TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-02-02, n. 202101382

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-02-02, n. 202101382
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202101382
Data del deposito : 2 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2021

N. 01382/2021 REG.PROV.COLL.

N. 12553/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12553 del 2014, proposto da
Soc. Quelli Che il Gelato S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Attilio Friggeri, 13;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S S e con lo stesso domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;



per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale del 15.07.2014 con la quale è stata disposta la decadenza dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per il locale sito in Roma via della Panetteria 41/a;

- della nota, comunicata il 18.3.2014 di avvio del procedimento amministrativo;

- della nota CA/44934/2013 di data ed ufficio sconosciuti;

- della nota del 27.3.2014 dell’U.O. I Gruppo Trevi della P.L. Roma capitale (mai comunicata e conosciuta);

- di tutti gli atti connessi inclusi, per quanto di ragione, e se del caso mediante disapplicazione, della disciplina di cui all’art.26 della del. A.C. n.35 del 16.3.2010 ove contrastante con i principi del diritto comunitario in tela di svolgimento di attività commerciali nel territorio comunale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2020 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

I)- La Società ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, fra l’altro, della determinazione dirigenziale in epigrafe indicata con cui Roma Capitale ha disposto la decadenza dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale sito in Roma, in Via della Panetteria, n. 41/a .

Premette in fatto:

- di aver acquistato (dalla Ristoland s.r.l.) in data 7 ottobre 2013 l’azienda commerciale sita in Via della Panetteria, n. 41/a, avente ad oggetto l’attività sopra specificata assentita (alla cedente) con atto autorizzatorio del 16 maggio 2012 ma sospesa dal 16 maggio 2012 al 10 maggio 2013, con relativa proroga del termine di sospensione (fino) al 7.11.2013: circostanza quest’ultima non comunicata all’odierna istante all’atto di acquisto;

- di aver presentato Scia (di seguito anche: licenza e/o titolo e/o abilitazione) di subingresso con contestuale comunicazione del trasferimento dell’attività in questione presso la nuova sede commerciale di Via S. Andrea delle Fratte n. 13;

- di aver presentato, in data 11 settembre 2013, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Comune di Roma richiesta di nulla osta all’esecuzione di opere di adeguamento dei nuovi locali e di aver dovuto a tale fine reperire la documentazione necessaria presso gli uffici comunali, la quale è stata definitivamente acquisita e presentata alla Soprintendenza capitolina in data 21 marzo 2014;

- che in data 18 marzo 2014 Roma Capitale le ha notificato l’avvio del procedimento di decadenza della licenza di esercizio, rinvenendone i presupposti nell’accertata sospensione dell’attività per un periodo superiore a dodici mesi;

- di aver ricevuto il nulla osta da parte della competente Soprintendenza, ex d.lgs n.42 del 2004, solo in data 19 maggio 2014;

- di essere stata – ciò nonostante - destinataria della determinazione dirigenziale oggetto della presente impugnativa, fondata oltre che sulle ragioni già esplicitate nella comunicazione di avvio del procedimento anche sulla circostanza che l’istanza di autorizzazione al trasferimento di sede sarebbe stata presentata successivamente alla scadenza del termine di proroga della sospensione dell’attività commerciale (7.11.2013) assentito in favore della dante causa della Società ricorrente e che già in data 23 agosto 2013 la Polizia comunale aveva accertato la perdita della disponibilità dei locali commerciali siti in Via della Panetteria, n. 41/a.

Avverso il provvedimento decadenziale di cui all’epigrafe, la Società ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 64, comma 8 del decreto legislativo n. 59/2010 e dell’art. 15, comma 2 lett. a) della legge regionale n. 21/2006; eccesso di potere sotto differenti profili ed erronea applicazione dell’art. 26 della deliberazione consiliare n. 35/2010; difetto d’istruttoria, sviamento ed ingiustizia manifesta.

Lamenta l’abnormità dell’azione amministrativa per omessa ponderazione di elementi/cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà della ricorrente medesima, rappresentati dalla indisponibilità solo formale dei locali della nuova sede, benchè nella disponibilità materiale della Società, dalla mancata conoscenza del termine di scadenza della proroga della sospensione dell’attività fissato alla data del 7.11.2013, nonché, infine, dal mancato rispetto di tale ultimo termine a causa del tempo necessario per il rilascio del nulla osta della Soprintendenza capitolina all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la sede di S. Andrea delle Fratte.

2) Violazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 64, commi 4 ed 8 del decreto legislativo n. 59/2010; eccesso di potere sotto differenti profili, avendo l’Amministrazione, per non aver l’Amministrazione comunale tenuto in debita considerazione le osservazioni prodotte dalla ricorrente nel corso del contraddittorio procedimentale.

Sotto altro profilo asserisce di aver inoltrato a Roma Capitale la comunicazione di subentro alla

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