TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-10-17, n. 202417990

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-10-17, n. 202417990
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202417990
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 17990/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11755/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11755 del 2017, proposto da P R, rappresentata e difesa dall’avv. V A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini 142 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.pennisi@pec.studiolegalepennisi.it;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. E C dell’Avvocatura dell’ente, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via M. Colonna 27;

nei confronti

Comune di Canale Monterano (RM), in persona del Sindaco p.t. , non costituito in giudizio;

S T, non costituito in giudizio;

per

A) l’annullamento della delibera di Giunta regionale n. 431 del 25 luglio 2017, notificata il 28 agosto 2017, con la quale è stato disposto l’annullamento straordinario del permesso di costruire n. 2 del 17 gennaio 2013, rilasciato alla ricorrente dal Comune di Canale Monterano per l’edificazione di un’abitazione sul fondo censito nel locale catasto al foglio n. 11, particella n. 104, inserito come lotto n. 21 nel piano di lottizzazione convenzionata denominato “Il Cerreto”, adottato con delibera del Consiglio comunale n. 53 del 6 dicembre 2002;

B) il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 11 ottobre 2024 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – P R è titolare del permesso di costruire n. 2 del 17 gennaio 2013, rilasciatole dal Comune di Canale Monterano per l’edificazione di un’abitazione sul fondo censito nel locale catasto al foglio n. 11, particella n. 104, inserito come lotto n. 21 nel piano di lottizzazione convenzionata denominato “Il Cerreto”, che è stato adottato con delibera del Consiglio comunale n. 53 del 6 dicembre 2002.

La Regione Lazio con nota prot. n. 172583 del 4 aprile 2016 ha comunicato al Comune di Canale Monterano l’avvio, ai sensi dell’art. 34, l. reg. 11 agosto 2008 n. 15, del procedimento di annullamento d’ufficio, tra gli altri, del suddetto permesso di costruire del 17 gennaio 2013, sulla base del fatto che è stato rilasciato in mancanza dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, necessaria per la presenza di un vincolo boschivo. Non avendo l’ente locale fornito alcuna controdeduzione, la Regione Lazio con nota prot. n. 641959 del 23 dicembre 2016 ha comunicato a P.R. l’avvio del suddetto procedimento riesame. All’esito dell’esame delle osservazioni fatte pervenire dall’interessata con nota prot. n. 194325 del 13 aprile 2017, l’Amministrazione ha quindi adottato la delibera giuntale n. 431 del 25 luglio 2017, notificata il 28 agosto 2017, con la quale ha annullato in autotutela il suddetto titolo edificatorio del 17 gennaio 2013. In particolare, la Regione Lazio ha con valenza assorbente ogni altra considerazione osservato che P.R. ha contestato la presenza del vincolo boschivo ma non ha allegato la certificazione comunale che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, l. reg. 6 luglio 1998 n. 24, attesta l’assenza del bosco.

In relazione a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 30 ottobre 2017 e depositato il 28 novembre 2017, P.R. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando:

I) violazione degli artt. 142, comma 1, lett. g) e 146, d.lgs. n. 42 del 2004, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto le controdeduzioni non sarebbero state considerate in relazione all’effettiva presenza del bosco nell’area di sedime del fabbricato;

II) incompetenza, violazione degli artt. 39, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 10, comma 5, l. reg. n. 24 del 1998, poiché con l’approvazione del piano di lottizzazione sarebbero state favorevolmente scrutinate tutte le questioni relative al vincolo paesaggistico;

III) violazione degli artt. 34, comma 5, l. reg. n. 15 del 2008, 39, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 e 21- novies , comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, dato che il termine di diciotto mesi previsto per l’annullamento in autotutela del titolo edilizio è ampiamente spirato e che l’Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione diversa dal mero ripristino della legalità violata.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, la quale ha argomentato per il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento dell’11 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso è fondato sotto il terzo motivo di gravame, mentre la domanda risarcitoria va respinta.

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