TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 2023-07-18, n. 202312096

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 2023-07-18, n. 202312096
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312096
Data del deposito : 18 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2023

N. 12096/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06118/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 72 bis cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6118 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Interministeriale, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

ovvero per la disapplicazione nei limiti dell'interesse del ricorrente

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze Ufficio V - Cittadinanza) avente ad oggetto il «nulla osta al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 17-bis e 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dalla legge 8 marzo 2006 n. 124 Richiedente: IC AR, nato a [...]

(Croazia) il 26.06.1966» comunicato all'interessato a mezzo di comunicazione del 13/02/2023 (prot. 416, posizione A10/2021) della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia di Zagabria.

- del parere contrario espresso dalla “Commissione interministeriale incaricata di fornire il preventivo avviso in ordine all'effettiva sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti contemplati dal sopracitato art. 17-bis” (atto non conosciuto, se non per essere citato all'interno del sopra enunciato provvedimento ministeriale)

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 72 bis cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame si impugnano la nota prot. n. -OMISSIS- (priva di data) del Ministero dell'Interno -Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze Ufficio V – Cittadinanza – indirizzata all’Ambasciata d’Italia a Zagabria - avente ad oggetto il «nulla osta al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 17-bis e 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dalla legge 8 marzo 2006 n. 124 -, con cui l’Amministrazione comunica l’esito negativo dell’accertamento dei requisiti da parte della Commissione interministeriale – istituita con CM k10.1 del 22.5.2006 - nonché la nota di della predetta Ambasciata del 13.2.2023 con cui veniva data comunicazione all’interessato del diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 124/2006.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che resiste solo formalmente.

Alla camera di consiglio del 13.6.2023, fissata ai sensi dell’art. 72 bis, è stato dato preavviso alle parti dell’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Nonostante la vesta impugnatoria, in realtà, in sostanza, la parte ricorrente agisce in giudizio per far accertare il diritto all’acquisto della cittadinanza, invocando a fondamento della sua pretesa l’art. 17-bis, comma 1, lett. b) della legge n. 91/1922, in quanto asseritamente discendente dal Sig. CO NI (poi OV DI), avente perso la nazionalità italiana per effetto del Trattato di OS a seguito della cessione del territorio alla Repubblica Jugoslava, poi riacquistata nel 1994 con dichiarazione all’Ambasciata di Zagabria ai sensi dell’art. 17 legge 91/1992.

Gli artt. 17-bis e 17-ter della legge 5 febbraio 1992 n. 91, introdotti dalla legge 8 marzo 2006 n. 124, riconoscono il diritto alla cittadinanza italiana ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di OS del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e

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