TAR Perugia, sez. I, sentenza 2020-02-12, n. 202000070

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2020-02-12, n. 202000070
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202000070
Data del deposito : 12 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2020

N. 00070/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00114/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 114 del 2018, proposto da
D.R. Multiservice S.r.l., Gruppo Stazi Mariano S.r.l., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con le Imprese Flaminia Garden Srl e La Gardenia srl,, Vivaio Torre Gaia, in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con le Imprese BG Ambiente unipersonale SRL e Trash Srl, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati R B e E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco De Matteis in Perugia, via Bonazzi n.9;

contro

Comune di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gennari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Isabella Sorbini in Perugia, piazza Italia;

nei confronti

Sopra il Muro Soc. Coop. Soc., Alis Soc. Coop. Soc., Ultraservizi Soc. Coop. Soc., Gea Soc. Coop. Soc., So.L.Co. Soc. Coop. Soc. A R.L. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva

- della determinazione del Dirigente del Servizio numero 586 del 23.02.2018 “provvedimenti di ammissione ed esclusione concorrenti” pubblicata il 28.02.2018, con la quale richiamate le risultanze istruttorie delle sedute di gara, è stata determinata l'esclusione dalla gara per il mancato possesso della iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 1, classe B dei seguenti concorrenti:

- ISAM s.r.l.;

- FLORA NAPOLI s.r.l.;

- LA MOLINELLA s.n.c.;

- Costituendo RTI: GRUPPO STAZI MARIANO s.r.l. (mandataria), FLAMINIA GARDEN s.r.l. (mandante), LA GARDENIA s.r.l. (mandante);

- Costituendo RTI: VIVAIO TORRE GAIA (mandataria), BG AMBIENTE s.r.l. (mandante), TRASH s.r.l. (mandante);

- D.R. MULTISERVICE s.r.l.;

- dei chiarimenti pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente in data 2.02.2018, ai sensi del punto 2.2 del disciplinare di gara nella parte in cui introducono un diverso requisito di idoneità tecnica per la partecipazione alla gara e segnatamente l'iscrizione nella classe B per le categorie D1 e D4 all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

- del provvedimento di nomina della commissione di valutazione dagli estremi ignoti;

- di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi, ivi compresi, per quanto di ragione e di interesse: le note del Comune di Terni trasmesse via PEC con cui è stata comunicata alle ricorrenti l'esclusione dalla gara;

- il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed il contratto ove venissero formalizzati

in via subordinata:

- del Bando di gara europeo a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico e del decoro urbano del Comune di Terni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27.12.2017, - del relativo disciplinare di gara, così come integrato dai chiarimenti pubblicati il 2.02.2018.

- della intera procedura di gara;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.-Con il ricorso collettivo in epigrafe gli operatori economici ricorrenti hanno richiesto l’annullamento della determina del Dirigente del servizio n. 586 del 23 febbraio 2018, con la quale è stata determinata l’esclusione dalla procedura aperta indetta dal Comune di Terni per l’affidamento del Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico e del Decoro Urbano, stante il mancato possesso della iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 1, classe B.

A sostegno del gravame hanno dedotto articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere diretti in via principale a contestare l’esclusione ed in via subordinata l’accertamento dell’illegittimità dell’intera gara con particolare riferimento a vizi inerenti la composizione della Commissione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Terni evidenziando la pendenza di procedimento per l’annullamento in autotutela della suddetta gara ai sensi dell’art. 21-octies e nonies della l. n. 241/1990.

Alla camera di consiglio del 18 giugno 2019 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda incidentale cautelare.

In prossimità della discussione nel merito il Comune resistente ha rappresentato l’intervenuto annullamento d’ufficio della gara con determina della Direzione Manutenzioni Patrimonio n. 1034 del 9 aprile 2019 eccependo dunque l’improcedibilità del ricorso per sopravenuto difetto di interesse.

Parte ricorrente con memoria, pur dando atto del suddetto annullamento, ha formulato domanda risarcitoria quanto al danno emergente costituito dalle spese di partecipazione alla gara oltre che della lesione della chance di aggiudicazione, in considerazione della mancata indizione da parte della stazione appaltante di nuova gara.

Con memoria la difesa comunale ha eccepito l’inammissibilità della domanda risarcitoria perché contenuta esclusivamente nella memoria non notificata anzichè nel ricorso introduttivo.

All’udienza pubblica del 14 gennaio 2020, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.- E’materia del contendere la legittimità dell’esclusione degli operatori ricorrenti dalla procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico e del Decoro Urbano, indetta dal Comune di Terni.

3. - Deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, atteso che il sopravvenuto annullamento d’ufficio dell’intera gara determina, allo stato, se non la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dai ricorrenti nel presente giudizio - consistente in via principale nell’ammissione alla gara - il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda di annullamento.

4. - Va invece dichiarata inammissibile la domanda di condanna al risarcimento del danno contenuta esclusivamente nella memoria depositata il 14 giugno 2019 non notificata al Comune resistente.

Per giurisprudenza pacifica, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, non può essere accolta la richiesta di condanna al risarcimento del danno qualora essa non sia stata avanzata nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e, al contrario, sia contenuta esclusivamente in una memoria difensiva depositata dalla parte non notificata, in violazione del principio del contraddittorio ( ex multis T.A.R. Campania Salerno, sez. I , 9 ottobre 2015 , n. 2182;
Consiglio di Stato , sez. VI , 11 dicembre 2013, n. 5935).

5. - Per i suesposti motivi la domanda di annullamento di cui al ricorso va dichiarata improcedibile e inammissibile la domanda risarcitoria.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione dell’esito della lite.

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