01-OMISSIS-, non le aveva riconosciuto il previsto punteggio (0,-OMISSIS-punti) per il servizio precedentemente prestato dal 03.11.-OMISSIS-003 al -OMISSIS-1.01.-OMISSIS-004 come collaboratore amministrativo cat. D presso Ospedale Cardarelli, cosicché, spettandole un punteggio complessivo 5-OMISSIS-.-OMISSIS-0, la ricorrente avrebbe dovuto conseguire la posizione n. 51 piuttosto che la posizione riconosciutale n. 53.
In secondo luogo, ha ulteriormente censurato, adducendo le medesime doglianze, la valutazione operata dalla commissione esaminatrice del suo “curriculum formativo e professionale”, essendole stato attribuito soltanto un punteggio di -OMISSIS-,50 (comprensivo sia della valutazione del titolo di avvocato sia delle esperienze lavorative svolte), senza adeguatamente considerare i suoi innumerevoli titoli professionali e con palese disparità di trattamento rispetto ai giudizi espressi in merito agli altri candidati.
Si è costituita in giudizio l’azienda resistente contestando la fondatezza delle sollevate censure avendo la commissione sia previamente determinato i criteri di valutazione dei titoli di carriera e dei curricula professionali, sia logicamente e razionalmente applicato i medesimi a tutti i concorrenti.
Con un