TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-07-23, n. 202102424

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-07-23, n. 202102424
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202102424
Data del deposito : 23 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2021

N. 02424/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02406/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2406 del 2007, proposto da -OMISSIS-nella qualità di erede di-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F R F, con domicilio eletto presso lo studio dell’A C, sito in Catania, via V. Giuffrida, n. 4;

contro

il Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, domiciliato ex lege presso la Segreteria del T.a.r. Catania;

per l’annullamento:

del provvedimento n. prot.-OMISSIS- del 12.06.2007 notificato il 15 giugno 2007 con il quale è stata negata la sanatoria chiesta ai sensi della l. 326/2003;

e per la condanna

del Comune di Lipari al risarcimento del danno cagionato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lipari;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2021, celebratasi da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale era stata respinta la sua istanza di sanatoria presentata ai sensi della L. 326/2003, domandandone l’annullamento, con conseguente risarcimento dei danni, per i seguenti motivi:

1) eccesso di potere e violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 10 bis L. n. 241/1990 per carenza di motivazione, poiché il generico richiamo all’art.15 lett. a), L. 78/1976 non potrebbe costituire ragione sufficiente a motivare il controverso diniego, tanto più considerato che il Comune non ha in modo alcuno accennato alle memorie difensive prodotte nel corso del procedimento dopo la ricezione del preavviso di diniego;

2) violazione di legge ed eccesso di potere per mancata o erronea applicazione ed interpretazione della L. 326/2003, L. 47/1985, del regolamento edilizio del Comune di Lipari, della L.R. 15/2004, perché 2.1) nessuna limitazione sarebbe normativamente prevista per la sanatoria di opere realizzate nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia;
2.2) non sarebbe stato realizzato alcun ampliamento, considerato che i servizi igienici sarebbero stati realizzati in un vano interrato e che il regolamento comunale edilizio prevedeva che il volume dovesse essere computato sommando i prodotti della superficie lorda di ciascun piano fuori terra delimitato dal perimetro esterno della muratura per l’altezza relativa al piano stesso;
2.3) le opere realizzate sarebbero conformi con lo strumento urbanistico all’epoca vigente;

3) violazione di legge ed eccesso di potere per errata applicazione o interpretazione della L.R. 78/1976 e della L.R. 37/1985, poiché entrambe le richiamate normative consentirebbero la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati, esattamente come dovrebbe ritenersi l’intervento eseguito nella circostanza dal ricorrente sull’immobile di sua proprietà;

4) violazione di legge ed eccesso di potere per carente istruttoria ed omesso soccorso istruttorio ai sensi dell’art.6 co.1 lett. b) L. n.241/1990, poiché, quand’anche parte della domanda di sanatoria fosse stata ritenuta inammissibile, il Comune di Lipari avrebbe dovuto concedere al ricorrente un termine per la rettifica della sua originaria istanza di sanatoria per poi accoglierla limitatamente alla parte in cui doveva ritenersi ammissibile, ed ossia con riguardo al cambio di destinazione d’uso.

Nel corso del processo si costituiva -OMISSIS-, nella qualità di erede di -OMISSIS-, insistendo in ricorso.

Si costituiva anche il Comune di Lipari, opponendosi all’accoglimento del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Parte ricorrente depositava una memoria di replica.

Nella pubblica udienza del 24 giugno 2021 celebratasi ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il Collegio tratteneva il ricorso in decisione.

DIRITTO

I motivi possono essere congiuntamente esaminati.

-OMISSIS-era proprietario di un manufatto di circa 16 mq. sito in Panarea, Comune di Lipari, destinato ad attrezzi agricoli, ed ha eseguito, nel corso di un intervento di manutenzione straordinaria regolarmente autorizzato con provvedimento sindacale n. 32447 del 7 agosto 1995, alcune opere ulteriori ed abusive, quali: il rifacimento del muro perimetrale con diminuzione a 30 cm dello spessore originario di 60 cm;
di alcune aperture ad uso finestra;
il recupero di un antro interrato preesistente di circa 4 mq.

Al fine di sanare le difformità realizzate rispetto alle opere autorizzate, -OMISSIS-presentava domanda di condono ai sensi della L. 326/2003 che il Comune di Lipari rigettava poiché l’intervento abusivo era stato realizzato in zona di inedificabilità ai sensi della L.R. n.78/1976 dopo l’entrata in vigore della predetta legge, ostandovi il disposto dell’art.23 co.10 L.R. 37/1985.

Il Collegio rileva, anzitutto, che indiscussa ed incontestata è la realizzazione delle opere abusive dopo l’entrata in vigore della L.R. 78/1976 in zona compresa nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia di cui all’art.15 lett. a) L.R. 78/1976. Parte ricorrente, infatti, ha affermato di avere provveduto al mutamento di destinazione d’uso nel corso dei lavori autorizzati dal Sindaco del Comune di Lipari con provvedimento del 1995 e, inoltre, non ha contestato né in ricorso, né nelle memorie presentate ai sensi dell’art.10 bis L. n.241/1990 nel corso del procedimento, l’inclusione nella predetta fascia di rispetto.

Occorre, dunque, comprendere se le opere abusive propedeutiche alla realizzazione di un cambio di destinazione d’uso, da deposito ad abitazione destinata a civile abitazione, dell’immobile di parte ricorrente sia consentita dalla richiamata normativa e se, dunque, le opere abusive in questione siano o meno suscettibili di beneficiare della evocata disciplina sanatoria contemplata dalla normativa regionale applicabile.

L’art. 23 co.11 L. R. 37/1985 prevede che “ Per le costruzioni che ricadono in zone vincolate da leggi statali o regionali per la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali o fluviali, le concessioni in sanatoria sono subordinate al nulla - osta rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente all'esecuzione delle opere, non comporti inedificabilità e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima;
restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976
”.

Considerato, dunque, che l’immobile di parte ricorrente rientra nella fascia di rispetto dei 150 metri e che le opere sono state realizzate dopo il 31 dicembre 1976, la concessione edilizia in sanatoria non poteva essere rilasciata.

Considerata, dunque, la correttezza della decisione sul piano sostanziale del Comune, tutte le eventuali violazioni formali e procedurali dedotte non possono giustificare l’accoglimento del ricorso, essendone l’incidenza neutralizzata dall’art.21 octies co.2 L. n.241/1990 in ragione della natura vincolata del potere nell’occasione esercitato dall’Amministrazione comunale.

Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato.

La data di iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi