TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-11-10, n. 202102487

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-11-10, n. 202102487
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202102487
Data del deposito : 10 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2021

N. 02487/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00038/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 38 del 2019, proposto da
-O-, rappresentati e difesi dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Comando Regionale della Guardia di Finanza della Lombardia, Comando Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo della Lombardia della Guardia di Finanza, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- delle determinazioni del Comando Regionale della Lombardia, notificate ai rispettivi destinatari in data 15 ottobre 2018, con le quali sono state rigettate le istanze dagli stessi formulate per la corresponsione della indennità di trasferimento, prevista dall’art. 1 della L. 29/03/2001 n. 86, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, dal sorgere del diritto sino all’effettivo soddisfo, con la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) Riferiscono i ricorrenti di essere stati tutti in servizio presso la Stazione navale -O- della Guardia di Finanza, sita in -O- (frazione del Comune di -O-), soppressa con provvedimento del 12 gennaio 2018 del Comando regionale Lombardia della Guardia di Finanza.

Da ciò, per un verso, il loro trasferimento “ d’autorità ”, con provvedimento del 29/03/2018 del Comandante regionale Lombardia, dalla Stazione navale soppressa ad altra con sede in -O-; e, per altro verso, la domanda da parte dei medesimi ricorrenti avente ad oggetto la corresponsione delle indennità previste dalla normativa vigente in materia di trasferimento d’autorità (in ragione del particolare disagio arrecato a ciascuno di essi dal trasferimento stesso).

2) Sennonché, con provvedimenti notificati ai rispettivi destinatari il 15 ottobre 2018, l’intimata Amministrazione ha denegato le indennità, come sopra richieste, sulla base della motivazione, uguale per tutti i richiedenti, con cui ha: (i) dapprima, richiamato la nota nr. 119908, datata 19/4/2018, con cui il Comando Generale – I Reparto – Ufficio Contenzioso del Personale « ha fornito una precisazione in merito alla locuzione “sede di servizio limitrofa” che, suffragata da nr.2 Sentenze del TAR Venezia, la nr 362/20117 e la nr. 363/2017, la ritiene circoscrizione territoriale di competenza delle sedi di servizio e non il mero Comune dove è allocato l’Ufficio »; (ii) indi, ripreso la circolare 240000/310 (edizione 2013) del Comando Generale I Reparto- Ufficio Coordinamento, ove ha definito « la circoscrizione di servizio come parte del territorio, dello spazio aereo e acqueo nel cui ambito i reparti svolgono i compiti istituzionali loro attribuiti e sono compresi nella circoscrizione dei reparti operativi a competenza generale i comuni, le frazioni o le località sedi di reparti che non hanno circoscrizione territoriale, ovvero che esplicano esclusivamente servizi stanziali »; (iii) a seguire, rammentato che « la Stazione Navale -O- non ha competenza operativa su alcun comune e che la stessa è ricompresa nella circoscrizione dei reparti operativi di competenza generale e che i comuni della circoscrizione di servizio della Compagnia di -O- (competente sul Comune di -O-, sede della soppressa Stazione Navale -O-) e del Gruppo di -O- (competente sul Comune di -O-, sede della istituendo Stazione Navale di -O-) risultano essere confinanti ».

3) Contro le suddette determinazioni sono insorti gli istanti, con ricorso collettivo notificato il 13.12.2018 e depositato il successivo 10.01.2019, con cui ne hanno chiesto l’annullamento, sulla base di un unico motivo.

3.1) Con esso hanno dedotto la violazione dell’art. 1 della legge 29/3/2001 n. 86 [cosi come modificato, con l’introduzione del comma 1 bis, dalla legge n. 228 del 2012 (art.1 comma 163), per errata interpretazione ed applicazione], nonché, l’eccesso di potere per erronea

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