TAR Firenze, sez. I, sentenza 2012-11-19, n. 201201829

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2012-11-19, n. 201201829
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201201829
Data del deposito : 19 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00129/2008 REG.RIC.

N. 01829/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00129/2008 REG.RIC.

N. 01369/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 129 del 2008, proposto da:
D S, C M, N S, L M, S S, G C M, L S, A C, rappresentati e difesi dagli avv.ti C M M e V V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Bigliardi in Firenze, via Sant'Egidio 16;

contro

Comune di Grosseto, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico F in Firenze, piazza Santo Spirito 10;

nei confronti di

Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Massimo Pozzi, Massimiliano De Luca e Gennaro Contardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;



sul ricorso numero di registro generale 1369 del 2009, proposto da:
S D, C M, N S, L M, S S, Giancarlo Monaci, L S, A C, rappresentati e difesi dagli avv.ti V V e Clemente Maria Mannucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Bigliardi in Firenze, via Sant'Egidio 16;

contro

Comune di Grosseto, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico F in Firenze, piazza Santo Spirito 10;

nei confronti di

Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano De Luca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Massimo Pozzi in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;

per l'annullamento,

quanto al ricorso n. 129 del 2008:

del silenzio assenso formatosi sulla D.I.A. n.3204/2006 presentata in data 14.12.2006 dalla Ericsson Telecomunicazioni spa. al Comune di Grosseto per la realizzazione di un impianto stazione radio base SRB UMTS denominato "Grosseto Castiglionese GR-3567" in Grosseto, Via Fiesole snc;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

quanto al ricorso n. 1369 del 2009:

dell’atto n. 19 del 31.1.2007 del Comune di Grosseto, Sportello unico per le attività produttive con cui veniva autorizzata la Società Ericsson TLC s.p.a. all’effettuazione dei lavori di realizzazione di un sito raw land (palo ed apparati a terra) a servizio della rete radiomobile cellulare dell’operatore H3G, in Grossero, Via Fiesole;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto e della Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto notificato il 15 e depositato il 21 gennaio 2008, iscritto al n. 129 R.G., S D e gli altri litisconsorti in epigrafe provvedevano alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da essi proposto – sulla scorta di sette motivi in diritto – per l’annullamento del silenzio-assenso formatosi sulla denuncia di inizio di attività presentata dalla Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. al Comune di Grosseto in data 14 dicembre 2006, e relativa alla realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile nel sito ubicato alla via Fiesole.

Successivamente, con separato atto notificato il 17 e depositato il 30 luglio 2009, iscritto al n. 1369 R.G., i medesimi ricorrenti chiedevano l’annullamento del provvedimento del 31 gennaio 2007, recante l’autorizzazione espressa all’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto radio base predetto, autorizzazione della cui esistenza deducevano, peraltro, di essere venuti occasionalmente a conoscenza solo nel maggio del 2009 e non per iniziativa del Comune di Grosseto, bensì della Ericsson S.p.A., nell’ambito di altro e diverso contenzioso pendente fra le medesime parti dinanzi a questo stesso tribunale (ricorso R.G. n. 697/2009, instaurato dagli odierni ricorrenti per far accertare l’illegittimità del mancato esercizio dei poteri comunali sanzionatori e di controllo nei confronti della società Ericsson ).

Le due cause, dopo la costituzione in giudizio del Comune di Grosseto e della controinteressata, venivano discusse congiuntamente, e trattenute per la decisione, nella pubblica udienza del 24 ottobre 2012, preceduta dal deposito di memorie difensive e repliche.

DIRITTO

Come riferito in narrativa, la controversia iscritta al n. 129 R.G. 2008 origina come trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da S D e dai suoi litisconsorti avverso il silenzio-assenso asseritamente formatosi sulla denuncia di inizio di attività presentata dalla Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., in data 14 dicembre 2006, per la realizzazione di una stazione radio base di telefonia mobile nel sito di via Fiesole, a Grosseto. La controversia iscritta al n. 1369 R.G. 2009, dal canto suo, ha invece per oggetto l’autorizzazione espressa rilasciata il 31 gennaio 2007 dal Comune di Grosseto alla Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. per la realizzazione dell’impianto predetto, autorizzazione conosciuta dai ricorrenti solo nel maggio del 2009 e in occasione della produzione documentale effettuata dalla Ericsson in altro contenzioso. Evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva rendono opportuna la riunione dei giudizi e la loro definizione congiunta.

Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnativa proposta avverso il presunto provvedimento autorizzativo che si sarebbe formato per silentium a seguito della presentazione della D.I.A. ad opera della controinteressata Ericsson in data 14 dicembre 2006. E’ infatti pacifico che il Comune di Grosseto ha rilasciato alla controinteressata l’autorizzazione espressa a realizzare la stazione radio base di via Fiesole con provvedimento del 31 gennaio 2007, adottato ben prima dello spirare del termine stabilito dall’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 per la formazione del silenzio significativo, ed altresì precedente alla notifica del ricorso straordinario, risalente all’ottobre del 2007. La circostanza dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, per inciso, non è stata a suo tempo resa nota dal Comune di Grosseto che, controdeducendo nel ricorso straordinario, si era limitato in fatto a contestare la formazione del silenzio, allegando di aver disposto, con nota del 26 marzo 2007, la sospensione dei lavori – frattanto avviati dalla Ericsson – e l’arresto del termine di legge per la conclusione del procedimento autorizzatorio.

Le questioni ancora attuali si concentrano, dunque, nel giudizio più recente, volto appunto a far valere l’illegittimità dell’autorizzazione del 31 dicembre 2007. Al riguardo, non può condividersi la tesi della difesa comunale, secondo cui i ricorrenti non avrebbero interesse al gravame in virtù della sopravvenuta sospensione dei lavori, disposta proprio dal Comune con la sopra menzionata nota del 26 marzo 2007 e ribadita con telegramma del 6 giugno successivo: la sospensione non determina, infatti, la definitiva rimozione in via di autotutela del provvedimento, ma, al più, una privazione temporanea degli effetti dell’autorizzazione, che, una volta rimossa la causa della sospensione, sono ben suscettibili di riespandersi e legittimare così la presenza dell’impianto avversato dai ricorrenti;
a dispetto di quanto affermato anche da questi ultimi, l’ordine di non procedere altre con i lavori non permette, perciò, di considerare “superata” l’autorizzazione e l’interesse processuale alla sua impugnativa.

Nel merito, le considerazioni appena esposte implicano a ben vedere l’infondatezza delle censure svolte con il primo motivo di ricorso, le quali muovono dall’assunto della sopravvenuta perdita di efficacia, validità e legittimità dell’autorizzazione per effetto della sospensione dei lavori.

Infondate sono anche le censure dedotte con il secondo motivo, mediante il quale è denunciato il mancato rispetto delle prescrizioni apposte al provvedimento impugnato dall’ARPAT, in sede di pronuncia del proprio parere in data 15 gennaio 2007. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, quelle prescrizioni – relative all’esecuzione di misurazioni volte a verificare il rispetto dei valori di campo previsti dalla normativa vigente prima della messa in esercizio della stazione radio base – risultano invero soddisfatte, come si ricava dal parere favorevole rilasciato dall’ARPAT il 20 settembre 2007 sui risultati delle verifiche strumentali eseguite sull’impianto.

Sono manifestamente fondate, di contro, le doglianze articolate con il terzo motivo, con cui è fatta valere la violazione degli artt. 87 co. 4 del D.Lgs. n. 259/2003 e 7 della legge n. 241/1990.

Il secondo periodo dell’art. 87 co. 4 cit. stabilisce che lo sportello locale competente a ricevere e trattare l’istanza avente ad oggetto la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici “provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto”. Si tratta di una formalità di carattere procedimentale che, ad avviso della giurisprudenza, deve comunque precedere l'emanazione del provvedimento abilitativo alla realizzazione della stazione radio base, ancorché ai proprietari degli immobili che sorgono in prossimità del sito interessato dalla realizzazione dell’impianto non sia dovuta la comunicazione di avvio del procedimento;
prima di rilasciare l’autorizzazione, il Comune di Grosseto avrebbe cioè dovuto verificare che l'istanza presentata dalla Ericsson fosse stata adeguatamente pubblicizzata, il che non è stato (il Comune non ha svolto allegazioni in senso contrario), risultandone conseguentemente viziato il provvedimento finale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1773;
T.A.R. Puglia – Lecce, sez. II, 29 dicembre 2008, n. 3758);
né il vizio procedimentale potrebbe reputarsi superabile a norma dell’art. 21- octies co. 2 della legge n. 241/1990, non avendo l’amministrazione resistente (eccepito e) dimostrato che l’apporto procedimentale dei ricorrenti non avrebbe potuto condurre il procedimento verso un esito differente, con particolare riguardo alla localizzazione dell’impianto.

La rilevata violazione di legge comporta l’annullamento dell’impugnata autorizzazione del 31 gennaio 2007, esimendo il collegio, per il suo carattere assorbente, dall’esame delle rimanenti censure.

Nei rapporti fra i ricorrenti ed il Comune di Grosseto, le spese relative al giudizio trasposto ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 possono essere compensate, anche alla luce della equivoca condotta processuale del Comune, mentre seguono la soccombenza le spese relative al più recente giudizio avverso l’autorizzazione espressa. Nei rapporti fra i ricorrenti e la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., la reciproca soccombenza giustifica, nel complesso delle cause riunite, l’integrale compensazione.

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