TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-02-11, n. 202200325
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Pubblicato il 11/02/2022
N. 00325/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02085/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2085 del 2020, proposto dalla società Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E L P, C B e P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Tec.Mo Edilizia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso il suo studio in Milano, Bastioni di Porta Volta, 10;
nei confronti
Massucco S.r.l., Consorzio Stabile Aurora Scarl, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , non costituite in giudizio;
per l’accertamento
dell'inadempimento di Tec.Mo Edilizia S.r.l. ovvero dell'illiceità ed antigiuridicità del rifiuto della stessa di concludere il contratto d'appalto relativo alla procedura negoziata " TOLAV042 17 SS.SS. 231 706 702. Lavori di O.M. per il ripristino dei danni da indicenti, servizio di reperibilità ed interventi di emergenza sulle SS.SS. del C.M. 3 Nucleo 8 ” e “ TOLAV48 17 SS.SS. NN.20 21 705 705 DIR Lavori di manutenzione non programmabile e servizio di pronto intervento sulle S.S. del CM 3 Nucleo 6 ”, a seguito delle aggiudicazioni di cui ai verbali del 5 dicembre 2017, disposte da ANAS SPA;
e per la condanna della società resistente al risarcimento dei danni subiti dalla parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Tec.Mo Edilizia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022 la relazione della dott.ssa K P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. ANAS S.p.a. indiceva una procedura negoziata denominata TOLAV 042-17 per l’affidamento dei « Lavori di O.M. per il ripristino dei danni da incidenti, servizio di reperibilità ed interventi di emergenza sulle SS.SS. del CM 3 Nucleo 8 » sulle S.S. 231 – 706 e 702, con un importo a base d’asta di €. 240.500,00, di cui €. 9.500,00 per oneri relativi alla sicurezza, e criterio di aggiudicazione al minor prezzo.
Con lettera d’invito del 20 novembre 2017 ANAS avvisava i destinatari che « l’ultima offerta compilata e sottoscritta dal concorrente prima della chiusura della Richiesta on line vale come proposta irrevocabile ed impegnativa ».
La società Tecmo.Edilizia in data 29 novembre 2017 partecipava alla gara, offrendo un ribasso del 28,355%. Con nota del 14 dicembre 2017 ANAS aggiudicava i lavori alla suddetta società, per un importo di €. 181.806,225, di cui €. 172.306,225 per lavori ed €. 9.500,00 per oneri di sicurezza.
2. Con propria successiva nota del 17 gennaio 2018 Tecmo.Edilizia comunicava ad ANAS l’indisponibilità a procedere alla sottoscrizione del contratto, segnalando che « la scrivente è di fatto impossibilitata, anche per ragioni logistiche avendo la società sede nella Regione Campania, nel poter garantire lo svolgimento del servizio h. 24, così come richiesto dalla lex specialis » che « la ditta individuata per coadiuvare la scrivente nell’esecuzione del servizio, purtroppo, del tutto inaspettatamente, ha comunicato anch’essa l’indisponibilità allo svolgimento di tale servizio costringendo, anche per tale ragione la società TECMO EDLIZIA SRL a rinunciare all’efficacia dell’aggiudicazione ».
ANAS prendeva atto della rinuncia con propria nota del 26 gennaio 2018, evidenziando la contrarietà della condotta dell’aggiudicataria ai principi di buona fede ed affidamento, per avere Tecmo.Edilizia S.r.l. partecipato alla gara pur non essendo in grado di eseguire l’appalto. La stazione appaltante revocava pertanto l’aggiudicazione inefficace del 14 dicembre 2017 e stabiliva inoltre: di procedere alla segnalazione della vicenda ad ANAC;di escutere la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 co. 6 D.lgs. 50/2016, prestata mediante polizza fideiussoria, salvo il maggior danno;lo scorrimento della graduatoria e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente successivo (Massucco S.r.l.), per l’importo da quest’ultimo offerto e pari a €. 196.803,80 (comprensivi di €. 9.500,00 a titolo di oneri per la sicurezza), con un conseguente maggior costo di €. 14.997,585.
ANAS incamerava dunque la cauzione provvisoria versata da Tecmo.Edilizia, pari a €. 2.500,00. In tal modo, il maggior costo cui la società rimaneva effettivamente esposta ammontava ad €. 12.497,585.
3. ANAS indiceva un’ulteriore procedura negoziata, denominata TOLAV48-17, per l’affidamento dei « Lavori manutenzione non programmabile e servizio di pronto intervento sulle S.S. del CM 3 Nucleo 6 » sulle S.S. 20 – 21 – 705 – 705 DIR, con un importo a base d’asta di €. 250.000,00, di cui €. 9.500,00 per oneri relativi alla sicurezza, e criterio di aggiudicazione al minor prezzo.
Con lettera d’invito del 20 novembre 2017 ANAS avvisava i destinatari che « l’ultima offerta compilata e sottoscritta dal concorrente prima della chiusura della Richiesta on line vale come proposta irrevocabile ed impegnativa ».
La società Tecmo.Edilizia partecipava alla gara il 29 novembre 2017, offrendo un ribasso del 27,979%. Con nota del 14 dicembre 2017 ANAS aggiudicava i lavori alla suddetta società, per un importo di €. 182.710,505, di cui €. 173.210,05 per lavori ed €. 9.500,00 per oneri di sicurezza.
4. Con propria successiva nota del 17 gennaio 2018 Tecmo.Edilizia comunicava ad ANAS l’indisponibilità a procedere alla sottoscrizione del contratto, segnalando che « la scrivente è di fatto impossibilitata, anche per ragioni logistiche avendo la società sede nella Regione Campania, nel poter garantire lo svolgimento del servizio h. 24, così come richiesto dalla lex specialis » e che « la ditta individuata per coadiuvare la scrivente nell’esecuzione del servizio, purtroppo, del tutto inaspettatamente, ha comunicato anch’essa l’indisponibilità allo svolgimento di tale servizio costringendo, anche per tale ragione la società TECMO EDLIZIA SRL a rinunciare all’efficacia dell’aggiudicazione ».
ANAS prendeva atto della rinuncia con nota del 26 gennaio 2018, evidenziando la contrarietà ai principi di buona fede ed affidamento della condotta dell’aggiudicataria, per avere Tecmo.Edilizia partecipato alla gara pur non essendo in grado di eseguire l’appalto. La stazione appaltante disponeva dunque la revoca dell’aggiudicazione inefficace del 14 dicembre 2017, e stabiliva inoltre: di segnalare la vicenda all’ANAC;di procedere all’escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 co. 6 D.lgs. 50/2016 prestata mediante polizza fideiussoria, salvo il maggior danno;di avviare una nuova procedura negoziata. Tale ulteriore gara si concludeva con aggiudicazione delle medesime prestazioni oggetto della prima procedura (circostanza non contestata dalla resistente) al Consorzio Stabile Aurora, per l’importo da quest’ultimo offerto e pari a €. 196.803,80 (comprensivi di €. 9.500,00 a titolo di oneri per la sicurezza), con un conseguente maggior costo di €. 14.093,305.
ANAS incamerava la cauzione provvisoria, pari a €. 2.500,00, restando così esposta a un maggior costo pari a €. 11.593,30.