TAR Palermo, sez. III, sentenza 2019-12-27, n. 201903034
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2019
N. 03034/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01536/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2017, proposto da 2I RETE GAS S.p.A. (già Nedgia S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F T e C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto in Palermo, viale Libertà n. 171, presso lo studio dell’avv. G I;
contro
Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. M S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto in Palermo, via Principe di Paternò n. 56, presso lo studio dell’avv. G G;
nei confronti
la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del Libero Consorzio Comunale di Trapani prot. 13856 del 20 aprile 2017 inviata alla ricorrente ed avente ad oggetto il calcolo del canone non ricognitorio;
- del Regolamento per l’applicazione del canone per l’uso e l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ivi comprese le tabelle allegate, e delle Delibere del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani con cui il predetto regolamento è stato adottato, segnatamente, la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/C del 30 marzo 2016, la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 173 del 30 dicembre 2013 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 28 novembre 2013;
- nonché ogni ulteriore provvedimento ad essi connesso, presupposto o conseguente ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, e vista la documentazione depositata;
Viste le memorie depositate da entrambe le parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere dottoressa M C;
Uditi, all’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2019, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Vista la memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato il 19 giugno 2017 e depositato il 21 giugno, la società odierna istante (Nedgia S.p.a., oggi 2I RETE GAS S.p.A.) ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha invitato la predetta a comunicare i metri totali di occupazioni effettuate nel tempo lungo le strade dell’ente locale, al dichiarato fine di calcolare il canone “non ricognitorio”, in applicazione dell’art. 1, co. 3, e 22, punto 2, ultimo comma, del nuovo regolamento “COSAP”.
Espone, al riguardo:
- di essere concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale in otto comuni facenti parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani;
- che le concessioni per la distribuzione del gas naturale, di cui è titolare per la provincia di Trapani, includono la concessione per l’occupazione del sottosuolo comunale per le reti di distribuzione del gas (ossia le tubazioni), e la relativa obbligazione di pagamento del Cosap;
- che solo con la nota gravata l’odierna istante è venuta a conoscenza per la prima volta del nuovo regolamento Cosap.
Ciò premesso – nel rendere noto di avere chiesto l’annullamento in autotutela della richiesta e del presupposto regolamento Cosap, senza ricevere riscontro – ha impugnato tali atti, deducendo le censure di:
I) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, COMMA 1, N. 46, 21, 22, 25 E 27 D.Lgs. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97, 41 E 43 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E PROPORZIONALITA’ ”, in quanto l’imposizione di un canone non ricognitorio, da compensare con il Cosap a prescindere dall’autorizzazione all’uso singolare della sede stradale al soggetto privato, secondo quanto disposto dall’art. 27 del Codice della Strada; laddove la posa della infrastrutture a rete nel sottosuolo non incide sul normale utilizzo della sede stradale;
II) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TENDENZIALE GRATUITA’ DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 153, COMMA 1, D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, DELL’ART. 231, COMMA 3, DEL CODICE DELLA STRADA, DELL’ART. 93,