TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-12-23, n. 202404223
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Testo completo
Pubblicato il 23/12/2024
N. 04223/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciana Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e la Questura -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, domiciliata in AN, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
1. della nota Cat.-OMISSIS-, notificata in pari data per il tramite della Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di -OMISSIS-, con la quale la Questura di -OMISSIS- ha comunicato il preavviso di diniego in relazione alla richiesta di rilascio del porto d''armi per il tiro a volo;
2. della nota prot. n.-OMISSIS-, nella parte in cui è stata parzialmente evasa l''istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente il -OMISSIS-;
3. delle note Cat. -OMISSIS-;
4. della nota -OMISSIS- con la quale è stata respinta l''istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo;
5. di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza presentata il -OMISSIS-, il ricorrente chiedeva il rilascio della licenza di porto d’armi per uso sportivo.
Con nota Cat.-OMISSIS-, la Questura di -OMISSIS- comunicava il preavviso di diniego in relazione alla richiesta ritenendo sussistenti i seguenti motivi ostativi:
“ A suo carico risulta la condanna emessa il -OMISSIS-, a mesi 4e giorni 5 di reclusione, per i reati di porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale; la riabilitazione concessa dal tribunale di sorveglianza di -OMISSIS-, non equivale ad una soluzione ed infatti non rimuove la condotta delittuosa ed il fatto storico accertato.
Peraltro, dalle informazioni trasmesse dal Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, emergono passate vicende giudiziarie che comunque mettono in luce comportamenti non conformi alla buona condotta da parte dell’istante.
Dalla consultazione degli atti di questo ufficio, risultano a carico della S. V. numerose frequentazioni, avvenute sia prima che dopo l’intervenuta riabilitazione, con soggetti gravati da pregiudizi e precedenti di polizia per reati, contro il patrimonio, la persona ed in materia di sostanze stupefacenti ”.
Con istanza di accesso del -OMISSIS-, il ricorrente chiedeva il rilascio degli atti relativi all’istruttoria compiuta, comprese tutte le informazioni trasmesse dal Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- e quelle inerenti le asserite frequentazioni con soggetti controindicati.
La Questura di -OMISSIS- trasmetteva, oltre alla copia della domanda di rilascio del titolo, i seguenti atti:
- la nota del -OMISSIS-, recante l’esito della consultazione allo SDI interforze, con indicazione di 5 controlli intercorsi tra il 20 luglio 2012 e il 9 luglio 2021 con soggetti controindicati le cui generalità, unitamente al luogo del controllo e alla natura dei “precedenti di polizia” erano stati “omissati”;
- la nota Cat. -OMISSIS- con la quale il commissariato di Nicosia aveva espresso parere contrario al rilascio del titolo in quanto l’intervenuta riabilitazione “ non può condurre automaticamente al rilascio del titolo di polizia richiesto, poiché le numerose segnalazioni presenti al CED Interforze, alcune successive l’intervenuta riabilitazione, nonché le informazioni trasmesse dal comando stazione dell’arma dei carabinieri di -OMISSIS- nelle frequentazioni con soggetti che annoverano gravi precedenti di polizia, mettono in luce un comportamento soggettivo incline a delinquere e non conforme alla buona condotta ”.
In data-OMISSIS-, il ricorrente reiterava l’istanza di accesso agli atti e formulava richiesta di riesame del preavviso di diniego.
Con provvedimento di -OMISSIS-, il Questore di -OMISSIS- - previo richiamo agli atti dell’istruttoria - respingeva l’istanza poiché “sebbene … sia stata concessa la riabilitazione per la condanna sopra menzionata, ciò non equivale ad una soluzione ed infatti non rimuove la condotta delittuosa ed il fatto storico accertato; … Alla luce dei fatti illustrati ed in base ad una complessiva valutazione che tiene conto, anche, delle accertate numerose frequentazioni con persone controindicate… Il richiedente non riunisce requisiti soggettivi previsti dalla legge per poter apportare e/o detenere armi e munizioni (…)”.
2. Con il ricorso in esame, notificato il 19 maggio 2022, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego deducendo, con un unico motivo, censure di difetto di motivazione, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, ingiustizia ed illogicità, travisamento, difetto di istruttoria.
Parte ricorrente contesta l’omesso adeguato approfondimento sulla sua condotta di vita e sulla sua attività professionale rappresentando di essere titolare di un’azienda agricola a -OMISSIS-.
Lamenta che l’amministrazione abbia immotivatamente applicato “un automatismo escluso dalla intervenuta riabilitazione”, ignorando il contenuto dell’ordinanza del Tribunale di -OMISSIS-.
Ritiene, inoltre, che la motivazione del provvedimento sia fondata su elementi ostativi, in parte non dimostrati, laddove riferisce di “passate vicende giudiziarie che comunque mettono in luce i comportamenti non conformi alla buona condotta da parte dell’istante” e richiama frequentazioni basate su elementi non conoscibili né documentati.
3. Il 15 febbraio 2024 il Ministero dell’Interno, già costituito con atto di mera forma, ha depositato gli atti del procedimento.
4. Con ordinanza n. 1246/2024 il Collegio ha ordinato alla Questura di