TAR Lecce, sez. III, ordinanza_cautelare 2024-10-17, n. 202400659
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Pubblicato il 17/10/2024
N. 00659/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01156/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in San Pietro Vernotico, alla via F. Crispi, n. 4;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. n. -OMISSIS- del 18.09.2024, notificata a mezzo pec in pari data, con la quale la Prefettura di Brindisi ha riscontrato in modo sfavorevole, dichiarandola inammissibile, la richiesta di rilascio del nulla osta al conseguimento della patente di guida avanzata in data 12.09.2024 dal ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi e del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 16 ottobre 2024 il dott. C I e uditi per le parti i difensori Avv. S. De Rocco per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni statali resistenti.
Considerato che il provvedimento negativo impugnato appare illegittimo, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato anche di questa Sezione (vedi: sentenza n. 607/2023), secondo cui, dopo il termine triennale previsto dall’art 120 comma 3 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm., sussiste il potere discrezionale del Prefetto di provvedere - e dunque la giurisdizione dell’adito G.A. in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio (con conseguente irrilevanza, ai fini di causa, dell’allegata pendenza di un giudizio dinanzi all’A.G.O. - peraltro, rinunciato - avverso un precedente analogo diniego) - sull’istanza di rilascio del nulla osta al conseguimento della nuova patente di guida, pur in mancanza della riabilitazione penale.
Considerato che appare altresì sussistere, nel caso di specie, l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile.
Ritenuto, conseguentemente, che la nota prefettizia impugnata debba essere sospesa, in via cautelare, salvi i successivi provvedimenti (discrezionali) della Prefettura resistente.