TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-11-10, n. 202102487

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-11-10, n. 202102487
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202102487
Data del deposito : 10 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2021

N. 02487/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00038/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 38 del 2019, proposto da
-O-, rappresentati e difesi dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Comando Regionale della Guardia di Finanza della Lombardia, Comando Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo della Lombardia della Guardia di Finanza, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- delle determinazioni del Comando Regionale della Lombardia, notificate ai rispettivi destinatari in data 15 ottobre 2018, con le quali sono state rigettate le istanze dagli stessi formulate per la corresponsione della indennità di trasferimento, prevista dall’art. 1 della L. 29/03/2001 n. 86, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, dal sorgere del diritto sino all’effettivo soddisfo, con la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Riferiscono i ricorrenti di essere stati tutti in servizio presso la Stazione navale -O- della Guardia di Finanza, sita in -O- (frazione del Comune di -O-), soppressa con provvedimento del 12 gennaio 2018 del Comando regionale Lombardia della Guardia di Finanza.

Da ciò, per un verso, il loro trasferimento “ d’autorità ”, con provvedimento del 29/03/2018 del Comandante regionale Lombardia, dalla Stazione navale soppressa ad altra con sede in -O-;
e, per altro verso, la domanda da parte dei medesimi ricorrenti avente ad oggetto la corresponsione delle indennità previste dalla normativa vigente in materia di trasferimento d’autorità (in ragione del particolare disagio arrecato a ciascuno di essi dal trasferimento stesso).

2) Sennonché, con provvedimenti notificati ai rispettivi destinatari il 15 ottobre 2018, l’intimata Amministrazione ha denegato le indennità, come sopra richieste, sulla base della motivazione, uguale per tutti i richiedenti, con cui ha: (i) dapprima, richiamato la nota nr. 119908, datata 19/4/2018, con cui il Comando Generale – I Reparto – Ufficio Contenzioso del Personale « ha fornito una precisazione in merito alla locuzione “sede di servizio limitrofa” che, suffragata da nr.2 Sentenze del TAR Venezia, la nr 362/20117 e la nr. 363/2017, la ritiene circoscrizione territoriale di competenza delle sedi di servizio e non il mero Comune dove è allocato l’Ufficio »;
(ii) indi, ripreso la circolare 240000/310 (edizione 2013) del Comando Generale I Reparto- Ufficio Coordinamento, ove ha definito « la circoscrizione di servizio come parte del territorio, dello spazio aereo e acqueo nel cui ambito i reparti svolgono i compiti istituzionali loro attribuiti e sono compresi nella circoscrizione dei reparti operativi a competenza generale i comuni, le frazioni o le località sedi di reparti che non hanno circoscrizione territoriale, ovvero che esplicano esclusivamente servizi stanziali »;
(iii) a seguire, rammentato che « la Stazione Navale -O- non ha competenza operativa su alcun comune e che la stessa è ricompresa nella circoscrizione dei reparti operativi di competenza generale e che i comuni della circoscrizione di servizio della Compagnia di -O- (competente sul Comune di -O-, sede della soppressa Stazione Navale -O-) e del Gruppo di -O- (competente sul Comune di -O-, sede della istituendo Stazione Navale di -O-) risultano essere confinanti ».

3) Contro le suddette determinazioni sono insorti gli istanti, con ricorso collettivo notificato il 13.12.2018 e depositato il successivo 10.01.2019, con cui ne hanno chiesto l’annullamento, sulla base di un unico motivo.

3.1) Con esso hanno dedotto la violazione dell’art. 1 della legge 29/3/2001 n. 86 [cosi come modificato, con l’introduzione del comma 1 bis, dalla legge n. 228 del 2012 (art.1 comma 163), per errata interpretazione ed applicazione], nonché, l’eccesso di potere per erronea motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

Ciò, poiché la motivazione del diniego poggerebbe su una interpretazione della locuzione “ sede di servizio limitrofa ”, di cui al citato comma 1 bis, secondo cui la valutazione della contiguità andrebbe fatta tenendo conto della circoscrizione di competenza delle sedi di servizio anziché del Comune di ubicazione dell’Ufficio, che non troverebbe alcun valido appiglio né nella norma di riferimento né nella prevalente giurisprudenza (essendo state riformate in appello le sentenze richiamate in motivazione dall’Amministrazione).

Al riguardo, la difesa dei ricorrenti ha anche chiarito come, nella specie, sarebbe incontestato sia, che i ricorrenti sarebbero stati assoggettati al trasferimento d’autorità, da -O- a -O-, sia che i predetti comuni non sarebbero confinanti e neppure limitrofi, distando fra loro oltre dieci chilometri [essendo il tragitto stradale più breve pari a 35 chilometri (come verificabile, ad esempio, sul sito www.viamichelin.it/web/itinerari o su altri siti similari)].

4) Si è costituito il Ministero intimato.

5) In vista dell’udienza di merito il patrocinio dei ricorrenti ha richiamato la giurisprudenza più recente, sempre favorevole alla propria tesi.

6) L’Avvocatura erariale ha replicato richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, del 05/05/2021, n.3499, che avrebbe ribadito come l’indennità di trasferimento sia subordinata alla verifica cumulativa di quattro presupposti, ovvero: (i) che il trasferimento sia “ d’autorità ”, (ii) che la distanza tra la sede di origine e quella di nuova destinazione sia oltre i 10 chilometri, (iii) che si tratti di comune diverso da quello in cui era ubicata la vecchia sede di servizio, (iv) e non limitrofo.

6.1) Indi, la stessa Avvocatura ha segnalato come la resistente abbia correttamente qualificato il trasferimento come ufficioso, precisando, altresì, ai fini del diniego, la carenza del requisito della non contiguità geografica tra i due comuni, al di là delle evidenti ripercussioni favorevoli alla posizione dei ricorrenti, che avrebbero ottenuto un riavvicinamento rispetto alla precedente sede di servizio con riduzione delle spese di trasporto.

7) All’udienza pubblica del 19 ottobre 2021, presenti gli avvocati M M per la parte ricorrente e R M per l'Avvocatura dello Stato, la causa è stata trattenuta in decisione.

8) Il Collegio ritiene utile tratteggiare, in premessa, il quadro normativo di riferimento inerente la cd. indennità di trasferimento.

8.1) Ai sensi dell’art. 1 della L. 29/03/2001, n. 86, comma 1 (come modificato prima dall'art. 14-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, aggiunto dalla relativa legge di conversione, poi, dal comma 10 dell'art. 10 D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 248):

« Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (…) trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi ».

A seguire, il comma 1-bis (aggiunto dal comma 163 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012), ha previsto che:

« L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni ».

8.2) Stando al più recente e prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso dal Collegio, i presupposti necessari e sufficienti ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferimento sono costituiti esclusivamente dal trasferimento d'ufficio ad una sede distante oltre 10 km dalla precedente e dalla ubicazione della nuova sede in un comune diverso, non limitrofo (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 29.1.2016, n. 1;
id., sezione IV, 7.12.2016, n.5163, id., sezione IV, 6.12.2016 n. 5129;
id., sezione III, 7.10.2020, n. 5942;
id., 02.02.2021, n. 951;
T.A.R. Sicilia, Catania, III, 11.10.2021, n. 3068, id., 10.06.2021, n. 1900, id., 27.01.2021, n. 232, id., 23.10.2020, n. 2749).

La portata generale della norma, il suo chiaro disposto normativo e la ratio perseguita non ammettono eccezioni e, neppure, una interpretazione che, rimettendo la concreta applicazione della previsione alla nozione di “ sede di servizio ” adottata dalle diverse amministrazioni, potrebbe comportare una ingiustificata e, quindi, indebita disparità di trattamento fra i lavoratori interessati [cfr. Cons. Stato, III, 07.10.2020, n. 5942, per cui la disposizione in esame: « pone una norma di tutela economica per tutti i lavoratori pubblici di corpi gerarchici con organizzazione territoriale diffusa, qualora ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico d’istituto vengano trasferiti d’ufficio ad una sede di lavoro situata in un comune diverso e distante più di 10 chilometri dalla sede precedente, del tutto indipendentemente dalla struttura organizzativa del corpo di appartenenza e, quindi, dalla definizione del rapporto burocratico fra le due sedi di lavoro interessate (di superiorità gerarchica, di equiparazione per ambiti territoriali ovvero, come nella fattispecie considerata, di articolazione funzionale nell’ambito di un unico livello organizzativo provinciale) »].

9) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, si ricava la fondatezza del motivo in precedenza riportato, laddove deduce la violazione dell’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, perpetrata da parte dell’Amministrazione con l’interpretazione della suindicata disposizione posta a base degli impugnati dinieghi.

A ben vedere, l’espressione “ sede di servizio limitrofa ” (di cui al comma 1 bis, del citato art. 1) non può essere intesa come riferita alla circoscrizione territoriale di competenza delle sedi di servizio, così come propugnato da parte resistente (anziché al Comune dove è allocato l’Ufficio), contrastando detta interpretazione con la ratio della norma in argomento, incompatibile con una soluzione che, come già detto, ne rimetta la concreta applicazione alle diverse Amministrazioni, prestandosi così a provocare una irragionevole differenziazione nell’ambito dei trasferimenti d’autorità, disciplinati dal comma 1 dell’art. 1 citato (cfr. Cons. Stato, IV, 17.07.2018, nn. 4344 e 4354, di riforma, rispettivamente, delle sentenze T.A.R. Veneto 12.04.2017, n. 362, e 13.04.2017, n. 363, richiamate dall’Amministrazione nella motivazione dei provvedimenti impugnati).

Si tratta, giova ribadire, di una norma di tutela, sul piano economico, per tutti i lavoratori pubblici di corpi gerarchici con organizzazione territoriale diffusa, qualora - ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico d'istituto - vengano trasferiti d'ufficio ad una sede di lavoro situata in un comune diverso e distante più di 10 chilometri dalla sede precedente, del tutto indipendentemente dalla struttura organizzativa del corpo di appartenenza e, quindi, dalla definizione del rapporto burocratico fra le due sedi di lavoro interessate [su cui, invece, si sofferma la motivazione dei contestati dinieghi, sopra riportata, al punto 2, specie sub lett. (iii)].

Ne discende che, nella specie, ove si tratta di due Uffici, quello soppresso e quello di destinazione, rispettivamente ubicati nel Comune di -O- e nel Comune di -O-, comuni tra di loro non confinanti e distanti oltre 10 chilometri, secondo quanto allegato e documentato da parte ricorrente e non specificamente contestato da parte resistente, sussistono i presupposti richiesti per l’applicazione del beneficio invocato dai ricorrenti.

Risulta, invero, del tutto indimostrato quanto genericamente allegato in replica, da parte resistente, a proposito di un, non meglio specificato “ riavvicinamento di distanza rispetto alla precedente sede di servizio e riduzione di spese di trasporto oltreché (…) innegabile miglioramento nella proiezione esistenziale della propria posizione individuale e lavorativa ».

10) In definitiva, assorbiti i profili non scrutinati, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento delle determinazioni gravate e condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle richieste indennità di trasferimento, da calcolare con riferimento al giorno in cui i trasferimenti hanno avuto esecuzione.

10.1) La somma così determinata ha natura indennitaria, integrando un debito di valuta e, pertanto, in relazione ad essa non spetta la rivalutazione (anche perché i ricorrenti non hanno dimostrato neppure a livello indiziario che un pagamento tempestivo avrebbe evitato o ridotto gli effetti derivanti dall'inflazione);
sulla somma in questione devono essere, invece, calcolati gli interessi al saggio legale, dalla data di maturazione del credito, ossia dal momento in cui è divenuto efficace il trasferimento e sino all’effettivo pagamento (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, sentenza 22.01.2015, n. 267).

11) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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