TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-07-08, n. 201002932

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-07-08, n. 201002932
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201002932
Data del deposito : 8 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00093/2009 REG.RIC.

N. 02932/2010 REG.SEN.

N. 00093/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 93 del 2009, proposto da:
F L, rappresentato e difeso dall'avv. E B, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, piazza Massari n.6;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto presso F P in Bari, via M.Celentano, 27;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento della Regione Puglia – Assessorato Agricoltura e Foreste, Settore Agricoltura, comunicato con nota del 31.10.2008 con cui si comunica la decadenza dal beneficio economico percepito in virtù delle prescrizioni del bando P.O.R. Puglia 2000/2006 Misura 4.4 “insediamento giovani agricoltori”;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi il provvedimento dirigenziale del 29.11.2007, con cui il Dirigente del Settore Agricoltura ha preso atto della verifica documentale ed ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria della Misura 4.3 “Investimenti nelle aziende agricole” del P.O.R. Puglia 2000/2006 con archiviazione della stessa, la conseguente comunicazione effettuata dai Responsabili della Misura 4.3 e 4.4 con nota del 21 dicembre 2007, contenente avviso di conclusione di istruttoria tecnica – amministrativa del competente Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di Bari, comunicazione del Settore Agricoltura del 6 giugno 2008, il verbale di istruttoria tecnico amministrativa del 2.10.2007 e relativa scheda di istruttoria tecnico amministrativa;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia in Persona del Presidente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2010 il dott. A P e udito per l’amministrazione l’Avv.Antonio L. Deramo, su delega di F P;
nessuno è comparso per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame L F, in qualità di titolare della s.s. Agricola Phoenix, impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

La Regione Puglia, nell’ambito della Misura 4.4. – Insediamento Giovani Agricoltori, ha indetto un “Bando per la presentazione delle domande per la concessione di un aiuto in forma di premio unico per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 111 del 16.9.04.

La ricorrente, dopo aver presentato in data 3.10.2005 domanda di ammissione ai predetti contributi regionali, e dopo aver comunicato l’avvenuto insediamento in agricoltura (9.9.2005), ha ottenuto il premio di primo insediamento di € 25.000,00.

Con nota del 13.10.2005, la ricorrente ha quindi presentato il Piano di Miglioramento Aziendale e l’istanza di ammissione ai contributi di cui alla Misura 4.3 del P.O.R. Puglia 2000-2006 denominata Investimenti nelle aziende agricole.

A seguito di istruttoria l’Amministrazione Regionale, dopo aver collocato tale progetto al I° posto della graduatoria definitiva pubblicata sul B.U.R.P. n. 156/05, con provvedimento dirigenziale del 21.12.07 prot. n. 28/13150 ha comunicato alla ricorrente la sua esclusione dalla Misura 4.3 e, con successiva nota prot. n. 28/011313 del 31.10.2008, ha richiesto la restituzione del premio di primo insediamento di € 25.000,00 oltre interessi.

Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente ha proposto ricorso gerarchico con esito negativo.

Infine, con l’impugnato provvedimento, l’Amministrazione intimata ha reiterato il provvedimento di esclusione dalle agevolazioni di che trattasi e confermato la ripetizione di quanto indebitamente ricevuto.

La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:

1. violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 3 L. n. 241/90);
eccesso di potere per erronea ed incompleta istruttoria;
illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di una adeguata motivazione e completa motivazione;

2. eccesso di potere per manifesta ingiustizia;
erronea presupposizione;
illogicità.

Si è costituita in giudizio della Regione Puglia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio dell’11.2.2009, con ordinanza n. 83/09 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

All’udienza del 10 giugno 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è anzitutto improcedibile e inammissibile.

Ed invero, la ricorrente, a seguito di istruttoria e di verifica della documentazione allegata alla domanda, è stata esclusa dalla graduatoria della Misura 4.3 – investimenti nelle aziende agricole del P.O.R. Puglia 2000-2006, con provvedimento 2907/AGR del 29.11.07, comunicato nota 28/13150 del 21.12.2007, in ragione della ritenuta inammissibilità dell’intervento proposto per il finanziamento.

Con tale nota la Regione Puglia, nel comunicare la suindicata determina dirigenziale, ha specificato la motivazione di supporto, richiedendo altresì la restituzione dell’acconto premio di primo insediamento.

La ricorrente ha proposto ricorso gerarchico avverso la predetta determina dirigenziale e la nota di comunicazione;
tale ricorso è stato istruito (vedi relazione di cui alla nota prot. ass. 28/011342 del 6.6.08) e deciso con provvedimento di reiezione, comunicato con nota prot. n. 005498 del 12.6.2008, ricevuta dalla ricorrente in data 25.6.08.

Tale provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico, unitamente al negativo provvedimento presupposto non sono stati tuttavia impugnati dalla ricorrente, che ha invece impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, i quali costituiscono una mera reiterazione dell’intimazione alla restituzione dell’acconto percepito una volta divenuto definitivo e inoppugnabile l’originario provvedimento.

Ciò determina all’evidenza l’inammissibilità del ricorso, in ragione dell’omessa impugnazione degli atti lesivi presupposti sopra indicati.

Tale assorbente profilo di inammissibilità consente al Collegio di prescindere dall’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione in favore del G. O., la cui definizione presupporrebbe comunque un ulteriore accertamento istruttorio al fine di individuare la natura del potere esercitato al di là del nomen iuris attribuito al provvedimento.

In tal senso deve dunque provvedersi.

Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della ricorrente.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi