TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-09-25, n. 202403164

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-09-25, n. 202403164
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403164
Data del deposito : 25 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2024

N. 03164/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00234/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 234 del 2021, proposto dai signori M A, M F, P M A e dalla ditta Elim Terme S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Alì Terme, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G A C I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica dell'A.R.T.A., il Dirigente dell'Ufficio Regionale dell'Urbanistica, il Commissario ad acta per l’adozione della revisione del P.R.G. di Alì Terme, il progettista incaricato della redazione del P.R.G. di Alì Terme, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- per quanto di interesse della parte ricorrente, del D.D.G n. 175 del 10 novembre 2020 dell'Assessorato Territorio Regionale ed Ambiente, con cui è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Alì Terme, il Regolamento Edilizio e le Norme di Attuazione, adottati con delibera del Commissario ad acta n. 1 del 4 ottobre 2017;

- ove occorra del parere del DRU - Servizio 3 dell’ARTA, con il quale si è ritenuto di respingere le osservazioni dei ricorrenti;

- ove occorra del parere del progettista, nella parte in cui non ha ritenuto di accogliere le dette osservazioni;

- della delibera n. 01/2017 con cui il Commissario ad acta , con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale di Alì Terme, ha adottato la “ Revisione del Piano Regolatore Generale, delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio ” con le conseguenti misure di salvaguardia;

- della proposta di deliberazione prot. n. 7092-T del 22/09/2017 formulata dal medesimo Commissario ad acta , avente ad oggetto “ Adozione revisione del Piano Regolatore Generale, delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio ”;

- della proposta di deliberazione prot. n. 17511 -T del 28.09.2017, avente ad oggetto “ Adozione revisione del PRG ” a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune, costituente parte integrante e sostanziale della deliberazione di adozione del nuovo P.R.G.;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Alì Terme n. 3 del 29.01.2007, con la quale sono state adottate le Direttive Generali e le linee guida per la revisione del Piano Regolatore Generale del Comune, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge regionale n.15/1991;

- ove occorra della deliberazione del Consiglio Comunale di Alì Terme n. 19 del 12.05.2010, avente ad oggetto “ Approvazione Schema di Massima del P.R.G. – Determinazioni

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale, e per il risarcimento del danno asseritamente patito in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alì Terme e dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 luglio 2024 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espongono i ricorrenti di essere proprietari dei seguenti immobili ubicati nel Comune di Alì Terme:

- piccolo fabbricato ad una elevazione fuori terra, con un fronte di circa mt. 5,90 ed una superficie coperta di circa 67 mq., che prospetta sulla S.S.114, distinto in catasto in catasto al foglio 9, particella 244;

- terreno di mq. 300, distinto in catasto in catasto al foglio 9, particella 485 confinante ad est con la Via Marina;

- fabbricato per civile abitazione a due elevazioni fuori terra della superficie complessiva di circa 144 mq, in catasto censito al foglio 9, particella 297, subalterno 3;

- terreno pure identificato in catasto al foglio 9, particella 485, della superficie di circa 300 mq., anch’esso collegato alla via Marina.

I primi due immobili sono di proprietà di M F e di M A ed in possesso della ditta Elim Terme S.r.l., in forza di una promessa di acquisto del 2 marzo 2009, gli altri sono invece di proprietà del signor P M A, che nel sopra citato fabbricato ha fissato anche la propria residenza.

Su tali immobili il Piano Regolatore Generale di Alì Terme, approvato con D.D.G. n. 175 del 10 novembre 2020 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e pubblicato sulla GURS n. 60 il del 4 dicembre 2020, ha impresso un vincolo di destinazione a ” viabilità di progetto ” per la previsione di una strada di collegamento tra la Via Francesco Crispi (ex S.S. 114) e la Via Marina, reiterando così un vincolo già previsto dal precedente piano regolatore adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 23.12.1993, e dichiarato esecutivo per decorrenza dei termini con ulteriore deliberazione consiliare n. 66 del 28.09.1995.

Ritenendo illegittima la destinazione e la reiterazione del vincolo imposto, i ricorrenti avevano presentato tempestive osservazioni con le quali avevano chiesto l’eliminazione della previsione concernente la reiterazione del vincolo espropriativo in questione, spiegandone l’illogicità e/o l’irragionevolezza e la contraddittorietà ed evidenziando la carenza dell’interesse pubblico idoneo a giustificarlo, ovvero la mancanza della concreta attualità di tale interesse e di proporzionalità della previsione urbanistica rispetto invece al consolidato interesse dei ricorrenti, giustificato dalla presenza di fabbricati, di cui uno destinato alla residenza effettiva di uno di loro. Tali opposizioni erano state però rigettate dall’Amministrazione, evidenziando che la contestata “ previsione tiene conto della necessità di incrementare i collegamenti viari, della posizione baricentrica ed eventuale via di fuga di dette previsioni viarie”.

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