TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-06-09, n. 201508108

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-06-09, n. 201508108
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201508108
Data del deposito : 9 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05269/2015 REG.RIC.

N. 08108/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05269/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5269 del 2015, proposto da:
M S, G D D e S F, rappresentati e difesi dall'avv. S S, con domicilio eletto presso S S in Roma, via Barberini n. 47;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Ottavi, con domicilio eletto presso Luigi D'Ottavi nella sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., n.c.;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro p.t.;
Soprintendenza Beni Archeologici di Roma, in persona del legale rappresentante p.t.;
Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio di Roma, in persona del legale rappresentante p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Monti Parioli Enginering s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Valeri e Alfredo Stoppa, con domicilio eletto presso Giovanni Valeri in Roma, viale Mazzini n. 11;

per l'annullamento e/o declaratoria di nullità,

previa sospensiva,

del silenzio serbato dal Comune sulle denunce di inizio attività presentate dalla società Monti Parioli al Comune e recanti prot. 67283 del 13.10.2008 e prot. QI/2012/27847 del 05.04.12, come integrate dalla comunicazione di inizio lavori depositata il 18 febbraio 2013 e della integrazione documentale in variante depositata il 26 settembre 2013 (“DIA”);

del silenzio serbato dal Dipartimento di Vigilanza sull’istanza di annullamento dei provvedimenti adottati dal Comune in relazione alle DIA, presentata dai ricorrenti alle Amministrazioni il 12 novembre 2014 (“Esposto”);

nonché per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio sull’Esposto;

dell’obbligo del Comune di adottare il divieto di prosecuzione dell’attività oggetto delle DIA;

e per la condanna

del Comune di adottare il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività oggetto delle DIA;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Roma e Monti Parioli Enginering s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2015 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 14 aprile 2015 e depositato il successivo 24 aprile 2015, “da valere anche come Atto di intervento” in relazione a giudizi già instaurati, i ricorrenti chiedono l’annullamento, previa sospensiva, del silenzio serbato dal Comune di Roma sulle DIA presentate in data 13 ottobre 2008 e 5 aprile 2012 dalla società controinteressata Monti Parioli Engineering, così come in seguito integrate, inerenti la “costruzione di un’autorimessa interrata di 6 piani” in Roma, via Luciani n. 45, e del silenzio serbato “dal Dipartimento Vigilanza sull’istanza di annullamento dei provvedimenti adottati dal Comune in relazione alle DIA”, presentata in data 12 novembre 2014, e, pertanto, chiedono la condanna del citato Comune “ad adottare il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività oggetto delle DIA”;

- a tale fine i ricorrenti – dopo aver rappresentato l’inoltro di un esposto datato 4 novembre 2014, formulato sulla base delle risultanze di apposite “consulenze tecniche” acquisite in date 17 aprile 2013 e 15 ottobre 2014, redatte da esperti in materia di “paesaggio” e di “strutture”, da cui sono emerse una “serie di omissioni” e “carenze ed errori”, con evidenza, tra l’altro, di “rischi rilevanti per la pubblica e privata incolumità e sicurezza”, e, ancora, dato conto della già avvenuta proposizione da parte degli stessi del ricorso giurisdizionale R.G. 11640/2010 e del deposito di atto di intervento nel giudizio instaurato dal Consorzio Utenze Strade Private con il ricorso R.G. 4654/2013 – lamentano i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili (essenzialmente inerenti la mancanza dei presupposti per la realizzazione delle opere mediante semplice DIA, la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per “l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività” anche ove sia “decorso il termine di trenta giorni”, ex art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990, e per l’annullamento delle DIA, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, il difetto di motivazione e, in ultimo, la carenza del carattere pertinenziale dell’opera);

- Roma Capitale e la controinteressata Monti Parioli Engineering s.r.l., costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso nonché contestato i motivi di diritto formulati;

Rilevato che nel corso dell’udienza camerale del 27 maggio 2015:

- i ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare;

- le parti costituite hanno rinunciato ai termini prescritti, tra l’altro, per “il giudizio in materia di silenzio” dal disposto dell’art. 87, comma 3, c.pr.amm.;

e, dunque, il ricorso è stato trattenuto in decisione per il “silenzio”;

Ritenuto che il ricorso sia infondato, atteso che:

- la documentazione agli atti rileva che, a seguito dell’atto di diffida del 4 novembre 2014, Roma Capitale non è rimasta “inerte”, bensì ha fornito formale riscontro ai ricorrenti con nota in data 10 febbraio 2015, ribadendo la correttezza della “procedura amministrativa seguita”;

- la questione prospettata dai ricorrenti si incentra sull’iter autorizzativo dell’autorimessa e, pertanto, non rivela aspetti di sostanziale novità – in quanto riguardante, ad esempio, inadempienze e/o irregolarità poste in essere dalla controinteressata nella fase di esecuzione dei lavori - rispetto a quella che risulta essere stata già oggetto di esame da parte di questo Tribunale, a seguito della proposizione dei ricorsi n. 10687/2010, n. 11640/2010 (presentato quest’ultimo anche dalla sig.ra M S e dal sig. S F), e n. 4654/2013, i quali – come noto – hanno condotto all’emissione delle ordinanze di reiezione delle istanze di sospensiva nn. 2804, 2807 e 2808 del 12 luglio 2013, basate sugli esiti di specifiche istruttorie, disposte, tra l’altro, al fine di valutare gli elaborati di progetto in relazione a eventuali profili di criticità precipuamente inerenti all’assetto geologico dell’area, e, anzi, le circostanze nel frattempo intervenute mostrano l’inattualità dei riproposti rilievi specificamente inerenti le “specie arboree”, tenuto conto che – sulla base di quanto riferito dalla controinteressata e per nulla confutato dai ricorrenti - la prosecuzione dei lavori ha comportato il “completo espianto della vegetazione esistente”, e, ancora, danno conto dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione all’inizio dei lavori da parte del Genio Civile con nota del 23 dicembre 2014, prodotta agli atti;

- è da considerare, ancora, che - secondo l’orientamento unanime e ormai consolidato della giurisprudenza - i poteri amministrativi di autotutela sono espressione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale e, pertanto, a eventuali istanze volte a sollecitare l’esercizio di siffatto potere non può che essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria, inadeguata a determinare l’obbligo di provvedere e, quindi, a configurare ipotesi di silenzio – inadempimento, utili per la proficua proposizione del rimedio giurisdizionale offerto dall’art. 117 c.pr.amm. (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 4 maggio 2015, n. 2237;
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 13 gennaio 2015, n. 44;
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 marzo 2014, n. 458;
TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 14 giugno 2012, n. 2826);

- più in particolare, è certamente da escludere la sussistenza di un obbligo di provvedere sull’istanza di un privato “laddove questa, volta all’esercizio di un potere di autotutela, abbia ad oggetto un provvedimento già impugnato in sede giurisdizionale e sub judice al momento dell’istanza stessa, onde evitare la proliferazione di inutili e dispendiose iniziative giurisdizionali in relazione ad un’unica vicenda sostanziale” (C.d.S., Sez. IV, 5 giugno 2012, n. 3300);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada respinto;

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

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