TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-04-16, n. 201900566

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-04-16, n. 201900566
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900566
Data del deposito : 16 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2019

N. 00566/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00359/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

-sul ricorso numero di registro generale 359 del 2018, proposto da
N N, A N, A N, rappresentati e difesi dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo 197;

contro

Comune di T, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F G L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma n.94;

-per l'annullamento, previa sospensiva,

-della deliberazione del Consiglio Comunale n.102 del 18 dicembre 2017, pubblicata in Albo Pretorio il 16 gennaio 2018, avente ad oggetto “Modifica Riperimetrazione comparto Cp/37 – art.16 – comma 1, lett. B) legge Regione Puglia 25 febbraio 2010, n.

5. Approvazione definitiva”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di T;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti espongono in fatto di avere inviato, in data 11 luglio 2014, nella veste di comproprietari di alcuni suoli ubicati nel comune di T, contraddistinti in catasto al Fg. 25, particelle 2136, 168, 356, 133 e 132, istanza ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 20 del 2001, intesa ad ottenere la riperimetrazione del Comparto Cp37, mediante la suddivisione dello stesso in tre sub-comparti edificatori.

Tanto al fine di permettere l’attuazione del PUG che aveva subito una battuta di arresto anche a causa della notevole estensione del comparto di cui sopra, pari a 32.828 mq.

Il Commissario Straordinario del Comune di T, con deliberazione n. 13 del 10 marzo 2015, adottava la variazione della perimetrazione del Comparto Cp 37 consistente nella suddivisione in tre sub comparti, così come richiesto dalla proprietà dei suoli.

La delibera di adozione veniva pubblicata al fine di permettere la presentazione di osservazioni, tre delle quali venivano poi ritenute meritevoli di considerazione, mentre l’opposizione formulata dalla società Immobiliare Lucrezia s.r.l. veniva respinta.

Dopo una fase di contraddittorio procedimentale, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale pro tempore rendeva noto che la proposta di delibera era stata rimessa al Sindaco, detentore della delega all’urbanistica, per la relativa sottoscrizione, e dunque per essere portata al vaglio della competente commissione consiliare prima del dibattito in assemblea.

Il Sindaco di T apponeva il proprio visto sulla proposta di delibera in data 18 dicembre 2015.

Seguiva una fase interlocutoria durante la quale la proposta di delibera di riperimetrazione del Comparto Cp 37 veniva attinta da chiarimenti avanzati dall’Area Urbanistica dell’ente civico in merito ad ulteriori richieste di riperimetrazione proposte, nonché chiarimenti in relazione al PUE già presentato relativo al Comparto in esame, e in merito alla salvaguardia dell’interesse pubblico che sarebbe potuto essere compromesso dalla sub partizione del comparto originario.

La discussione consiliare veniva rinviata più volte a causa della mancata formulazione dei chiarimenti da parte dell’Area Tecnica ma i ricorrenti, ad un certo punto, diffidavano l’Amministrazione a concludere il procedimento.

La stessa proposta di deliberazione subiva ulteriori arresti procedimentali dipendenti dall’insediamento di nuovo dirigente dell’UTC comunale, il quale ultimo riteneva di inoltrare, stavolta, alla Regione Puglia una richiesta di chiarimenti in merito alla ammissibilità del progetto di riperimetrazione, in comparti di dimensioni più ridotte.

Una volta dichiarata l’impossibilità di pronunciarsi sul tema dell’ammissibilità della proposta di deliberazione, la Regione Puglia rinviava ogni decisione al Consiglio Comunale, individuato quale organo competente in via esclusiva a valutare la conformità della proposta dei Nuzzolese ai parametri urbanistici in vigore nella città di T.

Lo stesso dirigente regionale interpellato sul punto precisava, inoltre, che “la suddivisione di un comparto previsto dal PUG in comparti di dimensioni più ridotte può rientrare nel novero delle “modifiche di perimetrazione di cui alla lettera e-bis) fermo restando che ai fini dell’applicabilità del procedimento semplificato dovrà essere rispettato il requisito del non incremento degli indici di fabbricabilità e della non riduzione della dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico ”.

Sicchè, i ricorrenti ritenevano di poter ormai varcare la soglia del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione della proposta, che aveva già incamerato sia il visto del Sindaco, sia la positiva delibazione della Regione.

Sennonchè, contro ogni previsione e andando in diverso avviso rispetto al parere dell’Assessore regionale alla Pianificazione territoriale, Urbanistica ed Assetto del Territorio del 6 novembre 2015, il nuovo dirigente dell’UTC di T, con nota del 18 maggio 2016, riteneva che la proposta di modifica della perimetrazione del comparto fosse contraria al pubblico interesse e avviava, di conseguenza, un procedimento di annullamento in autotutela della delibera del Commissario Straordinario n.13 del 10 marzo 2015 di adozione della Perimetrazione comparto Cp37.

All’ennesimo cambio della guardia presso l’Ufficio Tecnico Comunale di T, la proposta di delibera non veniva portata all’attenzione del Consiglio Comunale tanto da indurre i ricorrenti ad avviare un ricorso avverso il silenzio del Comune.

In attesa della pronuncia giurisdizionale, il neo insediato Dirigente dell’UTC, con nota del 24 gennaio 2017, dopo aver ricostruito le vicissitudini del progetto divisato dai ricorrenti, affermava che l’iniziativa di procedimento di annullamento in autotutela della delibera del Commissario straordinario di T del 2015 appariva manifestamente irrituale , abnorme e/o erronea , e che pertanto, “ deve essere posta nel nulla e considerata improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico” , con conseguente opportunità di una pronuncia definitiva in merito da parte del Consiglio Comunale della città di T.

Il Consiglio Comunale veniva finalmente investito della approvazione o meno della modifica di perimetrazione del comparto tracciata dai ricorrenti ma, ancora una volta, il progetto registrava la posizione contraria di un consigliere comunale il quale riusciva a “congelare” il programma in questione attraverso l’approvazione di un emendamento recante la dicitura “ di Non approvare in via definitiva la modifica di riperimetrazione del Comparto Cp37”.

Si giungeva infine alla delibera citata in epigrafe, che i ricorrenti contestano, attraverso la quale il Consiglio Comunale di T decideva di “ non approvare, in via definitiva, la modifica di perimetrazione del comparto Cp37 ai sensi dell’art. 16 comma 1 lettera b) della legge regionale 5/2010.”

A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:

1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 11 e 12 della legge regionale 20/2001 e ss.mm. e ii.. Eccesso di potere per erronea istruttoria, travisamento. Sviamento;

2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 49, comma 4 del TUEL. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti;

3) violazione ed erronea applicazione dell’art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale di T. Eccesso di potere per carente istruttoria, e difetto di motivazione.

I ricorrenti hanno, altresì, formulato richiesta di risarcimento dei danni patiti a seguito della ritardata definizione del procedimento, riservandosi di meglio quantificare il pregiudizio economico subito in corso di causa.

Il Comune di T si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha sostenuto l’infondatezza nel merito.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 16 gennaio 2019.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Con il primo gruppo di censure, i Nuzzolese rammentano che la loro proposta di modifica della perimetrazione del comparto edificatorio Cp 37 è stata inoltrata ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 20 del 2001.

La norma regionale in questione sarebbe stata, però, malamente applicata dal massimo organo di governo della Città di T.

Ed invero, dopo una serie di arresti procedimentali e rimpalli al Dirigente dell’UTC pro tempore, -ufficio che aveva subito un’alternanza di figure apicali - la proposta aveva finalmente varcato la soglia del Consiglio Comunale per la discussione in assemblea;
ma, in seguito alla formulazione di un emendamento da parte di consigliere comunale contrario al programma edilizio dei ricorrenti, la stessa proposta era risultata stravolta nei contenuti, e aveva subito anche un deciso scostamento dal modello procedimentale tracciato dalla norma invocata dai ricorrenti.

Ciò aveva impedito che la proposta originaria dei ricorrenti fosse delibata nella sede deputata del Consiglio Comunale e il procedimento aveva anzi subito addirittura una indebita regressione.

Il motivo è fondato.

L’art. 12 della legge regionale pugliese 20 del 2001 stabilisce che:

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