TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202301918

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202301918
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301918
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2023

N. 01918/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01872/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1872 del 2022, proposto dalla Moncada Energy Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Presidenza della Regione Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'accertamento

dell'intervenuta cessazione, a far data dal 31 dicembre 2015, della concessione demaniale marittima n. 135 del registro concessioni - anno 2010 e repertorio n. 2720/10 e per il conseguente annullamento, previa concessione delle più idonee misure cautelari, dell'atto dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento dell'ambiente (Struttura territoriale dell'Ambiente di Agrigento/Caltanissetta) prot. 80987 dell'8 novembre 2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e della Presidenza della Regione Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il dott. L G e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato e depositato il 19 novembre 2022, la Moncada Energy Group s.r.l. ha chiesto sia l’accertamento, a far data dal 31 dicembre 2015, dell’intervenuta cessazione della concessione demaniale marittima n. 135 del registro concessioni - anno 2010 e repertorio n. 2720/10, sia l’annullamento dell’atto dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento dell’ambiente (Struttura territoriale dell’Ambiente di Agrigento/Caltanissetta) n. 80987 dell’8 novembre 2022 con il quale la ricorrente è stata ingiunta al pagamento di n. 4 annualità successive alla data di scadenza della concessione (i.e. anni 2016, 2017, 2018 e 2019).

In fatto la ricorrente deduce che il 7 novembre 2008, giusta istanza inoltrata all’Assessorato resistente, ha chiesto la concessione marittima su uno spazio demaniale ubicato nel Comune di Porto Empedocle (AG), precisamente in località Pirandello - Caos (Foglio 25, particella 1763) ed esteso per 21.800 mq, per finalità industriale e produttiva.

L’Assessorato ha concesso l’area alla società per un periodo di sei annualità, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015, prevedendo espressamente nell’atto che: “Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione”.

In data 8 novembre 2022, la ditta ricorrente riceveva a mezzo PEC l’Ingiunzione qui gravata con la quale veniva diffidata al pagamento del “conguaglio canoni periodo compreso tra il 01.01.2010 e il 31.12.2017 e canoni dovuti per il periodo 2018-2019” .

Dopo una breve precisazione circa la sussistenza della giurisdizione del giudice adito sulla controversia in esame, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’impugnata ingiunzione con un’unica complessiva censura volta a contestare l’avvenuto rinnovo automatico della concessione demaniale, per la quale la ditta non aveva presentato alcuna domanda e quindi era venuta a naturale scadenza a far data dal 31 dicembre 2015. Né, a dire dell’istante, nel caso di specie potrebbe applicarsi il meccanismo di cui alla L. n. 221/2012 (conversione del D.L. n. 179/2012), secondo cui la validità delle concessioni demaniali marittime in atto è stata prorogata sino al 31 dicembre 2020, in quanto riferibile unicamente alle concessioni demaniali marittime con finalità ludico-ricreative esercitate da imprese turistico-balneari, così come definite ai sensi del comma 6 dell’art. 11 della L. n. 217/2011.

Inizialmente si sono costituite solo formalmente le amministrazioni intimate per il tramite dell’Avvocatura dello Stato di Palermo.

Con ordinanza n. 720 del 14 dicembre 2022, la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione degli atti gravati; “Considerato che la ricorrente non risulta avere formulato alcuna istanza di rinnovo della concessione demaniale scaduta il 31 dicembre 2015, da cui l’inesigibilità dei canoni non versati oltre quella data;
Considerato, altresì, che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile richiamato in ricorso, tenuto conto dell’ingente somma richiesta e, pertanto, di dover sospendere gli effetti dell’atto di ingiunzione gravato nella sola parte in cui onere la ricorrente di procedere al pagamento dei canoni per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019”
. Contestualmente sono stati anche richiesti documentati e motivati chiarimenti sui fatti di causa all’amministrazione resistente con l’avvertenza che “si trarranno argomenti di prova ex art. 64, comma 4, c.p.a. in caso di inottemperanza”.

Il 18 aprile 2023 la Difesa erariale ha depositato in giudizio una memoria nella quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso avversario in quanto il provvedimento impugnato non sarebbe altro che reiterazione di una precedente ingiunzione (la n. 77717 del 7 novembre 2017) che non è mai stata gravata innanzi al G.A., provvedimento ormai divenuto inoppugnabile.

All’udienza pubblica del 6 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio intende confermare la propria giurisdizione ai sensi della lett. b), comma 1, dell’art. 133 del D.lgs. n. 104/2010, atteso che la materia delle concessioni di beni pubblici è integralmente devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la sola eccezione per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Nella specie, il rapporto controverso non rientra tra quelli aventi ad oggetto una pretesa creditoria in senso stretto, in quanto nell’odierno giudizio viene essenzialmente contestato il fondamento giuridico sul quale si fonda la pretesa e cioè il rinnovo automatico della concessione, senza una previa istanza di parte.

2. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione sollevata dalla Difesa erariale per asserita inammissibilità del ricorso introduttivo proposto avverso l’ingiunzione del 2022 in quanto, secondo gli assunti avversari, esisterebbe una precedente ingiunzione (la n. 77717 del 7 novembre 2017) non gravata innanzi a questo Giudice.

Oltre alla circostanza che la citata ingiunzione non è stata depositata in atti dall’amministrazione (nonostante l’avvertenza contenuta nell’ordinanza cautelare n. 720/22 che si trarranno argomenti di prova ex art. 64, comma 4, c.p.a. in caso di inottemperanza alla richiesta istruttoria), né è stata allegata all’ingiunzione dell’8 novembre 2022 per relationem , non può non evidenziarsi come tale ingiunzione sia comunque datata 7 novembre 2017 e, per tale ragione, non può essere ritenuto il provvedimento qui gravato atto meramente confermativo della precedente (non allegata) ingiunzione del 2017, in quanto l’Amministrazione resistente nel 2017 non avrebbe potuto validamente ingiungere il pagamento dei canoni afferenti alle annualità 2017, 2018 e 2019, presenti invece nell’ingiunzione del 2022, trattandosi all’evidenza di annualità, a quella data, non ancora concluse (il 2017) o non ancora iniziate (il 2018 ed il 2019).

L’eccezione deve essere quindi respinta, oltre che per mancanza di prova, anche perché infondata.

3. Nel merito il ricorso è fondato per quanto già evidenziato in sede cautelare.

In primo luogo, non può che farsi riferimento al dato testuale della concessione succitata la cui scadenza era prevista il 31 dicembre 2015, “salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione”.

Dal tenore letterale della concessione risulta pacifico che un eventuale rinnovo della stessa sarebbe potuto avvenire solo attraverso la presentazione di una nuova istanza della ditta concessionaria. La ricorrente afferma di non averla mai presentata mentre l’amministrazione nulla ha chiarito in proposito, limitandosi a chiedere l’inammissibilità del giudizio per mancata impugnazione dell’ingiunzione n. 77717 del 7 novembre 2017.

Tutto ciò premesso, deve ritenersi che gli effetti della concessione, ivi compresa l’obbligazione di pagamento del canone, fossero definitivamente cessati dal 1° gennaio 2016.

Come osservato dalla ricorrente, poi, nemmeno è possibile ritenere applicabile la disciplina speciale di cui alla L. n. 221/2012 riferita alle sole concessioni demaniali marittime con finalità ludico-ricreative esercitate da imprese turistico-balneari, se si considera la destinazione prettamente industriale alla quale era asservita la concessione oggetto d’indagine rilasciata dall’Assessorato “allo scopo di utilizzare dei silos per lo stoccaggio di olio vegetale di mq. 382, un capannone di mq. 132 e la restante area asservita di mq. 21.286 […]” ).

4. Per le ragioni esposte, il ricorso merita accoglimento da cui l’annullamento dell’atto ingiuntivo impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate come da dispositivo.

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