TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-07-10, n. 202300984

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-07-10, n. 202300984
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300984
Data del deposito : 10 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2023

N. 00984/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00807/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 807 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

a) del provvedimento di esclusione della ricorrente [verbale della Commissione esaminatrice-OMISSIS- del 17.3.2022] dalla procedura selettiva pubblica indetta dalla Regione Puglia per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di--OMISSIS- unità da inquadrare nella categoria B3 – Area professionale operativa/amministrativo-tecnica nel profilo professionale di collaboratore amministrativo – tecnico/operatore telefonico specializzato da assegnare alla Centrale Unica di Risposta [CUR] del Servizio NUE 112 delle sedi di Modugno [BA], Foggia e Campi Salentina [LE];

b) della graduatoria [verbale della Commissione esaminatrice -OMISSIS-del 18.5.2022], limitatamente all'interesse della ricorrente volto al suo inserimento nella stessa graduatoria con l'attribuzione del punteggio che le spetta in base al punteggio conseguito per la prova scritta e per i titoli posseduti;

c) di tutti i Verbali della Commissione esaminatrice in quanto lesivi dell'interesse della ricorrente; d) del provvedimento di approvazione degli atti della Commissione esaminatrice e di approvazione della graduatoria definitiva, limitatamente all'interesse della ricorrente;

e) di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14.6.2023 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente impugna gli esiti della procedura selettiva indetta dalla Regione Puglia (Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 999 del 24.9.2021), cui ha partecipato, venendo esclusa dopo l’espletamento proficuo delle prove.

Segnatamente, la Commissione ha disposto l’avversata esclusione per non avere ritenuto valida la dichiarazione sostitutiva di certificazione trasmessa dalla ricorrente, a mezzo pec, in conseguenza della mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), relativamente alla certificazione informatica.

Contesta tale determinazione osservando – questo in estrema sintesi il fulcro delle doglianze- che il bando di concorso prevedeva che la domanda di ammissione al concorso poteva essere trasmessa solo a mezzo SPID, con l’attestazione, ai sensi degli artt. 46 e ss. del d.P.R. n. 445/2000, sia del possesso

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