TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2013-06-20, n. 201300477
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N. 00477/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cam, Centro Analisi Mediche, di Lilia Cavallini &C. s.a.s., in persona del legale rappresentante;
Laboratorio Patologia Clinica Melis &Ponti s.n.c., in persona del legale rappresentante;
Laboratorio L.a.a.o. s.a.s. di Iannaccaro Maria Antonietta, in persona del legale rappresentante;
dott. F F, nella sua qualità di titolare dell’omonimo Studio di radiologia;
Centro Medico Fisiokinesiterapico Piria e Musso s.n.c., in persona del legale rappresentante,
Studio di Radiologia Medica San Giacomo s.a.s., in persona del legale rappresentante;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Garibaldi n. 105;
contro
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Sardegna in Cagliari, viale Trento n. 69;
A.S.L. 5 - Oristano;
A.S.L. 3 - Nuoro, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Inzaina, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;
per l'annullamento
- della deliberazione n. 35/23 del 28 ottobre 2010 emessa dalla Giunta Regionale della Sardegna recante la "determinazione dei tetti di spesa per la stipula dei contratti tra le ASL e gli erogatori privati per l'anno 2010, 2011 e 2012";
- di tutti gli altri atti comunque connessi, ivi compresa, ove occorra, la delibera della Giunta Regionale n. 57/13 del 31 dicembre 2009.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna e di Asl 103 - Nuoro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. G M e uditi l'avv. S P per la parte ricorrente, l'avv. Sonia Sau per la Regione e l'avv. Lorenzo Inzaina per la ASL n. 3 di Nuoro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espongono i ricorrenti di essere titolari di strutture sanitarie autorizzate e accreditate operanti nell’ambito di competenza dell’ASL 5 di Oristano, con la quale hanno stipulato contratti per le prestazioni di laboratorio (C.A.M., Melis &Ponti e L.L.A.O.) radiologia e risonanza magnetica (Fiorini e San Giacomo) e fisiokinesiterapia (Piria e Musso).
Evidenziano, inoltre, che dal 2007 al 2009, la Regione Sardegna, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, aveva assegnato alla ASL 5 di Oristano le seguenti somme:
- € 6.890.000 per il 2007 (deliberazione G.R. 20.12.2006 n. 53/19);
- € 6.690.000 per il 2008 (deliberazione G.R. 20.12.2006 n. 53/19);
- € 6.882.064 per il 2009 (deliberazione G.R. 16.12.2008 n. 71/19 e 27.10.2009 n. 48/20).
Per l’anno 2010 la delibera G.R. 31.12.2009 n. 57/13 aveva assegnato € 6.400.000. Tale delibera era stata, tuttavia, sospesa con determinazione 9.03.2010 dell’assessore regionale della Sanità fino alla rideterminazione dei tetti di spesa (avvenuta con deliberazione G.R. 28.10.2010).
Secondo l’esposizione dei ricorrenti, la ASL 5, sulla base dei dati forniti dalla Regione per il 2008, aveva effettuato una rigorosa istruttoria sul fabbisogno e le modalità di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per la popolazione del suo territorio, riassunta nella relazione 23.02.2010 trasmessa all’Assessorato regionale della Sanità ai fini della nuova ripartizione del Fondo sanitario.
Con delibera G.R. 28.10.2010 n. 35/23, la Regione fissava il tetto di spesa della ASL 5 in € 6.700.411 per il 2010, ridotto rispetto al 2009 (€ 6.882.064,00).
2. Con ricorso avviato alla notifica in data 7 gennaio 2011, i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato tale delibera nonché, ove occorrer possa, la deliberazione di Giunta Regionale n. 57/13, del 31.12.2009, deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:
I. violazione ed errata applicazione degli artt. 8 e 26 della L.R. 28.07.2006 n. 10, dell’art. 2 d.lgs. 30.12.1992 n. 502, dell’art. 72 comma 3 L. 448 del 1998 e dell’art. 32 comma 8 della L. 449 del 1997, eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione;
II. violazione degli artt. 1 e 17 della L.R. 28.07.2006 n. 10, violazione dell’art. 8 bis del d.lgs. 502 del 1992, eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione;
III. violazione dell’art. 2 comma 77 della L.R. 191 del 2009 e della deliberazione della G.R. 20/7 del 19.05.2010, eccesso di potere per illogicità grave e manifesta;
IV. violazione dell’art. 26 della L.R. 28.07.2006 n. 10, omessa acquisizione del parere della commissione consiliare competente in materia di sanità;
V. violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990, eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione.
2. Con atto depositato in data 4 febbraio 2011, si è costituita in giudizio l’Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. In data 21 marzo 2011 i ricorrenti hanno depositato atto di motivi aggiunti per l’annullamento delle proposte contrattuali allegate alle note 8 febbraio 2011 prot. 13690 e dei provvedimenti della ASL 5 con i quali sono stati determinati i tetti di spesa per l’anno 2010, deducendo i seguenti motivi:
VI. violazione ed errata applicazione dell’art. 8 quinquies del d.lgs. 30.12.1992 n. 502 e dell’art. 8 della L.R. 28.07.2006 n. 10, illegittima previsione della retroattività del nuovo contratto, violazione del giusto procedimento e del principio dell’affidamento;
VII. illegittimità derivata dalla illegittimità della delibera della giunta regionale n. 35/23 del 28.10.2010, secondo le censure del ricorso originario.
Nell’ambito di tale ricorso, i ricorrenti hanno esposto, in fatto, che - stante il ritardo nella fissazione del tetto di spesa del 2010 (avvenuto con la delibera G.R. 35/23 del 28.10.2010)- la Asl n. 5, con determinazioni 26.03.2010, 2.09.2010 e 8.11.2010, aveva invitato le strutture ad attenersi, per il 2010, ai tetti assegnati nei contratti del 2009. Con note dell’8 febbraio 2011, la medesima ASL aveva inviato gli schemi contrattuali del 2010, nei quali il tetto di spesa risultava ridotto rispetto al 2009.
4. Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011 la causa è stata posta in decisione.
5. Con sentenza 24 giugno 2011, n. 649, questa Sezione ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti, ritenendo fondati il primo, il secondo ed il quinto dei motivi di ricorso.
6. A seguito di appello, interposto dalla Regione Autonoma della Sardegna, il Consiglio di Stato, se. III, 26 giugno 2012, n. 3729, ha annullato la sopra citata sentenza del TAR Sardegna, per la mancata estensione del contraddittorio di primo grado nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, individuati nelle Aziende Sanitarie Locali diverse dall’ASL n. 5 di Oristano, sulla considerazione che qualsiasi rideterminazione del tetto di spesa per quest’ultima ASL avrebbe inevitabilmente inciso sul tetto di spesa imposto alle altre, stante il limite ineludibile del contenimento della spesa pubblica nell’ambito delle risorse disponibili.
7. In data 18 luglio 2012, i ricorrenti hanno, quindi, integrato il contraddittorio nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali della Sardegna, notificando loro il ricorso ed i motivi aggiunti.
8. Con intervento ad opponendum depositato in data 19 ottobre 2012, si costituiva in giudizio l’ASL n. 3 di Nuoro, concludendo per il rigetto del ricorso in epigrafe.