TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-08-29, n. 202211312
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Testo completo
Pubblicato il 29/08/2022
N. 11312/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07329/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7329 del 2016, proposto da
G M, rappresentato e difeso dall’avv. G S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via de’ Condotti, n. 9;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- della mancata ammissione alle prove orali del concorso notarile indetto con d.m. 6 settembre 2016;
- del verbale di correzione n. 426 del 17 marzo 2016;
- di ogni altro atto consequenziale e connesso ivi compreso il verbale di prima riunione del 28 aprile 2015 ed i criterî di correzione ivi fissati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 18 luglio 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava il provvedimento con il quale l’amministrazione non lo ammetteva a sostenere le prove orali del concorso notarile nonché il verbale della prima riunione del 28 aprile 2015 con cui la commissione d’esame fissava i criterî di correzione degli elaborati ed il verbale n. 426 del 17 marzo 2016, nella parte in cui la commissione esprimeva, in riferimento all’elaborato relativo all’atto mortis causa , un giudizio di non idoneità del candidato.
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati: essa veniva chiamata alla camera di consiglio del 2 agosto 2016 e respinta dal Collegio con ordinanza non appellata.
4. Le parti si scambiavano ulteriori documenti e memorie in vista dell’udienza del 18 luglio 2022, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, occorre scrutinare le doglianze formulate dal ricorrente.
5.1 Con il primo motivo si deduce un’incongruenza nell’operato della commissione che nonostante avesse riscontrato già in riferimento al primo