TAR Napoli, sez. I, sentenza 2010-05-19, n. 201007147

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2010-05-19, n. 201007147
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201007147
Data del deposito : 19 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04449/2008 REG.RIC.

N. 07147/2010 REG.SEN.

N. 04449/2008 REG.RIC.

N. 04448/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4449 del 2008, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, da se stesso e dall’avv. E S ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del

TAR

Campania –Napoli;

contro

Presidente della Repubblica in carica (limitatamente al ricorso n. 4449/09), Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona del Presidente pro tempore, Presidente del Consiglio di Stato pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ope legis domiciliano in Napoli, via A. Diaz n. 11;



Sul ricorso numero di registro generale 4448 del 2008, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, da se stesso e dall’avv. E S ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del

TAR

Campania –Napoli;

contro

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona del Presidente pro tempore, Presidente del Consiglio di Stato pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ope legis domiciliano in Napoli, via A. Diaz n. 11;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 4448/08

1) della delibera del -OMISSIS-, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha deliberato la rimozione del ricorrente dal servizio;

2) del parere del -OMISSIS- reso dalla Adunanza Generale del Consiglio di Stato, in riferimento al provvedimento -OMISSIS- del CPGA sub 1);

3) della delibera del -OMISSIS-, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ha preso atto che l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato, nella seduta del -OMISSIS-, aveva espresso parere favorevole alla rimozione deliberata il -OMISSIS-;

4) di tutti gli atti presupposti e connessi al sottostante procedimento disciplinare, fra cui, in specie, il decreto -OMISSIS- col quale il Presidente del Consiglio di Stato ha promosso il procedimento disciplinare, le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa della fase preliminare e istruttoria, 2-OMISSIS-, la delibera della Commissione disciplinare -OMISSIS-, nonché il decreto -OMISSIS- del Presidente del Consiglio di Stato, di comparizione del ricorrente per l’udienza dibattimentale del -OMISSIS-.


Quanto al ricorso n. 4449/08

1) del decreto del Presidente della Repubblica -OMISSIS-, con il quale si è decretata la rimozione dal servizio del ricorrente, magistrato amministrativo:

e, ove occorra,

2) di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti al DPR e, in specie, quelli nel DPR richiamati o sottesi e precisamente:

a) della proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri conseguita alla delibera del Consiglio dei Ministri del-OMISSIS-

b) della detta delibera del Consiglio dei Ministri del-OMISSIS-

c) della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 23 aprile 2002 con l’allegata nota di pari data, prot. 257/USP del Presidente del Consiglio di Stato in risposta a nota del 18 aprile 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) della nota del 6 marzo 2002 del Presidente del Consiglio di Stato e dell’allegato promemoria in risposta a nota del 26 febbraio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

e) della delibera del -OMISSIS- del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa di presa d’atto del parere favorevole alla rimozione espresso dalla Adunanza Generale del Consiglio di Stato nella seduta del -OMISSIS-;

f) del citato parere del -OMISSIS- della Adunanza Generale del Consiglio di Stato reso sulla delibera del -OMISSIS- del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

g) della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del -OMISSIS-, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha deliberato la rimozione del ricorrente dal servizio;

g-1) nonché, in quanto atti alla detta delibera presupposti e funzionali, di tutti gli atti del sottostante procedimento disciplinare, fra cui, in specie il decreto -OMISSIS- col quale il Presidente del Consiglio di Stato ha promosso il procedimento disciplinare, le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa della fase preliminare e istruttoria,-OMISSIS-la delibera della Commissione disciplinare -OMISSIS-, nonché il decreto -OMISSIS- del Presidente del Consiglio di Stato, di comparizione del ricorrente per l’udienza dibattimentale del -OMISSIS-.


Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Presidente della Repubblica in carica (limitatamente al ricorso n. 4449/09), del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, del Consiglio dei Ministri, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, del Presidente del Consiglio di Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 la relazione del dott. F G e udito l’avv. Salvatore S quale difensore di sé stesso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con i ricorsi indicati in epigrafe, originariamente proposti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna e successivamente in questa sede riassunti a seguito di regolamento di competenza accolto dal Consiglio di Stato con decisioni nn. -OMISSIS- l’avv. Salvatore S ha impugnato la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del -OMISSIS-, con cui è stata deliberata in via disciplinare la sua rimozione dal servizio prestato nei ruoli della magistratura amministrativa, ed il correlato decreto attuativo del Presidente della Repubblica del -OMISSIS-, onde ottenere il loro annullamento unitamente agli atti agli stessi presupposti e funzionali indicati, parimenti, in epigrafe.

Si sono costituiti in giudizio per resistere ai ricorsi, col patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il Presidente della Repubblica (limitatamente al ricorso n. 4449/09), il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ed il presidente del Consiglio di Stato.

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2010 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. – I due ricorsi, in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi, vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.

2. – Deve preliminarmente darsi atto che alla pubblica udienza del 27 gennaio 2010 il ricorrente ha inteso proporre querela di falso avverso la delibera del -OMISSIS- del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ed avverso la memoria difensiva depositata dalla Avvocatura dello Stato in data 30 dicembre 2009, ciascuna per le parti indicate nella “dichiarazione di querela di falso” prodotta in udienza dal ricorrente perché fosse allegata al verbale.

Nella suddetta “dichiarazione di querela di falso” il ricorrente, dopo aver specificato l’oggetto della querela ed aver indicato, ai sensi di legge, gli elementi e le fonti di prova, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «con richiesta, quindi, di rimessione degli atti al Tribunale Ordinario per la pronuncia sulla querela di falso».

Tanto premesso, la querela di falso risulta irritualmente proposta e, quindi, inammissibile.

La querela di falso è proponibile unicamente innanzi al Tribunale ordinario, ai sensi dell’art. 9, co. 2, c.p.c., e ciò anche quando la questione riguarda una controversia giurisdizionale amministrativa, ai sensi dell’art. 28, co. 3, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e dell’art. 8, co. 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Per il caso in cui nel giudizio amministrativo voglia dedursi la falsità di un documento, l’art. 41 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, applicabile anche al giudizio di primo grado in virtù del rinvio di cui all’art. 19, co. 1, della legge n. 1034/71, stabilisce che «chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al Tribunale competente».

La legge, pertanto, non consente di proporre la querela di falso presso il giudice amministrativo, ma al più di domandare a tale giudice un termine perché essa possa essere proposta davanti al Tribunale civile competente.

Neppure può ipotizzarsi di far luogo in questa sede a una declaratoria di difetto di giurisdizione con translatio iudicii (art. 59, legge 18 giugno 2009, n. 69), poiché, a tacer d’altro, la querela non è stata proposta a questo Tribunale perché decidesse sull’incidente di falso, ma semplicemente perché provvedesse a trasmettere la domanda al Tribunale civile: con modalità procedimentale, dunque, che non trova riscontro nel dato normativo.

La dichiarazione di inammissibilità della querela di falso così presentata – è il caso di aggiungere in via incidentale – non si risolve, peraltro, in compressione alcuna dei diritti di difesa dell’odierno ricorrente, neppure sotto il profilo di un eventuale suo interesse, quale che ne possa essere la natura e la giustiziabilità, ad una sospensione del processo.

Fermo restando, infatti, che la sospensione del giudizio a seguito della proposizione della querela di falso non è una conseguenza automatica ed indefettibile di legge, bensì presuppone una valutazione sulla rilevanza del documento ai fini del giudizio (cfr. art. 42 r.d. n. 642/1907 cit., a mente del quale il giudice pronuncia sulla questione principale qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità), che può non coincidere con quella del querelante, deve dirsi, anticipando quanto si dirà meglio nel prosieguo della motivazione, che la presente decisione non definisce l’intero giudizio e non concerne, tra le altre, quelle questioni in relazione alle quali potrebbe in astratto postularsi – impregiudicata in questa sede ogni valutazione in merito – una pregiudizialità del giudizio di falso che si voleva introdurre con la “dichiarazione di querela di falso” prodotta in udienza.

Per tale ragione, di nessuna utilità sarebbe la concessione di un termine ex art. 41 cit. (termine che parte ricorrente, peraltro, non ha chiesto e che la legge non prevede venga assegnato ex officio), restando intatta la possibilità per il ricorrente di (ri)proporre la sua querela di falso nei modi di legge, senza pregiudizio alcuno per le sue ragioni.

3. – Venendo alle altre questioni processuali, non merita seguito l’eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, sollevata dal ricorrente nelle memorie depositate il 16 gennaio 2010 sul duplice assunto che al momento della adozione del provvedimento di rimozione egli sarebbe stato da considerare in servizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna e che le due decisioni della Sezione quarta del Consiglio di Stato, nn. -OMISSIS- dichiarative della competenza di questo Tribunale sui ricorsi in esame, sarebbero nulle o inesistenti, e per tal motivo da considerarsi inutiliter datae, per la dedotta «totale carenza di pronuncia (e non per mero difetto di motivazione) sulla nullità/inesistenza giuridica delle due ordinanze del

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