TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-04-28, n. 202202921
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Pubblicato il 28/04/2022
N. 02921/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2022, proposto da
Tamburrino Metalli S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L P, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console N 3;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio formatosi sulla diffida a provvedere del 15/12/2021, relativa al procedimento amministrativo avviato con istanza assunta al protocollo dallo sportello unico per le attività produttive del Comune di Aversa in data 10/07/2020 volta al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, lettera e, g, del D.P.R. 59/2019: e) valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n.447;g) comunicazione in materia di rifiuti ex art. 216 del D. Lgs. 152/06;
per quanto possa occorrere per l'annullamento e/o disapplicazione della comunicazione del 23/12/2021;
nonché per la declaratoria del conseguente obbligo a provvedere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente proponeva il ricorso all’esame con le conclusioni sopra riportate;
Considerato che, nelle more del giudizio, il Comune resistente, all’esito del relativo procedimento, rilasciava il richiesto provvedimento (provvedimento n. 2 del 2.3.2022;cfr. allegato 002 della produzione in data 25 aprile 2022);
Considerato che tanto comporta la cessazione della materia del contendere risultando soddisfatta la pretesa azionata in giudizio dalla ricorrente;
Considerato che, essendo detta soddisfazione intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso e tardivamente rispetto all’istanza a suo tempo inoltrata, la soccombenza va posta a carico del Comune resistente cui cedono le spese liquidate come in dispositivo, con clausola di distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato fattone anticipo;