TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202300419
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Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha rigettato entrambe le censure, argomentando che il diniego era vincolato dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, che esclude la possibilità di modificare il contenuto del provvedimento in presenza di un sequestro. Inoltre, ha evidenziato che l'indisponibilità del bene era giustificata dalla sua concessione a terzi, confermando che la situazione di sequestro impediva qualsiasi atto di disposizione. Infine, il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, riconoscendo la complessità della vicenda.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2023
N. 00419/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. P M, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via G.B. Vico 45;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della giunta p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. A M dell’Avvocatura regionale, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via M. Colonna 27;
per l’annullamento
1) della nota della Regione Lazio -OMISSIS-, notificata in -OMISSIS-, con cui è stato comunicato, ai sensi dell’art. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, il rigetto in forma semplificata dell’istanza presentata da parte ricorrente per la concessione di un bene demaniale, acquisita al -OMISSIS-, stante l’indisponibilità del bene, ai sensi dell’art 8, r. reg. 30 aprile 2014 n. 10;
2) degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 28 aprile 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per