TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-02-08, n. 201901692
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Testo completo
Pubblicato il 08/02/2019
N. 01692/2019 REG.PROV.COLL.
N. 12012/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12012 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati V F e S D C, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, via Aureliana, 63;
contro
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipe), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Quanto al ricorso introduttivo:
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato
- sull'istanza di “Aggiornamento e revisione del Piano Economico Finanziario delle Concessioni Autostradali A24 ed A25”, relativo alla concessione per la gestione, manutenzione ed esercizio della rete autostradale a pedaggio delle Autostrade Roma – L'Aquila – Traforo del Gran Sasso – Teramo con diramazione Torano – Pescara, A24 e A25, nonché per la progettazione e la costruzione della seconda carreggiata del tronco, oggetto della Convezione Unica stipulata il 18.11.2009, nonché
per l'accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante un provvedimento espresso, e per la condanna
degli Enti intimati al risarcimento dei danni subiti e subendi nelle more dell'adozione.
Quanto ai motivi aggiunti del 13 marzo 2018:
per l'annullamento
della nota n. 175 del 5 gennaio 2018, nella parte i cui il MIT ha comunicato “che la proposta di aggiornamento del Piano economico finanziario presentata da codesta società in data 24 novembre 2016, riportante un programma d’investimenti pari ad 2.971 Meuro non è accolta con conseguente formale conclusione del procedimento”;
di ogni altro atto connesso, antecedente e successivo, ancorché non cognito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
Vista la sentenza non definitiva n. 3537/2018;
Vista l’ordinanza cautelare n. 2530/2018;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 la dott.ssa L M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo, Strada dei Parchi, premesso di essere parte della Convenzione Unica di concessione (di seguito, anche “Convenzione”), avente ad oggetto il completamento, la manutenzione e l’esercizio della rete autostradale a pedaggio delle Autostrade A24 e A25, stipulata con Anas, ha lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. in ordine alla proposta di aggiornamento e revisione del Piano economico e finanziario presentato dalla stessa, deducendone il contrasto con l’obbligo, gravante sulle parti, ai sensi dell’art. 11.1 della Convenzione Unica, di aggiornamento e revisione periodica del documento di programmazione.
Deduceva, inoltre, che l’inerzia mantenuta dall’Amministrazione intimata, a fronte del dovere di adottare un provvedimento espresso, costituiva un’ipotesi di silenzio-inadempimento illegittimo e chiedeva, pertanto, ai sensi dell’art. 2-bis della legge 241/1990, la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno da ritardo, subito e subendo, da quantificarsi in corso di causa.
A seguito della camera di consiglio del 14 febbraio 2018, fissata per la trattazione dell’azione avverso il silenzio, con la sentenza non definitiva n. 3537 del 29 marzo 2018 questo Tribunale rilevava che, alla luce della nota 5 gennaio 2018 (depositata agli atti il 13 febbraio 2018) con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato alla concessionaria che la proposta di aggiornamento del Piano economico finanziario non era stata accolta, il ricorso, laddove impugnava il silenzio serbato dall’Amministrazione e chiedeva la declaratoria dell’illegittimità di tale silenzio e dell’obbligo della p.a. di provvedere, nonché la condanna dell’Amministrazione ad adottare l’atto conclusivo del procedimento per cui è controversia, era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Residuando la domanda risarcitoria, da trattarsi con rito ordinario in pubblica udienza ex art. 117, comma 6, c.p.a., veniva disposta la conversione del rito, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., e rinviata la trattazione in pubblica udienza del 30 gennaio 2019.
Con motivi aggiunti, notificati il 6 marzo 2018 e depositati il successivo 13 marzo, Strada dei Parchi ha impugnato la citata nota n. 175 del 5 gennaio 2018, chiedendone l’annullamento nella parte in cui il MIT ha comunicato “ che la proposta di aggiornamento del Piano economico