TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-05-17, n. 202201615

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-05-17, n. 202201615
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202201615
Data del deposito : 17 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2022

N. 01615/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01127/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. G C, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. D S, sito in Palermo, via Sferracavallo 89/A;

contro

il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. A I, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. M R sito in Palermo, piazza Marina n. 19;

per l'annullamento

a) quanto al ricorso introduttivo :

- dell'ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Dirigente del Settore urbanistica del Comune di Agrigento ha ingiunto ai ricorrenti il ripristino della situazione quo ante mediante la rimozione a propria cura e spese di opere edilizie;

- di ogni altro atto o provvedimento connesso;

b) quanto al ricorso per motivi aggiunti :

- del provvedimento del 17.3.15, con il quale il Dirigente del Settore VI - Serv. II, eseguito l'accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS-, comunicava che il predetto atto doveva intendersi quale titolo abilitativo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari dell'acquisizione gratuita al patrimonio dello Stato;

- di ogni altro atto connesso.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Agrigento;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. Giuseppe la Greca;

Uditi nell’udienza pubblica straordinaria del 16 maggio 2022, tenutasi in collegamento simultaneo da remoto, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.- Il ricorso introduttivo è volto ad ottenere una pronuncia di annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- con la quale il Comune di Agrigento ha ingiunto ai ricorrenti la rimozione di una casa prefabbricata in parte poggiata su un rimorchio con ruote e telaio, ad uso abitativo, la quale risulta essere priva di titolo abilitativo.

2.- Il successivo ricorso per motivi aggiunti riguarda l’accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione e l’avviso di acquisizione del bene, comprensivo di area di sedime al patrimonio comunale.

3.- A sostegno della domanda di annullamento oggetto del ricorso introduttivo i ricorrenti, pur nella dichiarata consapevolezza che l’art. 3 d. P.R. n. 380 del 2001 assoggetta le case mobili al titolo concessorio ( id est : permesso di costruire), hanno dedotto la violazione dell’art. 3, comma 9, della l. n. 99 del 2009. Detta disposizione stabilisce che «Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell’offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all’aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l’esercizio dell’attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici».

I ricorrenti -OMISSIS-hanno chiesto dichiararsi la loro estraneità all’illecito edilizio, quantunque proprietari dell’area.

4.- Le doglianze veicolate con il ricorso per motivi aggiunti, premessa la dichiarata proposizione di istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001 in data 22 maggio 2015, sono volte ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione poiché emessa in pendenza di istanza di sanatoria (con asserito obbligo di emettere un nuovo ordine di demolizione).

5.- Si è costituito in giudizio il Comune di Agrigento il quale, con memoria, ha concluso per il rigetto del gravame.

6.- All’udienza pubblica straordinaria del 16 maggio 2022 il ricorso è stato posto in decisione.

7.- Le domande di parte ricorrente sono integralmente infondate.

8.- Il campo di applicazione dell’art. 3, comma 9 della l. n. 99 del 2009 era del tutto estraneo all’attività edilizia abusiva svolta da parte ricorrente considerato che non risulta che questa svolga offerta di servizi turistici. In ogni caso, detta disposizione è stata dichiarata incostituzionale con sentenza Corte cost. n. 278 del 2010, ciò che determina l’infondatezza della correlata doglianza.

Parimenti infondata è la richiesta di dichiarare i ricorrenti -OMISSIS-quali soggetti estranei all’obbligo di ottemperare l’ordinanza di demolizione: la titolarità, in diritto di proprietà del bene, impone agli stessi di dare seguito al provvedimento di ripristino.

9.- Anche il ricorso per motivi aggiunti è infondato. In disparte i profili di inammissibilità discendenti dalla natura dell’atto, è ben noto come la giurisprudenza di questo Tribunale, alla quale il Collegio intende dare continuità, si sia assestata nel senso che la proposizione di istanza di accertamento di conformità (che peraltro non risulta essere stata qui espressamente accolta) non determini la necessità di un nuovo ed ulteriore ordine di ripristino, rispandendosi, dopo il rigetto dell’istanza stessa (qui avvenuto, per quel che consta, tacitamente), gli effetti della precedente ingiunzione.

10.- Ne discende il complessivo rigetto del ricorso con spese a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

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