TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-10-04, n. 201101458
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01458/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01244/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla S.M.E.A. S.r.l., dalla A.S.D. Circolo Nautico Posillipo Napoli e dalla Associazione polisportiva dilettantistica Centrosport Brindisi a r.l., e dal R.T.I. formato dalle stesse, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi M. D'Angiolella, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Abate Gimma n. 73;
contro
Comune di Ruvo di LI, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Fiore, con domicilio eletto presso l’avv. Generoso Donofrio in Bari, via Giulio Petroni n. 78;
nei confronti di
R.T.I. costituito dalla A.S.D. AD TO con la A.S.D. IN TO, nonché dalle medesime in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Grandaliano, con domicilio eletto in Bari, corso Cavour, 60;
per l'annullamento
a) dell’aggiudicazione definitiva dell’affidamento in concessione dell’impianto natatorio di proprietà del Comune di Ruvo di LI, assunta con determina dirigenziale n. 57 del giorno 8.7.2010, comunicata con nota prot. 16213 del 9.7.2010, pervenuta in data 14.7.2010, in capo alla costituenda A.T.I. formata dalla A.S.D. AD TO e A.S.D. IN TO;
b) di tutti gli atti di gara, compresi i verbali tutti e le operazioni della Commissione incaricata;
c) per quanto occorra, del bando di gara e del disciplinare;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti,
nonché per il risarcimento
del danno in forma specifica, consistente nell’accertamento del diritto delle ricorrenti all’aggiudicazione della gara d’appalto de qua ed alla stipulazione del relativo contratto o, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente conseguente all’illegittimità delle operazioni di gara ed all’illegittima aggiudicazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di LI, del R.T.I. costituito dalla A.S.D. AD TO con la A.S.D. IN TO, nonché delle medesime in proprio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Lorenzo Amoruso, per delega dell'avv. Luigi D'Angiolella, Domenico Fiore e Gianfranco Grandaliano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
La S.M.E.A. S.r.l., la A.S.D. Circolo Nautico Posillipo Napoli, l’Associazione polisportiva dilettantistica Centrosport Brindisi a r.l., quali soggetti in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, e la stessa A.T.I. costituenda contestano gli atti della gara relativa all’affidamento in concessione dell’impianto natatorio di proprietà del Comune di Ruvo di LI. Al termine della procedura è risultata aggiudicataria definitiva la A.T.I. formata dalla A.S.D. AD TO e dalla A.S.D. IN TO (determina dirigenziale n. 57 del giorno 8 luglio 2010). Chiedono altresì il risarcimento del danno in forma specifica (consistente nell’accertamento del loro diritto all’aggiudicazione dell’appalto e alla stipulazione del relativo contratto), o, in subordine, per equivalente.
Si sono costituite l'Amministrazione intimata e le controinteressate, chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte istante ha poi proposto motivi aggiunti (contro i medesimi atti impugnati in origine), notificati il 3 settembre 2010.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 22 giugno 2011.
DIRITTO
A. Le censure dedotte con il ricorso originario e con l'atto successivamente notificato sono infondate.
A.1. Secondo la prospettazione delle ricorrenti, l'offerta economica in base alla lex specialis , oltre a dover essere sottoscritta, doveva essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità, documento che invece non si è rinvenuto nell’apposita terza busta.
In realtà, al proposito il bando di gara precisava "Nel terzo plico contrassegnato con la lettera C dovrà essere inserita:
1. Offerta economica (…)
Nella busta non va inserito alcun altro documento".
A tale significativo elemento deve aggiungersi, a smentita dell’argomento del raggruppamento S.M.E.A., che in ogni caso le fotocopie del documento di identità risultano compiegate alla domanda di partecipazione e alle altre dichiarazioni inserite nella