TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-10-01, n. 201809679
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Testo completo
Pubblicato il 01/10/2018
N. 09679/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03427/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3427 del 2018, proposto da
C S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L A e M D L, con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonchè in Roma, viale Parioli 180;
contro
C S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S F e A G, con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonchè in Roma, via Giovanni Antonelli 4;
nei confronti
Meridiana Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Ernesto Papponetti e Luigi Cameriero, con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonchè in Roma, via di Ripetta 142;
Lattanzio Advisory S.p.A., Servizi Professionali Integrati per le Imprese e le Amministrazioni Pubbliche S.C.Ar.L. non costituite in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla C s.p.a. sull'atto di diffida presentato dalla ricorrente in data 5 febbraio 2018 e del conseguente obbligo di provvedere sullo stesso; nonché per la declaratoria della fondatezza della domanda oggetto dell'atto di diffida.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C S.p.A e di Meridiana Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Parte ricorrente ha agito innanzi all’intestato TAR ai sensi degli artt. 31 e 117 cpa al fine di far accertare l’illegittimità del silenzio asseritamente serbato da C sull’atto di diffida presentato in data 5 febbraio 2018 nonché al fine di sentir dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, con conseguente riconoscimento della fondatezza della pretesa contenuta nel citato atto di diffida.
Assume la C in fatto:
di aver partecipato in ATI con la KPMG Advisory SpA alla gara indetta da C con bando pubblicato in data 22 dicembre 2015, avente ad oggetto l’erogazione del supporto specialistico e dell’assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei P.O. 2014 – 2020;
che, tra i requisiti prescritti, il bando al punto 17.2 lett. b) imponeva uno specifico fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, come descritto in atti con riferimento ai vari lotti;
che il punto 2.2 del disciplinare prevedeva altresì che il concorrente che intendesse partecipare a più lotti doveva possedere i requisiti di partecipazione di cui al punto 17.2 lett. a) e b) in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti (tenendosi altresì conto della forma con la quale il soggetto partecipa);
che alla gara partecipava altresì la società Lattanzio Advisory SpA – quale mandataria del RTI con le società Meridiana Italia srl e Spin scarl per i lotti nn. 1, 7 e 8 e quale mandante del RTI con le medesime società citate per il lotto n. 6;
che la Lattanzio Advisory SpA dichiarava il