TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-09-29, n. 202300863
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2023
N. 00863/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01664/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2022, proposto da
S P, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati A V e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'Interno, Questura di Pistoia, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
- Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
:
Snaitech s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. nr. 27/2022-01 Cat. 11/E P.A.S.I. del Questore della Provincia di Pistoia, del 10 ottobre 2022 (notificato in data 11 ottobre 2022), recante diniego di autorizzazione ex art. 88 TULPS per svolgere attività di raccolta scommesse presso la sede della ditta del ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il dott. A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che è impugnato il provvedimento del 10.10.2022 (notificato in data 11.10.2022), con cui la Questura di Pistoia ha respinto la domanda di rilascio di autorizzazione, ex art. 88 TULPS, per attività di raccolta scommesse, a fronte dell’istanza in tal senso presentata da parte ricorrente in data 12.07.2022 a seguito della stipula di contratto con il nuovo concessionario Snaitech s.p.a., contratto sottoscritto dopo il recesso unilaterale esercitato, con nota del 22.4.2022 e con effetto a 60 giorni da tale comunicazione, dal precedente concessionario Lottomatica sulla base di scelte aziendali del recedente e, quindi, indipendenti dalla volontà di parte ricorrente (v. doc. 3 produzione ricorrente).
2) Premesso ancora che nel provvedimento impugnato (doc. 10 produzione ricorrente) la Questura evidenzia quanto segue:
- a) “ l’istanza presentata [da parte ricorrente] è da considerarsi una nuova apertura poiché il precedente concessionario per cui in passato [parte ricorrente] aveva raccolto scommesse, ovvero la Lottomatica Scommesse S.p.a., in data 22.04.2022 ha recesso il suo contratto (…) e il nuovo contratto è stato stipulato in data 22.06.2022 con un altro concessionario, ossia la Snaitech S.p.a .”;
- b) “ la stipula di un contratto con altro concessionario non può essere ritenuta un mero rinnovo o subentro poiché è atto nuovo per cui la nuova istanza presentata [da parte ricorrente] prevede il rilascio di una licenza di P.S., per nuova attività di raccolta scommesse che permette, tra l’altro, anche l’istallazione di nuovi apparecchi AWP ”;
- c) con nota prot. 661 del 01.09.2022 la Polizia Municipale del Comune di Pistoia ha indicato i luoghi cd. “sensibili” – ex art. 4 della L.R. Toscana n. 57/2013, come introdotto da ultimo dalla L.R. Toscana n. 4/2018, dettato per le nuove aperture/installazioni – che sono presenti nel raggio di 500 m. e cioè lo stadio comunale “Melani”, l’ufficio postale con servizio bancomat (240 m.), la scuola primaria “Renato Fucini” (147 m.) e la Chiesa di San Michele Arcangelo (195 m.);
- d) dalle memorie difensive svolte in sede di contraddittorio endoprocedimentale non sarebbero “ emersi elementi tali che possano far propendere per un diverso apprezzamento della posizione dell’interessato in quanto basate sulla lettura parziale della circolare del Ministero dell’Interno 557/PAS/U/007081/12001 ”;
- e) l’art. 4 L.R. n. 57/2013 prevede, per le nuove installazioni, la necessità del rispetto della distanza di 500 m. dai luoghi “sensibili” (distanza che nel caso di specie è inferiore);
- f) la richiesta di parte ricorrente è da considerarsi come nuova installazione, in quanto l’art. 4, comma 5, lett. “a”, L.R. Toscana n. 57/2013, stabilisce in maniera esplicita che è da considerarsi nuova installazione “la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere ”;
- g) “ di fatto non c’è stata neanche continuità nell’attività (…) poiché la stessa è cessata in data 22.04.2022 (…) e il nuovo contratto è stato stipulato in data 22.06.2022 ”.
3) Premesso inoltre che:
- a) ha spiegato intervento ad adiuvandum Snaitech s.p.a.;
- b) all’udienza pubblica del 21 settembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
4) Ritenuto che sia fondato il primo motivo di ricorso, proposto in via principale rispetto alla seconda censura (con la quale è stata prospettata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 5, lett. “a”, L.R. Toscana n. 57/2013 ove questo fosse stato ritenuto ostativo all’annullamento dell’atto impugnato), per le ragioni che seguono:
- a) la vicenda in esame scaturisce dal recesso unilaterale di Lottomatica, al quale ha fatto seguito il nuovo contratto con Snaitech s.p.a.;
- b) il recesso unilaterale è ben diverso dalla rescissione e dalla risoluzione del contratto, che sono le due uniche ipotesi contemplate dal comma 5, lett. “a” dell’art. 4 L.R. Toscana n. 57/2013 ai fini dell’equiparazione della stipula di un nuovo contratto a una nuova installazione;
- c) è altresì errato il segmento motivazionale secondo cui “ non c’è stata neanche continuità nell’attività (…) poiché la stessa è cessata in data 22.04.2022 (…) e il nuovo contratto è stato stipulato in data 22.06.2022”, considerato che il recesso di Lottomatica del 22.4.22 avrebbe avuto effetto al 60entismo giorno da quella data, quindi a partire dal 21 giugno 2022, giorno dopo il quale decorreva, il 22 giugno 2022, il nuovo contratto con Snaitech s.p.a.;
- d) da ultimo, non risulta che la P.A. abbia appurato che, per effetto del nuovo contratto, vi sia stato un aumento quantitativo o qualitativo dell’offerta di gioco sul territorio.
5) Ritenuto quindi di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di annullare il provvedimento impugnato.
6) Ritenuto di compensare le spese di lite tra tutte le parti, considerata la peculiarità delle questioni esaminate.