TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-10-31, n. 202316173

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-10-31, n. 202316173
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316173
Data del deposito : 31 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2023

N. 16173/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05460/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5460 del 2021, proposto dalla società RI.FI.N. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati G A C e C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del suo Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

- della Determinazione Dirigenziale dell’8.2.2021 – n. Rep. QC/207/2021 – Prot. n. QC/7318/2021, notificata il 03.03.2021, recante “ riacquisizione area di proprietà di Roma Capitale, sita in Roma, Via Tiburtina antistante civico 1459, utilizzata dalla RI.FI.N. s.r.l. ”;

- nonché di tutti gli altri atti presupposti, precedenti e successivi, tutti collegati e/o connessi alla predetta impugnata determinazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con l’odierno ricorso ritualmente notificato e depositato presso la segreteria di questo TAR, viene sottoposta all’esame del Collegio l’impugnazione di un ordine di riacquisizione forzosa (cfr. Determinazione Dirigenziale dell’8.2.2021 – n. Rep. QC/207/2021 – Prot. n. QC/7318/2021, notificata il 03.03.2021), emanato da Roma Capitale allo scopo di recuperare, in via di autotutela esecutiva, un terreno di sua proprietà sito in Roma, via Tiburtina, antistante al civico 1459 (contraddistinto catastalmente dal foglio 294, particella 1041).

Nel 2001 il terreno de quo aveva formato oggetto – giusta deliberazione consiliare n. 40/2001 – di un atto di concessione da parte di Roma Capitale in favore della società odierna ricorrente, affinché quest’ultima lo utilizzasse come parcheggio e spazio di manovra a servizio dell’attività imprenditoriale privata della stessa ricorrente.

Al tempo della notifica del provvedimento di riacquisizione impugnato (3 marzo 2021), la suddetta concessione risulta ampiamente scaduta.

Con il provvedimento impugnato Roma Capitale agisce nell’esercizio del proprio potere di autotutela esecutiva ex art. 823 c.c., sul presupposto che il terreno in questione apparterrebbe al patrimonio indisponibile del Comune.

Con l’odierno ricorso la società istante impugna il provvedimento di riacquisizione in forza di due distinti motivi.

Con il primo motivo la società istante denunzia la nullità (o in subordine l’annullabilità) del provvedimento di riacquisizione impugnato, in quanto il terreno de quo agitur non rientrerebbe nel patrimonio indisponibile di Roma Capitale.

Con il secondo motivo parte ricorrente sottolinea anzitutto l’esistenza di una discordanza tra:

a) l’atto concessorio del 2001 (il quale assegnava in concessione, per mero refuso, non già il terreno di proprietà comunale identificato dalla particella 1041, bensì l’adiacente terreno privato identificato dalla particella catastale 1042 appartenente alla società Casal Bianco S.r.l., nonché l’adiacente terreno privato identificato dalla particella catastale 221 su cui insiste un edificio scolastico)

e

b) il successivo provvedimento di riacquisizione forzosa del 2021 ora impugnato (il quale identifica il terreno da riacquisire nella particella 1041 di proprietà comunale, oltre alla particella 221).

Rilevata tale discordanza, la società ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento di riacquisizione forzosa impugnato, per avere lo stesso ordinato la riacquisizione di un terreno pubblico (particella 1041) che è ben diverso rispetto a quello realmente occupato dalla ricorrente (ossia il terreno privato identificato dalla particella 1042).

L’Amministrazione capitolina si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al ricorso, instando per la sua reiezione nel merito.

All’udienza pubblica del 25 ottobre 2023, il Collegio ha introiettato la causa in decisione.



DIRITTO

Tanto chiarito in punto di fatto, il ricorso appare

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