TAR Napoli, sez. I, sentenza 2014-11-28, n. 201406162

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2014-11-28, n. 201406162
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201406162
Data del deposito : 28 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00260/2014 REG.RIC.

N. 06162/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00260/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 260 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
FKT Fisioterapia e Riabilitazione S.r.l., in persona dell’amministratore unico G M, rappresentata e difesa dall'avv. A D, con domicilio eletto in Napoli, alla via Domenico Morelli n. 7;

contro

Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro sanitario della Regione Campania, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Napoli, alla via Diaz, 11;
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Napoli, alla via S. Lucia, 81;
ASL Napoli 1 Centro, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Isabella Selvaggi e Maria Fusco, con domicilio eletto in Napoli, alla via Comunale del Principe, n. 13/a, presso il Servizio affari legali della stessa azienda;

per l'annullamento

- del decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania n.102 del 11.10.13 avente ad oggetto definizione per l'esercizio 2013 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria;

- delle delibere attuative dell’Asl Napoli 1 Centro n. 1609 del 25.10.2013 e n. 1921 del 21.11.2013;

- della delibera della stessa ASL n. 701 del 17.4.2014 (impugnata con motivi aggiunti).


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro sanitario, della Regione Campania e dell’ASL Napoli 1 Centro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 5 novembre 2014 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 20.12.2013 e depositato il 17.1.2014, la FKT Fisioterapia e Riabilitazione S.r.l. – premesso di essere provvisoriamente accreditata per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 ed ex art. 44 della L. 833/1978, avendo acquisito, rispettivamente, in data 11.2.2013 e in data 21.3.2013, i rami di azienda del Centro Fisiokinesiterapico S.r.l. e del CRR Centro di Radiologia e Riabilitazione riferiti alle suddette tipologie di prestazioni sanitarie – ha chiesto l'annullamento:

- del decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania n.102 del 11.10.13 avente ad oggetto la definizione, per l'esercizio 2013, dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione;

- delle delibere attuative dell’Asl Napoli 1 Centro n. 1609 del 25.10.2013 e n. 1921 del 21.11.2013, con le quali sono stati assegnati i limiti di spesa alle singole strutture di riabilitazione.

A sostegno della domanda giudiziale la società ricorrente ha dedotto due articolati motivi così rubricati:

1) violazione dell’art. 112, comma 1, del D. Lgs. 104/2010, dell’art. 21 septies della L. 241/1990 e dell’art. 8 sexies, comma 5, del D. Lgs. 502/1992 – eccesso di potere – travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia grave e manifesta, sviamento, violazione del giusto procedimento, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione e di istruttoria – violazione dell’art. 13, comma 1, L.R. Campania n. 8 del 22.4.2003, degli artt.

1-3 e seguenti della L. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.;

2) violazione dell’art. 3 dell’accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione Campania per l’approvazione del Piano di rientro del settore sanitario di cui alla delibera di G.R. 460/2007 – violazione di autolimite – violazione degli artt. 3 e 21 sexies della L. 241/1990, come successivamente integrata e modificata.

Si sono costituiti in giudizio il Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro sanitario e la Regione Campania.

Nella camera di consiglio del 29.1.2014, con ordinanza n. 144, la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame da parte dell’ASL Napoli 1 Centro della delibera n. 1921 del 21.11.2013.

Con motivi aggiunti, depositati il 25.6.2014, l’impugnazione è stata estesa alla delibera n. 701 del 17.4.2014, con la quale la stessa ASL ha confermato le precedenti determinazioni.

Con atto depositato il 14.7.2014 si è costituita in resistenza anche l’ASL Napoli 1 Centro.

Nella camera di consiglio del 16.7.2014, con ordinanza n.1211, questa Sezione ha accolto anche la domanda cautelare riproposta in sede di motivi aggiunti, sospendendo l’efficacia anche dell’ultima delibera citata.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2014, sentiti i difensori delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. Con la prima parte del ricorso, la FKT Fisioterapia e Riabilitazione S.r.l. ha contestato la legittimità del decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania n.102 del’11 ottobre 2013, avente ad oggetto la definizione, per l'esercizio 2013, dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti, in particolare, alla macroarea della riabilitazione.

I.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi