TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2011-04-27, n. 201100705
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N. 00705/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00575/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 575 del 2011, proposto da:
M D, rappresentato e difeso dall'avv. G G, con domicilio eletto presso G G in Venezia-Mestre, via Carducci, 4;
contro
Questura di Venezia, in persona del Questore pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Treviso del 14/3/2011, notificato il 14/3/2011 con il quale si decreta l'espulsione dal territorio nazionale disponendo l'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica del sig. Dioum Moustapha, poichè sarebbe stato rintracciato senza permesso di soggiorno e privo del passaporto e del visto di ingresso e perchè precedentemente munito di decreto di espulsione emesso dal Questore di Venezia notificato il 28/8/2007 non ottemperandovi e perciò sussisterebbero motivi che impediscono di concedere un termine per la partenza volontaria e ordinanza del Questore di Treviso del 14/3/2011 Cat. A 11/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori G. Garbin per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che nella specie è stato impugnato un provvedimento di espulsione;
che la giurisdizione sui provvedimenti di espulsione ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 25 luglio n. 286 appartiene al Giudice Ordinario (Giudice di Pace).
Che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;
che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese;