TAR Torino, sez. I, sentenza 2019-12-30, n. 201901292
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Testo completo
Pubblicato il 30/12/2019
N. 01292/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00948/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pederzani, domiciliato presso la Segreteria del T.a.r. Piemonte in Torino, via Confienza, n. 10;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Torino, presso i cui Uffici in Torino, via Arsenale, n. 21, è domiciliato per legge;
per l'annullamento
- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Torino, prot. -OMISSIS-, notificato in data 15 luglio 2016, con il quale è stato negato al ricorrente il rinnovo della licenza per la -OMISSIS- di materiale destinato -OMISSIS- delle Forze armate e dei Corpi di polizia;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e la documentazione ad esso allegata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa Rosanna Perilli e udito l’avvocato Marco Pederzani per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 11 gennaio 2016 il signor -OMISSIS-, in qualità di titolare dell’impresa individuale -OMISSIS-, ha chiesto alla Prefettura di Torino il rinnovo della licenza per la -OMISSIS- di materiale destinato -OMISSIS- delle Forze armate, di cui all’articolo 28 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (d’ora in avanti T.u.l.p.s.), rilasciatagli in data -OMISSIS-e con scadenza al -OMISSIS-.
In data -OMISSIS- la Prefettura di Torino ha comunicato al richiedente di non poter accogliere la sua istanza in quanto, dalla nota della Questura di Torino del -OMISSIS-, risultavano due informative a suo carico per i reati -OMISSIS-.
Il signor -OMISSIS- non ha presentato osservazioni procedimentali per cui la Prefettura di Torino, in data -OMISSIS-, tenuto conto anche della nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Torino del 14 aprile 2016, dalla quale risultava altresì una condanna del Tribunale di Torino a due mesi di reclusione per i reati di -OMISSIS-, ha respinto l’istanza per carenza del requisito soggettivo della buona condotta.
1.1. Con il presente ricorso il signor -OMISSIS- ha domandato l’annullamento del predetto diniego di rinnovo della licenza per mancanza dei presupposti richiesti dalla norma: egli ha infatti allegato che il procedimento penale per il -OMISSIS- sarebbe stato archiviato mentre il procedimento penale per il -OMISSIS- sarebbe ancora pendente.
Il ricorrente ha altresì prodotto la sentenza del Tribunale di Torino del -OMISSIS-, con la quale è stato assolto dal reato di -OMISSIS- e dalla quale non risulta essere stato condannato per il reato di -OMISSIS- di cui all’articolo 362 c.p..
1.2. Si è costituito in giudizio il