TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2011-02-07, n. 201101164

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2011-02-07, n. 201101164
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201101164
Data del deposito : 7 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12028/2003 REG.RIC.

N. 01164/2011 REG.PROV.COLL.

N. 12028/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 12028 del 2003, proposto da:
Ospedale Israelitico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Troiano, Alberto Fantini e Valeria Mascello, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori, sito in Roma, via Principessa Clotilde, n. 7;



contro

Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rosalda Rocchi, domiciliato in Roma, Via Tempio di Giove, n. 21;



nei confronti di

TI AF CO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Como, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via G. Antonelli, n. 49;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;
Strutture e Sistemi di Impresa S.r.l., n.c.g.;



per l’annullamento:

- della determinazione dirigenziale n. 787 del 23 luglio 2003 con la quale il Comune di Roma ha attribuito l’attestato di “negozio storico” all’esercizio commerciale denominato “TI AF CO” di cui è titolare la società TI Caffe CO S.r.l., così inserendolo nell’Albo delle Aziende Artigiane e Commerciali istituito con Deliberazione di G.C. n. 2821/1997, ed ha pertanto deciso di tutelare, ai sensi della Deliberazione di C.C. n. 139/1997, “ la vocazione merceologica determinatasi storicamente affinché in esso sia mantenuta la medesima tipologia commerciale ”;

- del parere favorevole della Commissione comunale del 15 aprile 2003 rispetto all’attribuzione dell’attestato di negozio storico;

- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 2821 dell’11 luglio 1997, con la quale è stato istituito l’Albo delle Aziende Artigiane e Commerciali;

- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 21 luglio 1997, con la quale è stato adottato il regime giuridico dei negozi storici;

- del Decreto Ministeriale del 27 luglio 1953, con il quale il AF CO è stato dichiarato bene di interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 1089/1939, qualora dovesse essere interpretato nel senso che attribuisce tutela anche all’attività commerciale svoltasi nell’immobile vincolato;

- di ogni altro atto presupposto non conosciuto o conseguente che non sia stato notificato o altrimenti conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’TI AF CO S.r.l.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2010 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.



FATTO

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, il ricorrente, proprietario dell’immobile sito in Roma, via Condotti nn. 85-86, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 787 del 23 luglio 2003, con la quale il Comune di Roma ha attribuito l’attestato di “negozio storico” all’esercizio commerciale denominato “TI AF CO”, gestito nel predetto locale e nella titolarità della società TI Caffe CO S.r.l., così inserendolo nell’Albo delle Aziende Artigiane e Commerciali istituito con Deliberazione di Giunta comunale n. 2821/1997, ed ha pertanto deciso di tutelare, ai sensi della Deliberazione di Consiglio comunale n. 139/1997, “ la vocazione merceologica determinatasi storicamente affinché in esso sia mantenuta la medesima tipologia commerciale” .

Ha, altresì, impugnato il parere favorevole della Commissione comunale del 15 aprile 2003 rispetto all’attribuzione dell’attestato di negozio storico, la Deliberazione della Giunta comunale n. 2821 del 11 luglio 1997, con la quale è stato istituito l’Albo delle Aziende Artigiane e Commerciali, la Deliberazione del Consiglio comunale n. 139 del 21 luglio 1997, con la quale è stato adottato il regime giuridico dei negozi storici, il Decreto Ministeriale del 27 luglio 1953, con il quale il AF CO è stato dichiarato bene di interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 1089/1939.

Il ricorrente ha dedotto che, in data 4 febbraio 2003, la TI AF CO S.r.l., attuale gestore dell’esercizio commerciale sito in via Condotti nn. 85-86, senza richiedere il consenso della proprietà, ha inoltrato istanza al Comune di Roma per l’inserimento dell’esercizio medesimo nell’Albo delle Imprese Commerciali ed Artigiane tutelate, così da beneficiare delle agevolazioni fiscali e degli interventi finanziari di sostegno previsti dalla Amministrazione comunale. L’Amministrazione, dopo aver comunicato al ricorrente di aver avviato il procedimento amministrativo per l’inserimento del locale nell’Albo suddetto, con determinazione dirigenziale n. 787 del 23 luglio 2003 ha attribuito l’attestato di “negozio storico” all’esercizio di bar denominato “TI AF CO”.

Il ricorrente ha ulteriormente dedotto che la determinazione dirigenziale n. 787 del 23 luglio 2003, oltre a riconoscere all’attuale gestore il diritto di beneficiare di misure di sostegno economico-finanziarie, ha illegittimamente apposto un vincolo ulteriore e di natura diversa rispetto a quello scaturente dal Decreto Ministeriale 23 luglio 1953. Ed invero, a suo avviso, con il citato Decreto Ministeriale è stato attribuita la qualifica di bene culturale al solo immobile ove è collocato il AF CO, al fine di garantirne la conservazione e la tutela, mentre con la determinazione dirigenziale impugnata il predetto vincolo è stato esteso anche alla destinazione commerciale, rendendola immodificabile.

2. A sostegno del gravame, ha articolato le seguenti doglianze: 1) Illegittimità della Determinazione dirigenziale n. 787/2003 e della Delibera n. 139/1997 per violazione del D.Lgs. n. 490/1999; violazione degli artt. 2, 3, 4 del D.Lgs. n. 490/1999 e del principio di legalità e tipicità dei beni culturali; violazione degli artt. 5 ss. sulla procedura pubblica di individuazione dei beni culturali; violazione del D.Lgs. n. 490/1999 e delle norme predisposte a tutela dei beni culturali; illegittimità eventuale del D.M. del 1953; 2) Illegittimità della Determinazione dirigenziale n. 787/2003 e della Delibera C.C. n. 139/1997 per incompetenza del Comune; violazione dell’art. 117 Cost. e degli artt. 152 ss., D.Lgs. n. 112/1998 sul riparto di competenze

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