TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-04-20, n. 202200891

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-04-20, n. 202200891
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202200891
Data del deposito : 20 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2022

N. 00891/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00198/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 198 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio legale presso gli Uffici in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento

serbato dalla Prefettura di Milano sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza di cui al D. Lgs. n. 142/2015 presentata da ricorrente il 15 settembre 2021;
per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di concludere il procedimento avviato a seguito della presentazione della suddetta istanza, e la conseguente condanna a provvedere.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 la relazione della dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Sig. -OMISSIS-, cittadino pakistano, il 20 maggio 2021 presentava all’Amministrazione dell’Interno istanza per il riconoscimento della protezione internazionale e, in data 15 settembre 2021, domanda di ammissione alle misure di accoglienza ex D. Lgs. 142/2015.

L’Amministrazione non adottava alcun provvedimento esplicito su tale domanda, nonostante la scadenza del termine di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, norma da reputarsi applicabile nella presente fattispecie, in mancanza di un termine specifico previsto dal succitato D. Lgs. 142/2015.

Il ricorrente ha pertanto proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 117 del c.p.a.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta pacificamente provata la presentazione dell’istanza di ammissione alle misure di accoglienza senza che la Prefettura di Milano abbia provveduto sulla stessa nel termine di ordine generale di cui all’art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990.

Il termine de quo deve invero reputarsi applicabile nella presente fattispecie, in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dall’Amministrazione ai sensi dello stesso art. 2, comma 3.

Si sono quindi realizzati i presupposti di legge di cui al combinato disposto degli articoli 31 e 117 del c.p.a., non avendo l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere autoritativo, ottemperato all’obbligo di provvedere sull’istanza del soggetto privato.

2.1. Per effetto dell’accoglimento del presente gravame la Prefettura di Milano dovrà provvedere sulla domanda del ricorrente adottando un provvedimento espresso, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa del testo integrale della presente sentenza, con l’avvertenza che in caso di persistente inerzia sarà nominato dal Tribunale un Commissario ad acta .

3. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione delle circostanze afferenti alla carenza di posti disponibili nei CAS esposte dalla Prefettura nella propria nota del 15 febbraio 2022, in atti.

4. Il Collegio conferma l’ammissione del Sig. -OMISSIS- al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dall’apposita Commissione con decreto n. -OMISSIS-. Demanda a un successivo provvedimento, da adottarsi a seguito della presentazione della relativa istanza da parte dell’interessato, la liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente.

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