TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2013-01-11, n. 201300009

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2013-01-11, n. 201300009
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201300009
Data del deposito : 11 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00250/2011 REG.RIC.

N. 00009/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00250/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 250 del 2011, proposto da:
O R, residente a Rablà (Parcines), Via Peter Anich 12, C.F. RSORNZ41B23A952T, rappresentato e difeso dall’Avv. M B, C.F. BNMMNC65MA46952X, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Piazza Vittoria n.47, Fax 0471/287005 posta elettronica certificata monica.bonomini@puntopec.it mail info@stacul-vezzali.it;

contro

Comune di Parcines in persona del Sindaco in carica “pro tempore”, non costituito;

nei confronti di

R Z, A R, A P, F L, E G, I P, F S, H S, non costituiti;

per l'annullamento

1) del provvedimento a firma del Sindaco del Comune di Parcines dd. 13.7.2011 prot. n. 2511/ga/taa avente ad oggetto: “Erweiterung eines Balkons” con il quale veniva reso noto che alcuni comproprietari del condominio “Palais Linda” avevano ritirato il loro consenso e di conseguenza la condizione posta dalla commissione edilizia in data 26.1.2011, relativa al necessario consenso del condominio, non si sarebbe avverata, negando così il rilascio della concessione edilizia, nonché di ogni ulteriore atto precedente presupposto infraprocedimentale tra cui

2) il provvedimento a firma del Sindaco del Comune di Parcines dd.

3.2.2011 prot. n. 178/ga/taa, avente ad oggetto: “Erweiterung eines Balkons auf b.p. 976 C.C. Parcines – Bauakt nr. 4/2011”, con il quale viene comunicato, facendolo proprio, che la commissione edilizia del medesimo Comune aveva rilasciato in data 26.1.2011 parere positivo alla richiesta concessione edilizia con la condizione che venisse reperito il consenso del condominio, nella parte in cui pone la succitata condizione nonché

3) del parere della commissione edilizia del Comune di Parcines dd. 26.1.2011, non conosciuto, nella parte in cui pone quale condizione al rilascio della concessione edilizia richiesta dal signor O R il consenso del condominio.

Viene chiesto, inoltre, l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso nella procedura di domanda di concessione edilizia inoltrata dal ricorrente al Comune di Parcines e la conseguente sussistenza degli effetti giuridici connessi, equiparati al rilascio di concessione edilizia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Luigi Mosna e udita l’avv. M. Bonomini per il ricorrente.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor O R espone nel ricorso di essere proprietario di un appartamento sito all’ultimo piano del condominio “Palais Linda” di Parcines, tavolarmente identificato nella p.m. 15 della p.ed. 976 C.C. Parcines e di aver presentato, in data 12.1.2011, al Comune di Parcines un progetto edilizio a firma dell’ing. K L H, per poter conseguire l’ampliamento di una loggia/balcone, facente parte della precitata p.m. 15.

La commissione edilizia, nella seduta 26.1.2011, esprimeva parere positivo, con la condizione che venisse prodotto l’assenso del condominio alla realizzazione di detto ampliamento.

Il consenso richiesto veniva prestato nella riunione condominiale tenutasi in data 18.4.2011, con la sola opposizione della signora R Z, comproprietaria di un appartamento sito nel piano sottostante a quello del ricorrente.

Nelle more dell’iter per il rilascio della concessione edilizia, alcuni condomini ritiravano il loro consenso e la signora R Z provvedeva, poi, a notiziare il Comune di quanto sopra, mediante lettera dd. 9.7.2011, a cui allegava un elenco dei condomini che avevano revocato l’assenso, con l’indicazione dei loro nominativi.

Quindi il Comune, con provvedimento del 13.7.2011 prot. 2511/ga/taa, qui impugnato, dichiarava che, a seguito dell’intervenuta revoca del consenso da parte di alcuni condomini, non si era avverata la condizione posta dalla commissione edilizia, negando, in sostanza, il rilascio della concessione edilizia.

Questo provvedimento veniva comunicato, ad opera del Comune, anche, al ricorrente con nota del 13.7.2011, a cui veniva allegata, anche, la precitata lettera dd.

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