TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-02-01, n. 202201184

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-02-01, n. 202201184
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201184
Data del deposito : 1 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2022

N. 01184/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12310/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12310 del 2016, proposto da Soc Turistica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M S, P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota di Roma Capitale, Municipio X, prot. n. 87882 dell’11/08/2016 con la quale veniva richiesto il pagamento del “canone demaniale marittimo per l’anno 2016-Stabilimento Balneare denominato la Rotonda, sito in Roma, Piazzale C. Colombo n. 25, cap. 00122. Concessione Demaniale Marittima per Atto Formale n.6 del 23.12.2003”, e di ogni altro atto e/o provvedimento conseguenziale e successivo ad esso strettamente connesso;

nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Turistica s.r.l. è titolare della concessione demaniale marittima n. 6 del 23 dicembre 2003 (e successiva licenza di sub-ingresso n. 62 del 21 febbraio 2007) in virtù della quale è autorizzata all’occupazione per la durata di anni 20 (venti), a decorrere dalla data di registrazione, una zona demaniale marittima sita in Ostia Lido (Roma), Piazzale Cristoforo Colombo n. 25, di mq. 9.537,00 allo scopo di mantenervi uno stabilimento balneare denominato “La Rotonda”.

In relazione all’annualità 2010-2015, la ricorrente ha corrisposto in favore di Roma Capitale complessivi 78.553,36 euro a titolo di pagamento del canone concessorio ed ha regolarmente versato la relativa imposta regionale.

L’arenile occupato da Turistica risulta da molti anni oggetto di rilevanti fenomeni erosivi e nonostante le reiterate richieste di rideterminazione del canone dovuto per l’anno 2015 il Comune di Roma ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’abbattimento del canone concessorio previsto dall’articolo 1, comma 251, lett. c), n. 1) della legge 296/06.

La richiesta del comune relativa al canone concessorio del 2015 è stata formalmente contestata dalla ricorrente con comunicazione acquisita agli atti del Comune in data 10 dicembre 2015.

Con la successiva comunicazione prot. n. 87882 dell’11/08/2016, Roma Capitale, Municipio X, ha richiesto a Turistica il canone demaniale per l’annualità 2016 nella misura di 36.132,00 euro, oltre all’imposta regionale dovuta del 15%, per complessivi € 41.550,93.

Senza fare acquiescenza alla richiesta del Comune, la società in data 12 settembre ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone demaniale e imposta regionale.

Con l’odierno ricorso Tutistica ha impugnato la comunicazione prot. n. 87882 dell’11/08/2016, formulando quattro motivi con i quali contesta sostanzialmente la richiesta di pagamento del canone concessorio poiché, a seguito di rilevanti fenomeni erosivi che hanno visto ridurre l’arenile, non si sarebbe tenuto conto della riduzione del canone nella misura del 50% prevista dall’articolo 1, comma 251, lett. c), n. 1) della legge 296/06.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 1, comma 251, lett. c), n. 1, della legge n. 269/2006, in quanto il Comune non ha applicato la riduzione del canone nella misura del 50% come sarebbe necessario dal momento che l’arenile occupato è interessato da anni da consistenti fenomeni erosivi che impedisce di fatto la piena utilizzazione del demanio pubblico oggetto di concessione. Di conseguenza, risulterebbe violato il principio di corrispettività nella determinazione del canone concessorio non commisurato alla misura dell’area demaniale utilizzata.

Con il secondo motivo evidenzia la violazione, sotto altro profilo, dell’art. 1, comma 251, della legge n. 269/2006, in riferimento all’erronea determinazione della superfice demaniale ai fini del calcolo del canone concessorio, in quanto tale determinazione sarebbe diversa da quella contenuta nell’elaborato grafico depositato al comune di Roma con nota prot. CO10014 del 13.2.2007 ed espressamente richiamata nella comunicazione.

Con il terzo motivo rileva l’erronea applicazione dei valori OMI [Osservatorio del mercato immobiliare] della zona di riferimento relativi “alle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione di beni e di servizi di cui all’articolo 1, comma 251, punto 2.1), della Legge n. 296/2006”. Al riguardo allega che, non essendosi verificata alcuna acquisizione di beni in favore dello Stato ai sensi dell’art. 49 del cod. nav., non sussisterebbero “pertinenze” demaniali cui applicare i valori OMI;
inoltre, sottolinea che tali valori sarebbero stati erroneamente applicati all’intera superfice demaniale e il Comune avrebbe peraltro applicazione i valori OMI previsti per le attività commerciali, anziché quelli concernenti il settore terziario cui sarebbe, invece, riconducibile la gestione di uno stabilimento balneare.

Con il quarto motivo, inoltre, lamenta l’illegittimità della scheda di analisi del territorio del Municipio X di Roma Capitale, approvata dalla Commissione Straordinaria con la deliberazione n. 5 del 26 novembre 2015, con cui è avvenuta l’attribuzione della “valenza turistica” di “categoria A” al demanio marittimo del Municipio Roma X. Si sottolinea il contrasto con l’allegato 1 della legge regionale n.7/2014 e con la determinazione della Regione Lazio n. A02994 del 9 aprile 2013, aventi ad oggetto i criteri che dovevano essere rispettati dalle amministrazioni comunali, con particolare riguardo ai punteggi assegnati per la sezione “A.

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